SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 973 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
SI PRENOTI A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. NUMERO_DOCUMENTO P.U.
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME rel. est.
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario NUMERO_DOCUMENTO per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 3.10.2025
DA
con sede legale a MILANO INDIRIZZO, Numero NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO, Codice fiscale e n.iscr. al RAGIONE_SOCIALE Imprese Partita IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Milano (C.F. -pec: , presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO, come da procura alle liti P.
allegata al ricorso (all. n. 1);
Ricorrente nei confronti della società
[…
con sede legale a INDIRIZZO, Numero REA NUMERO_DOCUMENTO, Codice fiscale e n.iscr. al RAGIONE_SOCIALE Imprese Partita IVA ; P.
debitrice non costituita
*
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del COGNOME Delegato;
PREMESSO CHE
fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso, della delega al giudice relatore e del decreto di fissazione di udienza, a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 6.10.2025 , ai sensi dell’art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l’udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 11.11.2025, poi rinviata su richiesta di pare ricorrente al 15.12.2025, data di rimessione al Collegio per la decisione;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell’impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell’intestato Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (INDIRIZZO) INDIRIZZO 20124.
L’esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l’attività prevalente ivi descritta: ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall’art. 121 CCII; l’onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell’udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 – , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 – , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il
principio per cui, in istruttoria, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell’art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell’imprenditore medesimo che ‘ è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …’ (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 – 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Non è stato depositato al registro imprese né approvato il bilancio al 31.12.2024 , quanto all’ultimo triennio di riferimento, essendo l’ultimo bilancio approvato e formalmente depositato al registro delle imprese relativo all’annualità 20 23, che in ogni caso riportava un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000 e pari a € 453. 118,00 .
La legittimazione attiva della ricorrente, il fumus della prova del credito e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente che vanta un credito pari a € 9.092,32 , oltre interessi e spese, portato da decreto ingiuntivo del COGNOME di Pace di Milano notificato via PEC in data 10.9.2024 e reso esecutivo per mancata opposizione ex art. 647 cpc in data 14-16.11.2024.
Ai sensi dell’art. 49 co. 5 CCII l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo -oltre all’ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto -debiti di natura tributaria e previdenziale, scaduti e non pagati, che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da aprile 2022), complessivamente pari ad € 96.771,49, nonché ulteriori debiti scaduti per circa € 100.000 per precedenti pignoramenti.
Ai sensi dell’art. 49 co. 5 CCII l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00 .
L’insolvenza.
Quanto al requisito dell’insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, ‘ si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…’ (vedi da ultimo Sez. 1 – , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza ‘va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare
proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola -dell’operatività dell’impresa’ ); l’insolvenza consiste nell’accertata impotenza economico-finanziaria dell’impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all’anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall’art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
dall’inadempimento rispetto al modesto credito vantato da parte ricorrente (per fornitura di merci), fatto indicativo pertanto dell’incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
dall’omesso deposito del bilancio di esercizio concluso al 31.12.2024, in violazione dell’art. 2478 bis c.c.;
dalla presenza di debiti tributari e previdenziali per un importo non irrisorio (circa € 96.000), di risalente formazione nel tempo, a partire dal 2022;
dalla dichiarazione negativa resa dalla banca terza pignorata INTESA SANPAOLO SPA, in data 10.4.2025, per la presenza di precedenti pignoramenti, in ragione dell’incapienza del conto corrente staggito anche per soddisfare altri creditori: ‘… il totale dei saldi dichiarati, pari ad € 36.862,04, risulta totalmente indisponibile ai fini del pignoramento in oggetto, cui si riferisce la presente dichiarazione, per effetto dei sopra descritti pignoramenti, precedentemente promossi in danno dell’esec utato sino alla concorrenza del maggior importo di € 100.117,31.’ ;
dalla precisazione dell’Ufficiale Giudiziario in ordine ai (già intervenuti) pignoramenti mobiliari di tutti i beni presenti nell’esercizio commerciale.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri ‘fatti esteriori’ il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l’impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall’articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolven za;
P.Q.M.
DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale a INDIRIZZO, Numero REA NUMERO_DOCUMENTO, Codice fiscale e n.iscr. al RAGIONE_SOCIALE Imprese Partita IVA , quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15; P.
NOMINA COGNOME Delegato il dott. NOME COGNOME;
NOMINA Curatore l’avv. , c.f. , soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi; C.F.
ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è te nuta a norma dell’articolo 2215 -bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonch é dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell’art. 39 CCII;
FISSA l’adunanza per l’esame dello stato passivo in data 25 marzo 2026 ore 12.15, sull’applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell’udienza ai sensi dell’art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c .d. ‘periodo emergenziale’, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell’art. 203 comma 4 CCII:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%%40thread.v2/0?con
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell’ar t. 201 codice della crisi;
ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 200 codice della crisi;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ad accedere alla Banca dati del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell’impresa debitrice;
ORDINA al curatore di procedere immediatamente -utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici -alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell’art. 193 codice della crisi;
ORDINA al curatore, ai sensi dell’art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell’art. 758 cpc;
ORDINA ai sensi dell’art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l’apertura della liquidazione giudiziale ed al RAGIONE_SOCIALE Ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell’art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all’ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE delle imprese della sede effettiva p er l’annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 18 dicembre 2025.
TABLE