SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA N. 93 2025 – N. R.G. 1 2025 DEL 28 05 2025 PUBBLICATA IL 28 05 2025
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa COGNOME
NOME
Presidente
dott. COGNOME
NOME
Giudice
dott. COGNOME
NOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della liquidazione giudiziale di:
) Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Legnago INDIRIZZO, INDIRIZZO, Cod. Fisc. / P.Iva:
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha domandato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2 Parte_1
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell’art. 40 C.C.I. a mezzo pec e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva di , la quale agisce sulla base di crediti iscritti a ruolo per un totale di quasi 900 mila euro; Parte_2
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
-eser cita un’attività commerciale (attività agricole per conto terzi, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall’art. 121 C.C.I.; Parte_1
– la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato deposito dei bilanci successivi a quello relativo all’anno 2021; ii) dall’ingentissimo importo dei debiti iscritti a ruolo; iii) dall’incapacità della società di onorare i piani di rateazione ottenuti in via ordinaria o in forza di adesione alla definizione agevolata; iv) dall’esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi eseguiti dalla ricorrente;
-l’ammontare dei debiti iscritti a ruolo consente di superare sia la soglia fissata dall’art. 49, comma 5, C.C.I., sia i limiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.
– non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecu zione dell’attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Legnago (INDIRIZZO), INDIRIZZO, Cod. Fisc. / P.Iva: ) Parte_1 P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa NOME COGNOME;
3) NOMINA curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al RAGIONE_SOCIALE delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura ; Controparte_1
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 -bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditiIRAPIVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dell’indicazione del loro domicilio digi tale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell’art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l’adunanza per l’esame dello stato passivo in data 6 ottobre 2025, h. 10.20 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell’art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell’adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura , delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155quater ,155quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE delle Imprese della sede effettiva per l’annotazione e per l’annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 19 maggio 2025
Il Presidente est. dott.ssa NOME COGNOME