SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 138 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 02 08 2025 PUBBLICAZIONE 04 08 2025
N. R.G. 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. NOME COGNOME
PRESIDENTE
DOTT. NOME COGNOME
GIUDICE REL.
DOTT. NOME COGNOME
COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla
di Venezia nei confronti di
(P. IVA ); P.
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui ‘ Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte ‘ (cfr. Cass. n. 24660/2020);
rilevato, quanto alle poste attive a disposizione della resistente e, in tesi, attualmente ammontanti ad euro 4.171.045,00, che la documentazione in atti non consente di determinare l ‘ effettivo valore delle partecipazioni societarie in proprietà della predetta, indicato in euro 2.212.274,00, e che neppure è chiaro quando sia sorto il credito di euro 1.330.892,00 nei confronti di né perché lo stesso non sia ancora stato riscosso nonostante l ‘ asserita piena solvibilità di tale ultimo soggetto;
considerato, quanto al passivo, che in relazione al debito di euro 101.385,00 maturato dalla ricorrente nei confronti di altra società dalla stessa partecipata e anch ‘ essa in liquidazione, non vi sono elementi oggettivi di riscontro circa l ‘ effettiva possibilità di giungere ad una compensazione in sede di riparto e che neppure sono stati forniti dati certi circa l ‘ effettiva intervenuta rottamazione del credito vantato da per euro 33.935,00;
rilevato, peraltro, quanto ai crediti vantati dai soci per euro 3.983.838,00, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l’accertamento dell’insolvenza prescinde dalla natura delle passività e dalla gradualità da osservare nel soddisfacimento delle diverse pretese che i creditori vantino nei confronti della società (cfr. Cass. 10 febbraio 2021, n. 3194; Cass. 17 ottobre 2020 n. 30435), per cui – secondo un recente orientamento della giurisprudenza di merito – la postergazione del credito integra una mera condizione di inesigibilità legale e
temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, che non incide ai fini del riscontro dell’insolvenza, trattandosi di debiti (nel caso di specie piuttosto ingenti) che, in ogni caso, andrebbero onorati, quand’anche successivamente agli altri debiti (cfr. Trib. Milano 4 ottobre 2024);
ritenuto, da ultimo, che -pur considerando i numerosi contenziosi affrontati nel corso degli anni dalla società – il lungo lasso temporale ormai trascorso dalla data di messa in liquidazione della società deponga a sfavore della tesi di insussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che l’ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all’art.49, co.5, CCI; ritenuto, per tutto quanto sopra considerato, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(P. IVA
, con sede in Venezia Mestre (VE), INDIRIZZO P.
nomina
la dott. NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura
nomina
la dott. COGNOME con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater , 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 17.12.2025 ad ore 12.00 , per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25.07.2025
Il Giudice relatore
Il Presidente Dott. NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME