Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4855-2025 proposto da:
DIODATO NOME, IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, per procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA del 16/1/2025;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/11/2025;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, con ricorsi depositati presso il tribunale di Roma tra i mesi di luglio e agosto del 2024, hanno chiesto l ‘ apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma.
1.2. Nelle more del procedimento, tuttavia, il tribunale di Perugia, con sentenza del 18/10/2024, ha dichiarato l ‘ apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, avente sede legale in Perugia e socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE
1.3. NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, già socia accomandataria della società resistente, si è costituita nel giudizio innanzi al tribunale di Roma, deducendo che la RAGIONE_SOCIALE, con atto del 18/3/2024, si era fusa per incorporazione nella società socia accomandataria RAGIONE_SOCIALE e che tale fusione aveva determinato il trasferimento di ogni centro di interessi della società incorporata presso la sede legale della società incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ha, quindi, chiesto, ai sensi dell ‘ art. 33 c.c.i.i., la trasmissione degli atti al tribunale di Perugia, che aveva già aperto la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di quest ‘ ultima.
1.4. Il tribunale di Roma, con sentenza del 16/1/2025, ha, invece, dichiarato l ‘ apertura della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE
1.5. Il tribunale, in particolare, per quanto rileva, ha ritenuto di avere la competenza a dichiarare l ‘ apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
1.6. L ‘ art. 30 del c.c.i.i., infatti, ha osservato il tribunale, opera nel caso in cui sulla medesima società sia già intervenuta una pronuncia da parte di un tribunale.
1.7. Nel caso in esame, invece, il tribunale di Perugia ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società incorporante, mentre, nel giudizio innanzi al tribunale di Roma, è in discussione l ‘ apertura della liquidazione giudiziale della società incorporata.
1.8. Il tribunale, quindi, accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ha dichiarato l ‘ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con esclusione, tuttavia, del socio accomandatario, già posto in liquidazione giudiziale dal tribunale di Perugia.
1.9. NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per regolamento facoltativo di competenza, ha chiesto, per cinque motivi, di ‘ dichiarare la competenza esclusiva del Tribunale di Perugia per la gestione della procedura di liquidazione giudiziale relativa a RAGIONE_SOCIALE e alla già incorporata RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘ per l ‘ effetto, dichiarare l ‘ incompetenza del Tribunale di Roma per l ‘ apertura della medesimo procedura concorsuale ‘.
1.10. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con memorie. La prima ha anche depositato memoria.
1.11. Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso e l ‘ affermazione della competenza del tribunale di Roma per la liquidazione giudiziale della società estinta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, intitolato ‘ principio di unicità della procedura concorsuale ‘, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l ‘ apertura della liquidazione giudiziale ai danni della RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, considerare che: – l ‘ art. 30 c.c.i.i., in comb.disp. degli artt. 27, 28 e 33 c.c.i.i., sancisce il principio di unicità della procedura concorsuale, disponendo che tutte le questioni relative alla crisi di un medesimo debitore devono essere trattate nell ‘ ambito di una sola procedura; – la fusione per incorporazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, formalizzata con atto notarile del 18/3/2024, ha trasferito ogni centro di interessi della società incorporata presso la sede legale della società incorporante in Perugia e determinato l ‘ estinzione dell ‘ incorporata; – la successiva apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata dal tribunale di Perugia, ha ulteriormente consolidato tale centralità territoriale e giuridica; -la pluralità di procedure contravverrebbe, quindi, al dettato dell ‘ art. 30 cit., frammentando la massa attiva e pregiudicando l ‘ equa soddisfazione dei creditori; – in tale contesto, il tribunale di Perugia deve essere riconosciuto come l ‘ unico competente onde assicurare una gestione unitaria ed efficace della procedura concorsuale.
2.2. Con il secondo motivo, intitolato ‘ competenza territoriale esclusiva ‘, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l ‘ apertura della liquidazione giudiziale ai danni della RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, considerare che: – l ‘ art. 27 c.c.i.i. individua la competenza territoriale nel luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali al momento del deposito del ricorso; nel caso in esame, la fusione per incorporazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, perfezionata con atto del 18/3/2024 e registrata il 30/5/2024, ha trasferito ogni centro di interessi dalla società incorporata alla sede della incorporante, sita esclusivamente in Perugia; – tale trasferimento, certificato ufficialmente e già riconosciuto nella sentenza n. 72/2024 del tribunale di Perugia, rende, pertanto, improcedibile qualsiasi ulteriore richiesta di liquidazione giudiziale presso il tribunale di Roma.
2.3. Con il terzo motivo, intitolato ‘ par condictio creditorum ‘, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l ‘ apertura della liquidazione giudiziale ai danni della RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, considerare che: – il principio della par condicio creditorum impone che i creditori siano trattati in modo uniforme nell ‘ ambito di una procedura unitaria; – tale principio trova concreta applicazione attraverso una gestione unitaria della massa attiva e passiva, volta a garantire trasparenza e imparzialità nella distribuzione delle risorse; – nel caso di specie, la duplicazione delle procedure concorsuali, originata dalla contemporanea pendenza di procedimenti presso i tribunali di Perugia e Roma per lo stesso soggetto giuridico, determinerebbe una violazione
grave di tale principio, compromettendo l ‘ equa soddisfazione dei creditori; -la concentrazione della competenza presso il tribunale di Perugia non è solo conforme al dettato normativo ma rappresenta una condizione imprescindibile per il rispetto della par condictio creditorum.
2.4. Con il quarto motivo, intitolato ‘ prevenzione del conflitto di competenza ‘, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l ‘ apertura della liquidazione giudiziale ai danni della RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, considerare che: -i procedimenti contemporaneamente pendenti presso i tribunali di Perugia e Roma mirano, in realtà, alla regolazione della medesima crisi, che coinvolge la società RAGIONE_SOCIALE e la già incorporata RAGIONE_SOCIALE, con il conseguente rischio di provvedimenti contrasti e disarticolati e di gravi ripercussioni sulla tutela della massa dei creditori; – solo la concentrazione della competenza presso il tribunale di Perugia, e cioè il luogo in cui si trova il centro principale di interessi della società debitrice, può assicurare l ‘ effettività del diritto concorsuale.
2.5. Con il quinto motivo, intitolato ‘ assenza di Autonomia Soggettiva della Società Incorporata ai Fini della Liquidazione Giudiziale’, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria competenza a dichiarare l ‘ apertura della liquidazione giudiziale ai danni della RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, considerare che: – la fusione per incorporazione determina un fenomeno giuridico di successione universale, in virtù del quale la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporate; – la società incorporata, con tale operazione, si estingue, venendo meno non
solo sotto il profilo patrimoniale ma anche sotto quello processuale e concorsuale, e perde, quindi, qualsiasi legittimazione autonoma, sia attiva che passiva, rispetto ai rapporti trasferiti alla società incorporante; – in tale prospettiva, non è giuridicamente ammissibile l ‘ apertura di una procedura concorsuale separata nei confronti della società incorporate; – la fusione per incorporazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha, infatti, trasferito integralmente alla società incorporante tutti i rapporti giuridici della società incorporata, incluse le passività oggetto delle istanze di liquidazione giudiziale; – la successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pronunciata dal tribunale di Perugia con sentenza n. 72/2024, assorbe, pertanto, per successione universale, ogni questione relativa alla crisi della società incorporata RAGIONE_SOCIALE.
2.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, per la gran parte, infondati e, per il resto, inammissibili.
2.7. Intanto, deve escludersi che rilevi, nel caso in esame, l ‘ art. 30 c.c.i.i.
2.8. Tale norma, infatti, regola l ‘ipotesi in cui ‘ un procedimento per l ‘accesso … a una procedura di insolvenza è stato aperto’, nei confronti del medesimo debitore, ‘da più tribunali ‘ e dispone che tale ‘ procedimento prosegue avanti al tribunale … che si è pronunciato per primo ”, a meno che il tribunale che si è pronunciato successivamente non richiede d ‘ ufficio il regolamento di competenza a norma dell ‘ art. 45 c.p.c.
2.9. Nel caso in esame, il tribunale di Perugia ha aperto la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e il tribunale di Roma ha dichiarato l ‘ apertura della medesima procedura ma nei confronti di una diversa società, e cioè l ‘ RAGIONE_SOCIALE
2.10. Non rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale a dichiarare l ‘ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quest ‘ ultima, che la stessa (e cioè l’RAGIONE_SOCIALE) , prima della sentenza dichiarativa, era stata incorporata, con atto del 18/3/2024, dalla RAGIONE_SOCIALE
2.11. È vero, infatti, che, in generale la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell ‘ estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa dell ‘ incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (Cass. n. 29256 del 2019).
2.12. È anche vero, tuttavia, che, sul piano concorsuale, tale vicenda non esclude affatto che, pur a seguito del suo perfezionamento, la società incorporante (e cioè RAGIONE_SOCIALE) e la società incorporata (e cioè l’RAGIONE_SOCIALE) , possano essere (distintamente) assoggettate a dichiarazione di liquidazione giudiziale da parte dei tribunali che, secondo i criteri generali, sono territorialmente competenti a dichiarare l’apertura di tale procedura nei confronti dell’una e dell’altra.
2.13. La società incorporata, infatti, è assoggettabile, entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, alla liquidazione giudiziale (come già in precedenza al fallimento: Cass. n. 14414 del 2024) ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.c.i.i. (come già a norma dell’art. 10 l.fall.).
2.14. La società incorporata, pertanto, ancorché estinta, conserva, sia pur nei limiti del termine annuale previsto dagli artt. 33 e 10 cit., la propria identità soggettiva (cfr., in tema di
fallimento, Cass. n. 18261 del 2024; Cass. n. 14414 del 2024) nonché, ai fini dell’eventuale apertura della liquidazione giudiziale o della dichiarazione di fallimento, la propria capacità di stare in giudizio (Cass. SU n. 6070 del 2013).
2.15. Solo dopo il decorso del termine di un anno dalla cancellazione della società incorporata, infatti, la sentenza che dichiari il fallimento di quest’ultima ovvero l’apertura della sua liquidazione giudiziale è ritenuta giuridicamente inesistente (Cass. n. 6324 del 2023).
2.16. La società incorporata, entro i limiti del suddetto termine, è, dunque, assoggettata ad una dichiarazione di fallimento, così come all’apertura della liquidazione giudiziale, in via del tutto autonoma rispetto a quella (eventualmente) richiesta o pronunciata nei confronti degli altri soggetti compresi nella fusione.
2.17. Nel caso in esame, (una volta che il tribunale di Perugia aveva già dichiarato l ‘apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società già socia accomandataria: con l’inevitabile disapplicazione della norma prevista dall’art. 256, comma 1, c.c.i.i., la quale, in difetto, avrebbe imposto l’apertura della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE da parte dello stesso tribunale che, a prescindere dalla sede di quest’ultima, ha dichiarato l’apertura di tale procedura nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in ragione della sede della stessa), la competenza territoriale a dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società incorporata (RAGIONE_SOCIALE) appartiene al tribunale che, in generale, è territorialmente competente a dichiararla: vale a dire a l tribunale ‘ nel cui circondario ‘ la società incorporata ‘ ha il centro degli interessi principali ‘ (art. 33, comma 2, c.c.i.i.), il quale, per gli enti e le persone giuridiche (come la società
resistente
), ‘ si presume coincidente ‘ ‘ con la sede legale risultante dal registro delle imprese ‘ (e, dunque, il tribunale di Roma), e, solo in mancanza (ipotesi, nella specie, non riscontrabile) , ‘ con la sede effettiva dell ‘ attività abituale ‘.
2.18. E neppure, infine, rileva, ai fini dell ‘ attribuzione della competenza, il trasferimento, asseritamente conseguente alla fusione per incorporazione, del centro degli interessi principali della società incorporata dalla sede (legale) di Roma alla sede (effettiva) di Perugia, e cioè la sede legale della società incorporante: l ‘ art. 28 c.c.i.i., infatti, al pari di quanto già previsto dall ‘art. 9 l.fall., dispone che ‘ il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto ‘, come (si assume) nel caso in esame, ‘ nell ‘anno anteriore al deposito della domanda … di apertura della liquidazione giudiziale ‘.
2.19. Le residue censure, invece, non rilevano ai fini della determinazione della competenza ma, al più, della correttezza della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dei (futuri ed ipotetici) atti di gestione della stessa, vale a dire profili che, anche per la genericità con cui sono formulati, restano del tutto estranei al sindacato esperibile in questa sede e sono, dunque, inammissibili.
Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato : e dichiarata, per l’effetto, ai sensi dell’art. 27 c.c.i.i., l a competenza del tribunale di Roma.
Le spese del giudizio sono compensate per la peculiarità e la novità delle questioni trattate.
La Corte, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 13636 del 2020), dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.
228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Roma; compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME