SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1722 2025 – N. R.G. 00001289 2024 DEPOSITO MINUTA 01 12 2025 PUBBLICAZIONE 01 12 2025
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo ex art. 51 c.c.i.i., iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., promosso
da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti
dall’AVV_NOTAIO
– Reclamante –
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa come in atti dall’AVV_NOTAIO
– Creditore istante –
nonché di
Curatore p.t. AVV_NOTAIO
– Reclamata contumace –
OGGETTO: ‘ Opposizione sentenza di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale ‘.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell’art. 127 -ter cpc in prossimità dell’udienza ‘virtuale’ del 25.11.2025 all’esito RAGIONE_SOCIALE quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. -con unico socio ha sede legale in Barletta, è stata costituita il 5.10.2000, è iscritta alla RAGIONE_SOCIALE dal 30.11.2000, è attiva dal 18.3.2004, ha per oggetto sociale principalmente l’attività di esercizio di stabilimento balneare nonché la somministrazione di alimenti e bevande ed ha depositato l’ultimo bilancio nel 2010, relativamente all’esercizio 2009.
-Con ricorso proposto ex art. 37 co. 2 c.c.i.i. il 26.1.2023 , e per essa la mandataria ‘ , in qualità di creditrice RAGIONE_SOCIALE somma di € 75.082,64, in forza di precetto notificato il 4-19.10.2019 in virtù di d.i. n. 2067/2016 emesso dal Tribunale di Trani e reso esecutivo il 4.4.2017, ha chiesto di dichiarare l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale di ‘ .
3. -Nella resistenza di detta Società, il Tribunale di Trani, dopo aver disposto ctu contabile in ragione delle contestazioni circa l’ammontare RAGIONE_SOCIALE debitoria (principalmente) nei confronti dell’ e dell’ , onde verificare la sussistenza o meno delle soglie dimensionali previste dall’art. 2 co. 1 lett. d) c.c.i.i., con sentenza n. 71 del 23 -29.7.2024 ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di . Cont
-Con ricorso ex art. 51 c.c.i.i. del 29.9.2024 la Società di cui è stata aperta la liquidazione giudiziale ha proposto reclamo sulla scorta di tre motivi: 1) insussistenza del requisito soggettivo, per aver interrotto l’attività d’impresa da almeno dieci anni, con atto di trasferimento di ramo d’azienda del 2013, di talché essa non possederebbe la qualità di imprenditore commerciale; 2)
insussistenza del requisito oggettivo, stante la sua debitoria inferiore al limite di € 500.000,00, non avendo considerato il Tribunale di Trani che la gran parte delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento risalgono al 2006 e, dunque, i relativi crediti sono ormai prescritti, così residuando una debitoria di € 10.526,00 nei confronti dei creditori pubblici; inoltre, il giudice concorsuale sarebbe incorso in errore allorché ha ritenuto che la rateizzazione dei debiti o l’adesione ai cd. ‘piani di rottamazione’ debba intendersi come riconoscimento del debito con conseguente rinunzia a far valere l’eventuale prescrizione maturata, tale conclusione essendo contraria ai principi statuiti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità; ancòra, il Tribunale di Trani non si sarebbe avveduto che l’unico debito verso l’ è quello riferito ad un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, mentre il Ctu erroneamente l’ha ritenuto del 2009, cosicché lo stesso sarebbe da considerare prescritto; 3) omessa valutazione delle contestazioni ed eccezioni formulate dal Ctp, le cui osservazioni tecniche sono rimaste senza risposta da parte dell’Ausiliare del giudice RAGIONE_SOCIALE crisi. Pertanto, la reclamante ha chiesto conclusivamente di annullare la sentenza per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi; di dichiarare l’insussistenza dello stato di insolvenza; di condannare la resistente al pagamento delle spese di lite. Cont
-Mentre la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di costituirsi in giudizio, invece la creditrice istante ha contrastato il reclamo, deducendone l’infondatezza e concludendo per la sua integrale reiezione.
5.1. -E’ stato acquisito il parere sfavorevole all’accoglimento del reclamo reso il 21.11.2024 dal PG in sede.
-La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l’acquisizione d’ufficio dell’informativa ‘sommaria’ redatta dal Curatore il 21.1.2025 ai sensi dell’art. 130 co. 1 c.c.i.i. (da cui emerge che non risultano attività da liquidare) e dell’allegato progetto di stato passivo delle domande d’insinuazione tempestive.
6.1. -Inoltre, il Collegio ha fatto uso dei poteri istruttori officiosi previsti dall’art. 51 co. 10 c.c.i.i., disponendo l’acquisizione di informazioni dall’ e dall’ in ordine Cont
all’entità dei loro crediti nei confronti di e all’avvenuto compimento o meno di atti idonei ad interrompere la prescrizione (ad es. notifica di intimazioni di pagamento, di preavvisi di iscrizione d’ipoteca o di fermo amministrativo, di pignoramenti ovvero di ogni altro atto idoneo al predetto scopo).
-All’udienza del 25.11.2025, svolta nelle forme RAGIONE_SOCIALE trattazione scritta, dopo il deposito di ulteriori note ex art. 127-ter cpc, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
-Il reclamo è fondato e va accolto.
-Il primo motivo è destituito di fondamento, posto che l’attività svolta da ‘ consiste prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, salvataggio, godimento temporaneo di cabine, pulizia RAGIONE_SOCIALE spiaggia con la presenza di strutture riservate ai servizi di ristoro e somministrazioni di alimenti e bevande. Tanto integra la sua qualità di impresa commerciale in quanto fornisce servizi a terzi.
9.1. -Il richiamo dell’art. 33 c.c.i.i. è inconferente in quanto detta norma disciplina l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale in caso di cessazione dell’attività, la quale, ai sensi del co. 2, per gli imprenditori, coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese, ciò che non risulta avvenuto nella specie.
-Con riferimento al secondo e al terzo motivo di reclamo (scrutinabili unitariamente in quanto connessi fra loro), relativi al requisito dimensionale di cui all’art. 2 co. 1 lett. d) n. 3) c.c.i.i., occorre rilevare che l’Ausiliare del Tribunale di Trani ha formulato due ipotesi di conteggio: con la prima ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata ex L. n. 197/2022 e con la seconda, invece, ha escluso i benefici derivanti dalla c.d. ‘rottamazione quater’, quantificando la debitoria in € 609.783,40 nel primo caso ed in € 816.669,33 nell’ipotesi alternativa; che, inoltre, il Collegio di prime cure ha evidenziato che, anche ove si perfezionasse la definizione agevolata con il pagamento dell’ultima rata, ancorché non sussista prova documentale del pagamento delle prime tre rate scadenti il 20.3.2024, in ogni caso la debitoria oltrepasserebbe la soglia di € 500.000,00 e che, la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata deve
intendersi come riconoscimento del debito, con la conseguente rinunzia a far valere l’eventuale prescrizione maturata fino a quel momento.
10.1. -A seguito dell’esercizio, da parte del Collegio, dei poteri inquisitori ex art. 51 co. 10 c.c.i.i., con l’acquisizione di informazioni e documenti dalle competenti Agenzie fiscali, la reclamante ha reiterato e sollevato, nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 12.11.2025, le seguenti eccezioni: 1) nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento in quanto indirizzate alla Società ex art. 140 cpc senza il tentativo di consegna al suo legale rappresentante ex art. 145 cpc ed eseguite con il deposito presso la Casa Comunale e gli uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la loro inefficacia ai fini dell’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione; 2) prescrizione dei crediti ammontanti complessivamente ad € 704.295,10, senza che residui alcun credito esigibile, tenuto conto che le cartelle di pagamento dal 2006 al 2011 (n. 01420060010041863000 -n. 01420110009631358000), dell’importo totale di € 328.633,04, sarebbero integralmente prescritte per mancata notifica di atti interruttivi entro il termine quinquennale e le restanti cartelle di pagamento (n. 01420110027465324000 -n. 01420180010415966000), dell’importo complessivo di € 375.662,06, risulterebbero anch’esse non assistite da una notifica valida o sarebbero avvenute con notifica contestata. Pertanto, la reclamante, sollecitando il Collegio ad esercitare il potere di verifica (incidentale) RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei crediti, oltre che dei presupposti soggettivi per far luogo alla liquidazione giudiziale, ha insistito nella richiesta di accoglimento del gravame.
10.2. -Invece, la creditrice istante, nella fase decisionale del procedimento, ha omesso ogni difesa sostanziale, non prendendo alcuna posizione sulle avverse eccezioni/contestazioni.
11. -Orbene, con nota del 5.8.2025 l’ ha comunicato quanto segue: ‘ …la società data 28/03/2023, ha presentato…la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata ex L. 197/2022 (‘Rottamazione quater’)…includendo tutte le cartelle di pagamento, rientrante in tale istituto…tuttavia…successivamente all’invio RAGIONE_SOCIALE comunicazione delle somme dovute, non risulta pervenuto alcun pagamento. Si ritiene, inoltre, che le eccezioni in merito all’asserita prescrizione
di tutto o di parte dei crediti riportati nelle cartelle di pagamento possono essere sollevate dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente per materia o valore e per territorio, laddove tempistiche non perenti. In ogni modo, si producono in allegato quali atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione n. 5 avvisi di intimazione (AVI); n. 1 pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 (PPT) e n. 1 comunicazione di adesione alla Definizione agevolata ‘c.d. rottamazione cartelle’ (DAG), come da relazioni di notifica/ricevute di consegna Pec annesse che lo scrivente Agente di riscossione ha notificato, tempo per tempo, alla società indebitata in bonis ‘.
11.1. -In effetti, dalla documentazione acquisita dalla suddetta Agenzia fiscale risulta che il debito residuo di , alla data del 21.7.2023, era pari ad € 708.464,82; il debito oggetto di definizione agevolata era pari a quest’ultimo importo; invece, il debito da pagare per la definizione ammontava ad € 284.536,11.
11.2. -In base alla giurisprudenza di legittimità più recente, se è vero che l’istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali integra un riconoscimento di debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr., fra le tante pronunzie, Cass. 12.12.2024 n. 32030 , pagg. 4 e segg.; Cass. 16.12.2024 n. 32679 , pagg. 6 e segg.), è, altresì, vero che essa non integra una definitiva abdicazione al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria e di proporre contestazioni in ordine all” an debeatur ‘ e, quindi, non equivale alla rinunzia alla prescrizione maturata fino al momento dell’istanza di rateizzazione (o di definizione agevolata) poiché la dichiarazione con effetto definitivamente dismissivo del diritto va manifestata in modo oggettivo ed inequivoco (cfr. Cass. 29.3.2025 n. 8304 ).
11.3. -A ciò occorre aggiungere che la soglia dimensionale prevista dall’art. 2 co. 1 lett. d) n. 3) c.c.i.i., ossia ‘ un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila ‘, la prova del cui mancato superamento incombe sempre sul debitore, non dev’essere accertata al contrario di quanto previsto dai precedenti numeri 1) e 2) RAGIONE_SOCIALE medesima
norma per una non casuale scelta legislativa -con riferimento ai ‘ tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore ‘; con la conseguenza che l’indebitamento complessivo non costituisce un dato correlato ad uno specifico momento ‘storico’ RAGIONE_SOCIALE vita dell’impresa, bensì rappresenta un dato ‘attuale’ che prescinde dall’epoca RAGIONE_SOCIALE sua insorgenza. Tale conclusione trova conferma nella costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass. 13.9.2016 n. 17951 , pagg. 5 e 6), la quale ha chiarito, con riferimento alla previgente disciplina del fallimento (rimasta invariata con l’entrata in vigore del Codice in ordine a tale specifico requisito), che ‘ E’ infondata la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo cui il riferimento agli ultimi tre esercizi opererebbe anche con riguardo al parametro dell’indebitamento, di cui all’art. 1, coma 2, lett. c), legge fall., con la conseguenza che non si dovrebbe tenere conto dei debiti risultanti dai bilanci risalenti ad un’epoca antecedente al triennio. In realtà, la mancata previsione, nella citata lett. c), del riferimento al triennio, presente invece con riferimento agli altri parametri di cui alle lett. a) e b) RAGIONE_SOCIALE medesima norma (sui quali v. Cass. n. 501 del 2016 e n. 24630 del 2010), non può ritenersi casuale e, pertanto, l’indebitamento complessivo deve risultare dalla contabilità dell’impresa al momento in cui il Tribunale decide sull’istanza di fallimento (cfr. Cass. n. 10952 del 2015), non rilevando l’epoca di insorgenza di esso ‘ (cfr., in senso conforme, Cass. 8.2.2018 n. 3158 ).
11.4. -Inoltre, stante l’eccezione formulata sul punto dalla reclamante, il Collegio non può sottrarsi, ai fini dell’accertamento del superamento RAGIONE_SOCIALE soglia dimensionale di cui all’art. 2 co. 1 lett. d) n. 3) c.i.i.i. (ammontare complessivo di debiti non inferiore ad € 500.000,00), all’esame RAGIONE_SOCIALE questione relativa alla prescrizione dei crediti contestati, sia pure da svolgere ‘ incidenter tantum ‘. La necessità di compiere detto accertamento trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che ‘ … il giudice RAGIONE_SOCIALE c.d. istruttoria prefallimentare o del reclamo, ove l’intervenuta prescrizione del credito non costituisca fatto pacifico (perché, ad es., ammessa dal creditore) avrà il dovere di accertare la fondatezza dell’eccezione sulla base non solo delle prove acquisite, ma anche di quelle acquisibili d’ufficio (a
norma dell’art. 15, 4° comma, o dell’art. 18, 10° comma, l. fall.): in un caso quale quello in esame ben potrà dunque richiedere all’ente impositore, che non è parte del giudizio, informazioni urgenti, anche in ordine all’esistenza di eventuali atti interruttivi. Questa Corte, del resto, ha già affermato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, 2° comma l. fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo RAGIONE_SOCIALE dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. n. 8965/2019, Cass. n. 24721/2015)… ‘ (così, testualmente, Cass. 11.11.2024 n. 29008 , pag. 4, punto 2.3 RAGIONE_SOCIALE pronunzia).
11.5. -Orbene, i documenti acquisiti dai creditori pubblici ai sensi dell’art. 51 co. 10 c.c.i.i. (si rinvia al punto 11. che precede), che dovrebbero dichiaratamente fungere da atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei crediti tributari, mostrano che: a) dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72bis Dpr n. 602/1973, emesso il 17.2.2017 fino alla concorrenza dell’importo di € 730.428,91 da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed indirizzato ad presso la sua sede di Barletta, via Libertà n. 73, non v’è prova RAGIONE_SOCIALE relativa notifica; b) inoltre, la notifica degli avvisi di intimazione, allegati dall’ alla nota prot. 4868016/2025 del 5.8.2025, non si è perfezionata con la sua esecuzione presso la sede legale RAGIONE_SOCIALE Società (dove il destinatario è risultato sconosciuto), bensì con la sua effettuazione, per ‘irreperibilità assoluta’, mediante il deposito nella Casa Comunale nelle forme previste dagli artt. 26 co. 4 Dpr n. 602/1973 e 60 co. 1 lett. e) Dpr n. 600/1973.
11.6. -In proposito, non può farsi a meno di richiamare i principi statuiti dal giudice nomofilattico con specifico riferimento alla notifica eseguita alle società secondo il ‘rito degli irreperibili’: in generale, Cass. 30.1.2017 n. 2232 ha ritenuto che il novellato art. 145 cpc ‘ prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all’ente non personificato, la notificazione
ex art. 140 c.p.c.: ma tale forma notificatoria operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede RAGIONE_SOCIALE società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. – non può attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale. Più di preciso, il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145, l ° e 2 ° co. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762)… ‘; detto orientamento interpretativo è stato ripreso da Cass. 6.8.2025 n. 22709 , che, proprio in relazione alla notifica di intimazioni/cartelle di pagamento di debiti fiscali, ha argomentato la propria decisione nei termini di seguito esposti: ‘ …Secondo la ricorrente, il giudice d’appello non avrebbe considerato che la notifica risulta essere stata indirizzata impersonalmente alla società ricorrente presso la sede sociale, pertanto sarebbe dimostrata ‘l’irregolarità RAGIONE_SOCIALE procedura notificatoria RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, che infatti non è mai stata ricevuta dalla società RAGIONE_SOCIALEIl motivo è fondato…In diritto, il Collegio considera che l’articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede alla lettera e) che, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art.140 cod. proc. civ., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune, e la notificazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione…La condivisa interpretazione giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE norma afferma che la notifica presso il domicilio fiscale ai sensi dell’art.60 d.P.R. n.600/1973 non esclude la possibilità di eseguire direttamente la notificazione alla persona giuridica, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta (cfr. Cass. n.5246/2025; Cass. n.25137/2020) e, nell’impossibilità di effettuare la notifica presso la sede per ritenuta irreperibilità assoluta, dev’essere eseguita la seconda. Inoltre, la notifica agli irreperibili, assoluti ex art. 143 o relativi ex art.140 cod. proc. civ., non può essere eseguita direttamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE società ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE
società e il tentativo dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE notificazione nei suoi confronti (ragionando da Cass. n.2232/2017)…In conclusione, la notificazione dell’atto impositivo ad una società, in caso di vano esperimento delle forme previste dall’art.145, commi 1 e 2, cod. proc. civ. consente sì l’utilizzazione di quelle previste dagli artt.140 e 143 cod. proc. civ., ma non direttamente in capo all’ente in forma impersonale, bensì nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona fisica che rappresenta la persona giuridica…Oltretutto, secondo errore, il giudice non ha riconosciuto che, nell’irreperibilità RAGIONE_SOCIALE notificanda presso la sede legale, doveva essere tentata l’alternativa notifica presso la residenza del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE societàRAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr., altresì, in senso conforme, Cass. 7.9.2025 n. 24712 , pag. 7 RAGIONE_SOCIALE pronunzia, punti 9 e segg.).
11.7. -Nella vicenda in esame, non consta che la notifica delle anzidette intimazioni di pagamento sia stata tentata presso la residenza anagrafica del legale rappresentante di ‘ , il quale, in base a quanto emerge dall’atto di precetto in rinnovazione del 16.9.2019, all’epoca RAGIONE_SOCIALE notificazione del decreto ingiuntivo n. 2067/2016, risulta(va) risiedere a Barletta, in INDIRIZZO e, in seguito, in INDIRIZZO.
11.8. -D’altra parte, pur ammettendo che l’avvenuta presentazione, in data 28.3.2023, RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022 da parte di possa determinare la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cpc, tanto potrebbe, al più, comportare (anche in virtù di quanto esposto al punto 11.2 che precede) l’operatività dell’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione per quei crediti erariali pretesi con le cartelle esattoriali formate entro il decennio precedente alla data di proposizione dell’istanza di cd. ‘rottamazione quater’, il cui ammontare complessivo, tuttavia, in base alle risultanze dei prospetti contenuti nelle intimazioni di pagamento allegati dall’ (con l’analitico dettaglio dei debiti per singole annualità), sarebbe, comunque, significativamente al di sotto del limite di cinquecentomila euro previsto dall’art. 2 co. 1 lett. d) n. 3) c.c.i.i.
12. -Dai suesposti rilievi non può che discendere l’accoglimento del reclamo, apparendo più probabile che non la sussistenza del requisito dimensionale dell’indebitamento complessivo
inferiore ad € 500.000,00, tale da ricondurre ‘ nella categoria delle imprese ‘minori’ e da esonerarla, conseguentemente, dalla dichiarazione di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale. Tuttavia, s’impone, in ultima analisi, un’imprescindibile puntualizzazione: l’accertamento meramente incidentale svolto dal Collegio in relazione alla prescrizione (e alla sua interruzione) dei crediti tributari vantati dalle Agenzie fiscali (sulla scorta dei soli documenti resi ‘ostensibili’ dall’ ) ha effetti limitati all’odierno procedimento di reclamo, non ha alcuna efficacia di giudicato e, quindi, non può fare stato in altri eventuali autonomi giudizi fra i creditori pubblici ed
.
13. -Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti tenuto conto che l’accoglimento del reclamo è scaturito da un’attività istruttoria compiuta d’ufficio dal Collegio.
14. -Ai sensi dell’art. 53 c.c.i.i., gli effetti RAGIONE_SOCIALE presente sentenza di revoca si produrranno soltanto dopo il suo passaggio in giudicato. Inoltre, occorre disporre (‘pro forma’) gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, che la debitrice è tenuta ad assolvere sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronunzia di revoca, nonché il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE stessa impresa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 71 del 2329.7.2024, proposto da nei confronti di nonché dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ricorso del 29.9.2024, così provvede: 1) accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca la predetta sentenza dichiarativa dell’apertura
RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale di ;
2) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
dispone ex art. 53 c.c.i.i. che la Società assolva, con cadenza trimestrale, sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE presente sentenza, gli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e che, inoltre, depositi, con la
medesima periodicità trimestrale, la relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il COGNOME
Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME