Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
Oggetto:
società di fatto morte del socio liquidazione quota
AC -06/06/2024
ORDINANZA interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 16902/2020 R.G. proposto da:
NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOMEte domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e dife nde con l’AVV_NOTAIO , giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
Contro
NOME NOME , in persona del suo procuratore generale NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della
Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec EMAIL, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 217/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati al pagamento di euro 28.567,00 ciascuno, oltre accessori, in favore di NOME COGNOME, a titolo di pagamento pro quota , quali eredi dell’originario socio della società di fatto ‘RAGIONE_SOCIALE‘, della relativa partecipazione detenuta al 31 dicembre 2016, epoca in cui era cessata l’attività di impresa stante il decesso del predetto socio e dante causa dei ricorrenti, NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la sentenza n. 386/2015, resa tra le parti dalla Corte di appello di Salerno, non aveva autorità di cosa giudicata nel presente giudizio, atteso che l’oggetto della presente controversia attiene al recupero delle somme pagate da NOME COGNOME successivamente al decesso dell’altro socio NOME COGNOME, mentre il
primo giudizio aveva a oggetto la determinazione del valore della quota dovuta al predetto NOME COGNOME per effetto del riconoscimento della società di fatto costituita con il fratello NOME; b) che l’appello proposto da NOME COGNOME era ammissibile, siccome il termine per la proposizione del gravame decorre unicamente per effetto della notificazione a tali fini della sentenza impugnanda, dovendo escludersi che tale effetto possa essere collegato ad altre forme di conoscenza del contenuto della decisione, quand’anche provenienti dalla stessa parte onerata dell’impugnazione; c) che l’azione proposta da NOME COGNOME nel presente giudizio andava qualificata come di regresso nei confronti degli eredi del defunto socio NOME COGNOME, in relazione a un credito derivante dall’estinzione di debiti societari nei confronti delle banche, di cui il primo aveva fornito ampia prova, con conseguente accoglimento della relativa domanda.
Con memoria del 6 maggio 2024 i ricorrenti hanno chiesto che la presente controversia sia riunita a quella pendente innanzi a questa stessa Sezione della Corte e distinta con il n.r.g. 30102/2021, avente a oggetto l’impugnazione della decisione che ha dichiarato inammissibile la revocazione della stessa sentenza di secondo grado qui impugnata, e per la quale questa stessa Sezione ha già disposto rinvio a nuovo ruolo ai fini della valutazione dell’opportunità di disporre la riunione dei giudizi.
Parte controricorrente ha depositato una memoria in data 28 maggio 2024, dunque tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ., essendo l’udienza fissata per il 6 giugno 2024.
CONSIDERATO CHE
le allegazioni dedotte dai ricorrenti nella memoria del 6 marzo 2024 appaiono meritevoli di accoglimento, sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento al fine di disporne la trattazione congiunta con quello pendente innanzi a questa stessa Sezione e distinto con il n.r.g. 30102/2021, già rinviato a nuovo ruolo per il medesimo incombente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di disporne la trattazione congiunta con quella pendente innanzi a questa stessa Sezione e distinta con il n.r.g. 30102/2021.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.
r.g. n. 16902/2020 Cons. Est. AVV_NOTAIO