SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 141 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
sezione feriale
Il tribunale di Venezia composto dai magistrati
NOME COGNOME – presidente
NOME COGNOME – giudice
NOME COGNOME – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
, C.F.: , nato a Bosnia ed Erzegovina l’11/04/1975, residente a Meolo (VE), INDIRIZZO C.F.
C.F.: , nato a Bosnia ed Erzegovina il 01/05/1963, residente a Meolo (VE), INDIRIZZO C.F.
, C.F.: , nato a Bosnia ed Erzegovina il 29/11/1959, residente a Meolo (VE), INDIRIZZO rappresentati e C.F.
difesi dall’Avv. NOME COGNOME ricorrenti
nei confronti di
C.F.:
P .IV A:
C.F.
P.
,
con sede legale in Meolo (VE), INDIRIZZO, in persona del legale
n. 163/2025 RG
rappresentante pro tempore, cancellata dal registro imprese in data 14/11/2024 – convenuta;
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta;
all’esito dell’udienza in data 5.8.2025, rilevato che parte convenuta non si è costituita, né è comparsa, che la notifica è regolare, come si evince dal report di notifica N. Prot. 32449 richiesta a cura dell’ufficio Tribunale Ordinario – Venezia nei confronti di CRAGIONE_SOCIALE
inserita in data 11-07-2025 Oggetto: Notificazione ai sensi dell’art. 40, commi 6 e 7, CCII – RG 163 – 1/2025 – Tribunale Ordinario di Venezia Stante l’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento, e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta;
considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell’art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d’impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Venezia, comune sede dell’intestato Tribunale;
considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell’art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell’art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell’istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;
rilevato che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);
ritenuto che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l’elevato ammontare dei debiti maturati:
debiti contributivi: € 37.127,00;
debiti fiscali: € 96.870,52;
ritenuto di nominare curatore il dott. , iscritto all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza previsto dall’art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell’art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
PER QUESTI MOTIVI
visto l’art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di C.F.: P.IVA: con sede legale in Meolo (VE), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, cancellata dal registro imprese in data 14/11/2024; C.F. P.
nomina giudice delegato il dott. NOME COGNOME
nomina curatore il dott. , con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV A dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale e con l’indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell’art. 39 CCII;
fissa l’udienza del 10.12.2025 ore 9:00 davanti al giudice delegato per l’esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell’art. 201, 2° comma CCII all’indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell’art. 208 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155quater , 155quinques e 155sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività:
a) accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all’ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Venezia, 5.8.2025.
Il Presidente NOME COGNOME