SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 487 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 27 11 2025 PUBBLICAZIONE 28 11 2025
Proc. Un. n. 598/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE -PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 598/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F.
) con sede legale in INDIRIZZO, in persona del liquidatore pro tempore, ; P.
*
Letto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica;
esaminati gli atti, la documentazione proAVV_NOTAIOa le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il COGNOME relatore in camera di consiglio;
ritenuta sussistente la legittimazione del ricorrente, titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo che risulta valido ed efficace;
rilevato che la parte debitrice, messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall’art. 40 CCII, abbia preso posizione aderendo alla domandi di apertura della procedura di LG;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 27 CCII, avendo l’impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l’individuazione di una diversa sede effettiva;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art.49, co.5, CCII poiché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00 (risultando l’indebitamento nei confronti di superiore a €. 900.000,00);
rilevato che l’impresa esercita un’attività commerciale ed è pertanto soggetta alla
disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che non sussistono i requisiti di cui all’art. 2, co.1, lett. d) CCII, avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova delle dimensioni dell’impresa, tale da escludere la connotazione d i impresa minore (cfr. attivo al 31.12.2024 superiore a 2.300.000,00);
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
Il patrimonio netto negativo fin dal 2021 (per oltre 2.200.000,00);
due pignoramenti immobiliari nel 2025;
la rilevante entità del debito tributario scaduto;
l’assenza a quanto consta -di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
il deposito del bilancio di esercizio al 2023 oltre il termine di legge (cfr. ricevute di presentazione dei bilanci al 2023 e al 2024 in data 27.5.2025);
l’adesione al ricorso per liquidazione Giudiziale da parte della decitrice; ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle proprie o bbligazioni; ritenuto pertanto di dover dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l’apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F.
con sede legale in
P.
TorinoINDIRIZZO, in persona del liquidatore pro tempore, nomina COGNOME delegato per la procedura la AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
;
nomina Curatore l’Avv. con Studio in Ivrea, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l’esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi a llo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l’insussistenza delle rag ioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri
intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCI;
fissa l’udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 25.2.2026, alle ore 10.30, nell’aula n. 12510, ingresso INDIRIZZO, piano INDIRIZZO del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall’art. 201 CCII, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell’art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l’onere di segnalare il sopraggiungere di ‘disponibilità liquide’ per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell’art. 45 CCII. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
La COGNOME est. Il Presidente (dr. NOME COGNOME) (dr. NOME COGNOME)