SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 77 2026 – N. R.G. 1 2026 DEPOSITO MINUTA 05 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
SI PRENOTI A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002 59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale
R.G. 122/2026 Pre-Liq.
promosso su ricorso depositato in data xdataric
DA
a socio unico, in persona del legale rappresentante sig. corrente in INDIRIZZO, ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO CISLAGO INDIRIZZO , presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso P.
RICORRENTE IN PROPRIO
*
letto il ricorso di liquidazione giudiziale presentato dalla suddetta società in data 29 gennaio 2026; udita la relazione del giudice designato per l’istruttoria , ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale e in particolare:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale/COMI dell’impresa è situata in Gorgonzola (INDIRIZZO)-e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
Per ciò che attiene i parametri previsti dall’art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l’intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all’art. 2 lett. d) codice della crisi, come risulta dai bilanci degli esercizi 2022, 2023 e 2024 (doc. 5, 6 e 7), che evidenziano una esposizione debitoria superiore al milione di euro
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro;
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE
quanto al requisito dell’insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d’insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l’apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall’art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell’impresa, desumibile: a) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi) b) dai bilanci prodotti; c) dalla consistente esposizione debitoria nei confronti di creditori istituzionali (Erario e RAGIONE_SOCIALE), pari a oltre 400.000 euro; d) dalla indisponibilità di credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni nei confronti di lavoratori, banche e fornitori; e) infine dal pesante squilibrio patrimoniale (patrimonio netto negativo), determinato dalla consistente perdita di esercizio registratasi nel corso del 2024.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49 codice della cris ;
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ) con sede legale in Gorgonzola INDIRIZZO ; P.
DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
NOMINA giudice delegato il dott. NOME COGNOME
NOMINA Curatore l’AVV_NOTAIO, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII;
ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215 -bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV A dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 CCII;
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE
FISSA l’adunanza per l’esame dello stato passivo in data 6 maggio 2026 alle ore 10.30 davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell’art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell’adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell’art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall’art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l’invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l’invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155quater , 155quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
ORDINA al curatore di procedere immediatamente -utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici -alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE
ORDINA al curatore, ai sensi dell’art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell’attività d’impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d’ora a richiedere l’ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell’art. 758 cpc;
ORDINA che, ai sensi dell’art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell’articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 05/02/2026
Il Giudice estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME