SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 30 2025 – N. R.G. 1 2024 DEPOSITO MINUTA 09 10 2025 PUBBLICAZIONE 10 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali composto dai magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 27.11.2024 al R.G. n. 43-1/2024 Procedimento Unitario, promosso
d a
(c.f.
), con proc. e dom. l’AVV_NOTAIO
del Foro di Cremona (pec
;
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
c.f. e p.i. ) con sede in SgonicoINDIRIZZO Zgonik INDIRIZZO, P.
INDIRIZZO (pec
);
C.F.
RESISTENTE
c o n l’ i n t e r v e n t o d i
(c.f.
), con procc. e domm. gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO
C.F.
NOME e NOME COGNOME del Foro di Cremona (PEC: PEC:
), giusta ricorso depositato il 3.10,2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato da , già lavoratrice alle dipendenze della predetta società, presso un’unità locale sita in Isola Dovarese (CR); ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze RAGIONE_SOCIALE informative acquisite; SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;
RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che, come da iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE imprese, la Società resistente, operante nel settore dell’industria alimentare, ha la propria sede legale nel circondario dell’Ufficio;
EVIDENZIATO che la lavoratrice ricorrente, dimessasi nel luglio 2024, vanta un credito, portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di stipendi arretrati e di trattamento di fine rapporto, poste il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a ottobre 2024 nella misura di complessivi 22.506,15 euro, oltre interessi successivi;
DATO ATTO che la Società resistente, sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite, non si è costituita;
CONSIDERATO che sono stati disposti tre rinvii: una prima volta, attesa la necessità di sollecitare il deposito dei flussi informativi richiesti all’ , all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, in seguito, nulla opponendo parte ricorrente, su sollecitazione del difensore della Società, informalmente presente, a fronte RAGIONE_SOCIALE
prospettive, da questi illustrate, di pagamento RAGIONE_SOCIALE spettanze della ricorrente e/o di apertura di decisivi scenari di collaborazione tra la Società e un cliente primario della stessa (RAGIONE_SOCIALE); all’ultima udienza tenutasi il 7 ottobre 2025, nuovamente presente in via informale il difensore della Società debitrice, si è dovuto tuttavia constatare l’assenza di sviluppi concreti e nel contempo dare atto del deposito nel medesimo procedimento unitario di un ulteriore ricorso per l’aperura della liquidazione giudiziale, con conseguente valenza di intervento (adesivo autonomo), proposto in data 3 ottobre 2025 da un’altra ex dipendente, impiegata presso l’unità locale di Malagnino (CR), tale titolare anch’essa di un cospicuo credito liquido ed esigibile, reso certo da un decreto ingiuntivo non opposto, a titolo di stipendi arretrati e trattamento di fine rapporto, per un ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, di complessivi 13.706,86 euro, oltre interessi successivi, come da precetto notificato a fine gennaio 2025;
CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
RITENUTO che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte; in tal senso, depongono anzitutto la radice e l’entità cospicua dei crediti della ricorrente e dell’intervenuta e il vasto arco temporale trascorso dalla maturazione dei crediti stessi in difetto di qualsivoglia principio di pagamento; si dica poi dell’esito negativo del pignoramento mobiliari tentato dalla intervenuta resso l’unità locale di impiego;
RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una ‘impresa minore’ alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII 1 ;
RAMMENTATO che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare avendo riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell’istanza dell’ex dipendente , e dunque agli esercizi 2021, 2022 e 2023, costituisce un tema la cui prova, come sancito dall’art. 121 CCII, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo; ad ogni modo, dai bilanci depositati, chiusi al 31.12.2022 e al 31.12.2023, risulta il largo superamento dei requisiti dimensionali dell’attivo patrimoniale e dei debiti, e per il bilancio 2023 anche del requisito dei ricavi;
RILEVATA inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall’art. 49, co. 5, CCII 2 , alla luce dell’entità dei crediti, indiscutibili, vantati dalle due ex dipendenti;
1 d) «impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia aAVV_NOTAIOato a norma dell’articolo 348;
2 Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli dell’istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.
RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di cod.
fisc. e p.iva ) con sede in SgonicoINDIRIZZO Zgonik INDIRIZZO), INDIRIZZO (pec ); P.
NOMINA
il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il AVV_NOTAIO. che alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155quater , 155quinquies e 155sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso RAGIONE_SOCIALE banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 3 febbraio 2025, ad ore 10:00, per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCII mediante trasmissione RAGIONE_SOCIALE stesse all’indirizzo di posta elettronica
certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste , nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente est.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME