SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6348 2025 – N. R.G. 00003976 2025 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D ‘A PPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dr. NOME COGNOME
Presidente – Relatore –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere –
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliera –
sciogliendo la riserva formulata all’esito dell’udienza collegiale dell’11 novembre 2025, ha de- liberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/15 settembre 2025 all’esito del procedimento colà iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.v.g., proposto ai sensi dell’art. 51 ( recte : 50, co. 2) del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.c.i.i.), con un ricorso depositato il 18 settembre 2025,
DA
la
codice fiscale
, con sede in Cesa (CE), al Vico Don Giuseppe
INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ,
, rappre-
sentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
(codice fiscale
– reclamante –
CONTRO
la
(codice fiscale
), con sede in Capua (CE), alla Via
INDIRIZZO, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore , arch.
, e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale
)
– resistente –
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso presentato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22 aprile
P.
C.F.
P.
C.F.
c.
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2025, la chiedeva l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della esercente l’attività commerciale di RAGIONE_SOCIALE, esponendo, in sintesi, di essere creditrice nei confronti della controparte, in forza del decreto ingiuntivo dal predetto Tribunale emesso col n. 1040/2024 e dichiarato esecutivo poiché non tempestivamente opposto, della somma di 179.911,60 € , oltre agli interessi, costituente il saldo, oggetto della fattura elettronica da essa emessa col n. 3/24 il 9 maggio 2024, del corrispettivo dei lavori di « manutenzione straordinaria pesante ai fini della riqualificazione energetica e sismica » (consistiti nella parziale demolizione, nella ricostruzione muraria, nel rifacimento RAGIONE_SOCIALE coperture e RAGIONE_SOCIALE tramezzature e nell’assistenza muraria al rifacimento RAGIONE_SOCIALE impianti) di un fabbricato sito in Capua, alla INDIRIZZO, appaltatile dalla stessa e di aver inutilmente tentato di ottenerne il pagamento mediante un pigno-
ramento mobiliare e un pignoramento presso terzi.
I.1.2. Nel corso del conseguente procedimento, la ontestava il credito vantato dalla controparte, esponendo, in sintesi:
a) che l’immobile nel quale essa esercitava la propria attività commerciale sotto la ditta « RAGIONE_SOCIALE » era stato totalmente distrutto il 1° luglio 2019 da un incendio doloso ed era stato poi ristrutturato grazie al contributo all’uopo erogato, ai sensi della legge 44/1999, dal « RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE » ;
b) che il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ra stato da essa integralmente pagato mediante bonifici disposti entro tre giorni dall’emissione RAGIONE_SOCIALE relative fatture;
c) che la. non aveva eseguito altri lavori sul predetto immobile;
d) che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ra stato da essa tardivamente opposto ai sensi dell’art. 650 c.p.c. innanzi al Tribunale sammaritano, essendole stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica certificata assegnatole d’uf ficio, a sua totale insaputa, ai sensi dell’art. 16, co. 6 -bis , del d.l. 185/2008;
e) che essa aveva perciò, il 9 settembre 2025, presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una denuncia-querela contro il legale rappresentante della , contestualmente chiedendo anche « il sequestro del titolo esecutivo » da detta società ottenuto.
c.
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II.1.3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo l’opposizione della
al suddetto decreto ingiuntivo « non manifestamente pretestuosa » , il rifiuto di ottemperarvi opposto da detta società non « sintomatico di una incapacità di far fronte con regolarità e con mezzi agli obblighi assunti, quanto piuttosto espressione di un rifiuto volontario » , e l’accertamento in ordine alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni opposte dalla medesima società « del tutto incompatibile con la natura del sindacato » ad esso richiesto, rigettava il ricorso della compensando tuttavia integralmente tra le parti le spese processuali « in ragione della natura della decisione » .
I.2.1. Con il reclamo in esame la quindi rivolta a questa Corte contestando l’ammissibilità e la fondatezza dell’opposizione tardiva al predetto decreto ingiuntivo ed insistendo per l’accoglimento della propria istanza di apertura della liqu idazione giudiziale della controparte, essendo, a suo avviso, evidente lo stato d’insolvenza in cui quest’ultima versa, considerati anche gli infruttuosi esiti dei tentativi di pignoramento da essa esperiti.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la ha, dal suo canto, contestato la fondatezza dell’avverso reclamo, del quale ha chiesto pertanto il rigetto.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione sotto il vigore della legge fallimentare sulla base di considerazioni che non v’è ragione di non ritener valide, sia pur mutatis mutandis , cioè sostituendo alla dichiarazione di fallimento quella di apertura della liquidazione giudiziale, anche alla stregua della disciplina normativa dettata dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il giudice cui sia stata chiesta detta dichiaraz ione non può respingere tale istanza sol perché il credito di cui si afferma titolare il suo autore non è stato definitivamente accertato in sede giudiziale, dovendo in tal caso invece accertare incidentalmente la sua esistenza e, ove necessario e sia pur approssimativamente, il suo ammontare, anche se nei limiti in cui ciò sia consentito dalla struttura deformalizzata del procedimento avente ad oggetto detta istanza (v. Cass. 5001/2016, secondo la cui massima ufficiale, « i fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione c.
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piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l’obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione », e, nello stesso senso, Cass. 6306/2014, nonché Cass. 27689/2018, per la quale lo stesso potere-dovere ha il giudice della fase prefallimentare allorché l ‘accertamento del credito del ricorrente sia rilevante, solo o anche, al fine di stabilire se al medesimo ricorrente vada riconosciuto il potere di -o, se si preferisce, la legittimazione a -chiedere il fallimento di colui che egli sostiene essere suo debitore).
II.1.2.1. Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, dell’esistenza del credito di cui la sostiene di essere titolare nei confronti della e del suo ammontare approssimativamente pari a 190.000,00 € non è ragionevolmente possi bile dubitare, dovendo l’opposizione tardiva proposta dalla seconda avverso il decreto ingiuntivo in suo danno ottenuto dalla prima di dette società essere, ai fini che qui rilevano, incidentalmente giudicata inammissibile, prim ‘ ancora che infondata.
II.1.2.2. Il predetto decreto ingiuntivo deve infatti ritenersi validamente notificato al domicilio digitale ( EMAIL ) che all’epoca, cioè il 4 luglio 2024, risultava dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, sin dal 20 giugno 2023, assegnato alla ‘ufficio dal Conservatore del Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese di COGNOME ai sensi dell’art. 16, co. 6 -bis , del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall’art. 37, co. 1, lett. b ), n. 2) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a causa dell a cancellazione d’ufficio, risalente al 15 novembre 2016, di quello ( precedentemente iscritto in detto Registro ad istanza della medesima società (v. in proposito la visura storica in data 4 giugno 2025 RAGIONE_SOCIALE risultanze del registro RAGIONE_SOCIALE imprese che la riguardano), se si considera che:
a) la in forza di quanto disposto dall’art. 3 -ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, era obbligata ad eseguire la notificazione in questione al domicilio digitale della llora risultante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese;
b) la on ha mai impugnato mediante il reclamo al competente giudice del registro RAGIONE_SOCIALE imprese all’uopo previsto dal comb. disp. RAGIONE_SOCIALE artt. 16, co. 6 -ter , del d.l. 185/2008 e 2189 c.c. il provvedimento del Conservatore del Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese di
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COGNOME che sostiene, senza peraltro darne la benché minima prova, illegittimamente adottato a sua insaputa, nemmeno dopo il momento (immediatamente successivo al 6 febbraio 2025) in cui ha allegato di esserne venuta, sia pur informalmente, a conoscenza;
c) la medesima società resistente non ha negato di non aver osservato l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale dopo la cancellazione d’ufficio di quello precedentemente da essa iscritto nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese, sicché ha evidentemente subìto l’assegnazione d’ufficio del nuovo domicilio digitale a causa di un suo comportamento colpevole;
d) è del tutto inverosimile che la on abbia consultato le risultanze del registro RAGIONE_SOCIALE imprese che la riguardavano e dunque non si sia avveduta del suddetto provvedimento del Conservatore del Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese di COGNOME per oltre un anno e mezzo, anche tenendo conto che essa sostiene di essere rimasta inattiva, a causa dell’incendio doloso subìto, dal luglio del 2019 all’aprile del 2023 (provvedendo, tuttavia, almeno dai primi mesi del 2022, alla ristrutturazione dell’immobi le incendiato e ai relativi pagamenti, nonché a quelli volti a saldare il debito nel frattempo accumulato nei confronti del proprietario di detto immobile);
e) anche a volerla ritener vera, la prolungata omissione di tale doveroso controllo integrerebbe un (altro) comportamento colpevole della società resistente.
È dunque evidente, ad avviso di questo Collegio, che non sussistono né l’irregolarità della notificazione del suddetto decreto ingiuntivo né l’impossibilità, per caso fortuito o forza maggiore, per la destinataria di venirne a conoscenza necessarie ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione cd. tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c.
II.1.2.3. Peraltro, quella proposta contro il suddetto decreto ingiuntivo dalla deve ritenersi pure infondata.
Come s’è detto in precedenza la società resistente sostiene di aver saldato integralmente il corrispettivo da essa dovuto alla pagando a quest’ultima il complessivo importo di 115.500,00 € poco dopo aver ricevuto dalla società appaltatrice le fatture da quest’ultima emesse col n. 2 il 12 ottobre 2022, col n. 3 il 17 ottobre 2022, col n. 5 il 15 novembre 2022 e col n. 1 il 16 gennaio 2023 e che la fattura emessa col n. 3 il 9 maggio 2024 per l’importo di 179.911,60 € dalla medesima appaltatr ice si riferisce a lavori da questa giammai eseguiti.
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Senonché, va osservato che le quattro fatture pagate dalla lla
e i relativi bonifici si riferiscono rispettivamente ai primi quattro acconti richiesti dalla prima e pagati dalla seconda RAGIONE_SOCIALE due società; il che fa presumere che il debito della seconda verso la prima non fosse stato integralmente soddisfatto con il pagamento dell’ultima di tali quattro fatture e che dunque l’odierna reclamante avesse ancora il diritto di ricevere il pagamento dell’importo dovutole a saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti, cui appunto si riferisce la quinta RAGIONE_SOCIALE suddette fatture, e rende ragionevolmente del tutto implausibile la tesi sostenuta dall’odierna resistente, a maggior ragione se si considera che quest’ultima è amministrata da un architetto che, in quanto tale, è assai difficile credere che abbia pagato una somma imputandola ad un acconto sebbene si trattasse in realtà del saldo di quanto dovuto alla società appaltatrice.
II.1.2.4. Deve dunque concludersi che la era ed è legittimata a chiedere la liquidazione giudiziale della essendo creditrice verso quest’ultima di una somma pari, inclusi gli accessori, a circa 190.000,00 €.
II.1.3. Tenendo conto di quanto s’è fin qui esposto e del tentativo di pignoramento esperito dalla in danno della resso la banca con la quale la debitrice intratteneva quello che risulta il suo unico conto corrente bancario, risultato positivo per il solo risibile importo di 62,03 €, deve inoltre, in mancanza di plausibili spiegazioni alternative, ritenersi che la seconda di dette società si sia opposta al suddetto decreto ingiuntivo poiché non in grado di ottemperarvi e, più in RAGIONE_SOCIALE, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con risorse finanziarie proprie o di terzi disposti a fornirgliele e dunque versi nello stato d’insolvenza di cui all’art. 2, co. 1, lett. b ) c.c.i.i., come, d’altronde, confermato anche dal suo informale stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2024 da essa prodotto in giudizio, che evidenzia una perdita di esercizio di importo pari a 41.729,60 € che rende negativo il suo patrimonio netto e dal fatto che essa non ha nemmeno allegato di aver redatto, approvato e depositato nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese il bilancio redatto secondo le prescrizioni normative dell’esercizio chiuso alla predetta data sebbene sia da tempo trascorso il termine che avrebbe dovuto essere all’uopo osservato.
Sussistono dunque dati sufficienti per concludere che la ersa in quella situazione di incapacità, non meramente transeunte, di soddisfare regolarmente le
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proprie obbligazioni che integra l’insolvenza come definita dall’art. 2, co. 1, lett. b ), c.c.i.i.
II.2. Posto poi che la società resistente esercita un’attività commerciale e non possiede i requisiti di un’impresa minore ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d ), c.c.i.i., sussistono tutti i presupposti per la sua liquidazione giudiziale.
II.3. Pertanto, in accoglimento del reclamo della occorre, ai sensi dell’art. 50, co. 5, c.c.i.i., dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della e rimettere al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 49, co. 3, c.c.i.i.
II.4. Quanto, infine, alle spese processuali, questo Collegio ritiene di non doverle regolare, non ravvisando invincibili ragioni per non estendere alla sentenza di accoglimento del reclamo di cui all’art. 50 c.c.i.i. la prassi in proposito formatasi in epoca re mota in relazione alla sentenza dichiarativa del fallimento e al decreto di accoglimento del reclamo di cui all’art. 22, co. 2, l.fall., giacché:
a) la pronuncia sulle spese del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale non è compresa tra le statuizioni accessorie della sentenza con cui il tribunale dichiara aperta detta procedura analiticamente dettagliate in maniera, almeno apparentemente, tassativa dall’art. 49, co. 3, c.c.i.i., così come quella sulle spese del procedimento per la dichiarazione di fallimento non è compresa tra le statuizioni accessorie della sentenza dichiarativa del fallimento analiticamente dettagliate dall’art. 16 l.fall.;
b) ciò può essere spiegato con la considerazione che la sentenza con cui è dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, così come quella con cui è dichiarato il fallimento, a differenza di quelle cui, secondo l’art. 91 c.p.c., deve necessariamente acceder e la pronuncia sulle spese processuali, se, da una parte, conclude un processo di cognizione, dall’altra, apre immediatamente un processo esecutivo concorsuale nel cui ambito si inserisce uno specifico procedimento incidentale di accertamento dei crediti ammessi a partecipare al concorso esecutivo cui ben può essere consegnata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute da chi ha attivato il processo di cognizione che di quello esecutivo concorsuale costituisce il necessario prodromo, a maggior ragione se si tiene conto che tali spese, in quanto finalizzate ad assoggettare il patrimonio del debitore ad una sorta di pignoramento RAGIONE_SOCIALE, vanno assimilate a quelle che l’art.
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95 c.p.c. pone in ogni caso a carico del debitore esecutato e che pertanto non possono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla il 18 settembre 2025 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/15 settembre 2025 all’esito del procedimento colà iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. e, per l’effetto, revoca il decreto impugnato, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della e rimette gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai fini dell ‘adozione dei provvedimenti di cui all’art. 49, co. 3, c.c.i.i.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Presidente estensore NOME COGNOME
N. NUMERO_DOCUMENTO r.RAGIONE_SOCIALE.
c.