SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 489 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 27 11 2025 PUBBLICAZIONE 28 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali
in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO COGNOME
Presidente rel. est.
AVV_NOTAIO.sa NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO.sa NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 594 /2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da nei confronti di
, con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO e sede operativa in INDIRIZZO, società operante nel settore noleggio senza conducente anche online di autocarri, rimorchi, semirimorchi, autovetture;
ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente notificato a mezzo PEC (in data 10.10.2025 per l’udienza del 25.11.2025 ) e che all’udienza del 25.11.2025 nessuno è comparso per la società debitrice;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI in quanto società commerciale;
rilevato che lo stato di insolvenza del debitore si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto: – dall ‘inadempimento nei confronti della ricorrente (cfr. decreto ingiuntivo n. 1836/2025 del 21.3.2025) concesso per il capitale di € 40.280,92 ; – dal mancato rispetto del piano di rientro concordato in data 26..11.2024 (doc. 4) nei confronti della stessa ricorrente; – dall ‘esposizione debitoria nei confronti di per € 18.6 89 e per € 4.256 come da informazioni raccolte; – dalla mancata partecipazione all ‘ udienza, nonostante la rituale notifica a mezzo PEC del ricorso e decreto, che denota sostanziale disinteresse per l ‘esito del procedimento dichiarativo; – dall ‘assenza , a quanto consta, di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
rilevato che dagli atti è emerso che l’impresa ha un indebitamento non inferiore a 62 mila euro e, perciò, superiore alla soglia di cui all’art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall’art. 2 lett. d) per l’esonero dell’imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale poiché, come rilevato a verbale di udienza, non risultano essere mai stati depositati bilanci d ‘ esercizio (visura doc. 11) e nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno fiscale 2023) non è stato compilato il quadro RS ‘ Stato patrimoniale ‘ , mentre non risultano trasmesse ad RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni per gli anni 2022 e 2024; la complessiva inattendibilità della documentazione traspare dalla considerazione che la società debitrice ha proseguito la gestione caratteristica per tutto l ‘ anno 2024, come comprovato indirettamente dalle fatture di noleggio emesse della ricorrente e non pagate da che coprono l ‘ intero arco del 2024;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; rilevato che l’art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, ‘contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura’ o ‘quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la pro cedura di liquidazione giudiziale’, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Pertanto deve darsi avvertimento ai debitori sottoposti a liquidazione giudiziale di tale possibilità, da esercitare proponendo istanza da trasmettere al Curatore prima della chiusura della procedura; visti gli artt. 49 e 121 CCI,
dichiara
l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (RAGIONE_SOCIALEF. ), con sede in Torino INDIRIZZO ; P.
nomina
il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore l ‘ AVV_NOTAIO che alla luce dell’organizzazione dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCI, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater , 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso RAGIONE_SOCIALE banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 24.3.2026 alle ore 16.00 nell’INDIRIZZO nINDIRIZZO 9 INDIRIZZO terra del Tribunale per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCI mediante trasmissione RAGIONE_SOCIALE stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
segnala
al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l’indirizzo PEC al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC o RAGIONE_SOCIALE sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 10 co 3 CCII;
avverte
i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale che l’art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, ‘contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura’ o prima della chiusura ‘quando s iano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale’, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Tale istanza dovrà essere trasmessa al Curatore prima della chiusura della procedura;
autorizza
la prenotazione a debito ai sensi dell’art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l’onere di segnalare il sopraggiungere di ‘disponibilità liquide’ per consentire il recupero RAGIONE_SOCIALE somme prenotate a debito;
dispone
che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)