Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6653 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6653 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17467-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COGNOME NOME;
– intimata – avverso la SENTENZA N. 3706/2024 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 24/5/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 24/2/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo che NOME COGNOME ha proposto nei confronti della sentenza con la quale il tribunale di Velletri, in
data 25/7/2023, lo ha assoggettato, quale imprenditore individuale, a liquidazione giudiziale.
1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che: -il reclamante, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all ‘ art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i. e la conseguente sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, si è limitato ad allegare i modelli fiscali (modello PF persone fisiche) relativi agli anni d ‘ imposta 2020, 2021 e 2022; – tutti e tre i modelli fiscali allegati, tuttavia, non riportano i ricavi e i debiti; – il debitore, pertanto, ‘ ha depositato unicamente modelli fiscali incompleti e dai quali non è possibile desumere alcun dato relativo ai ricavi lordi e all ‘ indebitamento complessivo nei tre anni antecedenti il procedimento per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale e alcun dato relativo a detti requisiti, in particolare l ‘ ammontare della debitoria al momento dell ‘ apertura della procedura concorsuale ‘.
1.3. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 29/7/2024, ha chiesto la cassazione di tale sentenza, dichiarandone l ‘ intervenuta notificazione in data 5/6/2024.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.5. La Liquidazione giudiziale è rimasta intimata.
1.6. Il Presidente, con decreto del 16/1/2025, ha proposto, a norma dell ‘ art. 380bis c.p.c., la definizione del ricorso rilevando, in sostanza, che: -‘ l ‘ onere della prova della sussistenza dei requisiti soggettivi di non fallibilità … grava sul debitore ‘; -‘ è insindacabile in questa sede la valutazione dei giudici del reclamo circa il mancato assolvimento dell ‘ onere probatorio in questione, per essersi il reclamante ‘limitato ad allegare i modelli fiscali (modello PF persone fisiche) relativi agli anni d ‘imposta 2020, 2021 e 2022’, che ‘non presentano i quadri RF e RG, dove si devono indicare i redditi nonché i componenti positivi e negativi delle imprese rispettivamente in
regime di contabilità ordinaria e semplificata, ma solo il quadro LM (…), che riporta unicamente il reddito dell’ attività e i componenti positivi ma non i ricavi e i debiti ‘.
1.7. Il ricorrente ha chiesto la decisione.
2.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.2. L ‘ art. 51, commi 12 e 13, c.c.i.i. infatti, nel testo in vigore ratione temporis , prevede che: – la
2.3. Nel caso in esame, la sentenza della corte d ‘ appello è stata notificata, come dichiarato dallo stesso ricorrente, in data 5/6/2024.
2.4. Il ricorso per cassazione è stato, invece, notificato solo il 29/7/2024: ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni previsto dalla norma.
2.1. Il ricorso sarebbe, del resto, del tutto infondato.
2.2. Il ricorrente, infatti, ha, in sostanza, lamentato che la corte d ‘ appello, nel rigettare il reclamo proposto, avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che lo stesso, come emerge dalla visura camerale in atti, è un piccolo imprenditore e che ‘ nei modelli fiscali delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 … ha presentato … solo il quadro TARGA_VEICOLO … perché … è in regime forfettario di contabilità ‘, ‘ che lo esonera, oltre che dall ‘ indicare i ricavi lordi e l ‘ ammontare dell ‘ indebitamento, anche dalla tenuta del libro giornale, del registro dei beni ammortizzabili e del libro degli inventari ‘.
2.3. Così opinando, tuttavia, il ricorrente ha del tutto omesso di considerare che: -ai fini della dichiarazione di fallimento, come anche della liquidazione giudiziale (art. 121 c.c.i.i.) , l’art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169/2007, stabilisce, al pari dell’art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al cr iterio qualitativo sancito dall’art. 2083 c.c. in tema di c.d. ‘ piccolo imprenditore ‘ (Cass. n. 5480 del 2023); – nel procedimento per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, l ‘ omesso deposito da parte dell ‘ imprenditore resistente dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, c.c.i.i.), si risolve, come già nell ‘ istruttoria prefallimentare, in danno dell ‘ imprenditore medesimo, il quale, infatti, ha l ‘ onere, come prevede l ‘ art. 121 c.c.i.i., di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell ‘ art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr. Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012); – il regime fiscale di contabilità semplificata previsto dall ‘ art. 18 del d.P.R. 600/1973 non incide sul regime civilistico, che impone a tutti gli imprenditori commerciali (salva l ‘ eccezione ex art. 2214, comma 3°, c.c.) la tenuta delle scritture contabili, le quali annoverano, tra quelle generalmente obbligatorie (a prescindere cioè ‘ dalla natura e dalle dimensioni dell ‘ impresa ‘), anche il bilancio, ai sensi dell ‘ art. 2217, comma 2°, c.c. (Cass. n. 12073 del 2020, Cass. n. 6691 del 2019); – nel procedimento per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può, tuttavia, fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti, a prova legale: Cass. n. 24138 del 2019) degli ultimi tre esercizi,
previsti, rispettivamente, dall ‘ art. 41, comma 4, cit. e dall ‘ art. 15, comma 4°, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell ‘ impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, purché siano idonei a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell ‘ impresa (Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025); – i documenti a tal fine prodotti dal debitore sono, però, assoggettati ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. n. 30516 del 2018), il quale, all ‘ esito della disamina del materiale istruttorio, ben può ritenere non assolto (o, come nella specie, non assolto) l ‘ onere probatorio in questione, per la mancanza di documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento o liquidazione giudiziale (Cass. n. 19351 del 2023; Cass. n. 30541 del 2018).
2.4. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c. comporta, però, le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a norma dell ‘ art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente al pagamento: -di una somma di denaro equitativamente determinata in favore del controricorrente; – di una somma di denaro, non inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 5.000,00, in favore della cassa delle ammende.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata di €. 7.000,00; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME