Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30962 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30962 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4987/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , elettivamente domiciliata agli indicati indirizzi PEC RAGIONE_SOCIALE avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difende
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimata – avverso la sentenza n. 9/2025 del la Corte d’Appello di depositata il 28.1.2025;
Napoli,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Su istanza dell’RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarò aperta la procedura di liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2, lett. b , e 121 c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019).
RAGIONE_SOCIALE propose reclamo contro la sentenza del tribunale, contestando -tra l’altro la sussistenza dei limiti dimensionali dell’impresa, anche con riguardo all’entità del passivo, da valutare tenendo conto dell’asserita estinzione per prescrizione di buona parte del debito fiscale.
Instauratosi attivo contraddittorio con il curatore della liquidazione giudiziale (mentre la creditrice istante veniva dichiarata contumace), la C orte d’ Appello di Napoli rigettò il reclamo.
Contro la sentenza della corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, mentre la procedura concorsuale liquidatoria è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. d , art. 121 d.lgs. n. 14 del 2019, nonché dell’art. 2934 c.c. e degli artt. 1, 15, 18 legge fall. e ss.mm., in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di prescrizione di crediti erariali».
La ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto di non poter procedere all’accertamento in via incidentale della intervenuta prescrizione dei crediti erariali, perché -si sostiene -in caso contrario si sarebbe dovuto constatare che i crediti non prescritti erano inferiori al limite legale di € 500.000 .
1.1. Il motivo è inammissibile, perché incoerente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La corte partenopea non ha affatto affermato di non poter apprezz are l’eventuale prescrizione di parte dei crediti dichiarati dall’RAGIONE_SOCIALE. Ha soltanto rilevato che le contestazioni della ricorrente erano in gran parte «doglianze di merito» che avrebbero dovuto diventare oggetto di ricorsi in sede contenziosa tributaria e, quindi, ormai coperte dalla definitività dei relativi atti di accertamento e di riscossione. Affermazione, questa, ineccepibile e non specificamente censurata nel ricorso.
A ciò si aggiunga che nemmeno viene censurata quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la corte territoriale ha fatto notare -sempre nell’ambito del discorso sul presupposto soggettivo e, in particolare, su ll’a mmontare dei debiti -«la mancanza pluriennale dei bilanci da depositare». Rilievo pertinente, in quanto le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali insolventi «che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) ». Pertanto, nel dubbio sui requisiti dimensionali (dubbio al quale ben può dare corpo,
almeno per una società di capitali, la mancanza dei bilanci), la liquidazione giudiziale deve essere senz’altro aperta .
È quindi paradossale che la stessa ricorrente, nella parte finale dell’illustrazione del motivo, metta in risalto la pluriennale mancata redazione dei bilanci, al fine di accreditare la tesi di una prolungata inattività e, quindi, della mancanza di attivo e di ricavi nell’ultimo triennio prima della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. In realtà, l ‘attivo e i ricavi sono voci dello stato patrimoniale e del conto economico, che quindi proprio dal bilancio dovrebbero essere innanzitutto estratte. E l’assenza dei bilanci non è una prova, ma, al contrario, la mancanza di una prova (che dovrebbe esserci) in merito alle dimensioni dell’impresa .
Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza per omesso esame di un documento decisivo -violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
La ricorrente indica, quali documenti decisivi che non sarebbero stati esaminati dal giudice del merito, l’estratto di ruolo (dal quale risalire alla prescrizione dei crediti erariali) e la visura del registro RAGIONE_SOCIALE imprese (nella quale constatare la mancata produzione dei bilanci per più di quindici anni).
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché ciò che viene denunciato non è l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, bensì l’asserita inadeguata valutazione, a fini probatori, di due documenti che il giudice del merito ha invece menzionato nella motivazione e considerato nel suo prudente -e qui insindacabile -apprezzamento del materiale istruttorio disponibile.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo. Naturalmente non occorre provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’ 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME