SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 73 2025 – N. R.G. 00000065 2025 DEPOSITO MINUTA 15 12 2025 PUBBLICAZIONE 17 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova Sezione Prima Civile – Volontaria
R.G. V.F. 65/2025
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado promosso il reclamo di cui in epigrafe da
(c.f. e p.iva ), con sede legale in INDIRIZZO
187 – 43126 INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori reclamante
contro
(CRAGIONE_SOCIALE ), con sede legale in SanremoINDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.
reclamato – contumace avverso:
il decreto del Tribunale di Imperia di rigetto dell’istanza di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE società (RAGIONE_SOCIALE , nel procedimento n. 201/2024 P.
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per il reclamante:
accogliere il reclamo sopra esposto e ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 CCII e conseguentemente dichiarare l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ) con sede in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore signora (C.F. ), rimettendo gli atti al Tribunale competente per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 49, comma 3, CCII. Con salvezza di tutti i diritti. Con vittoria di spese di lite. PRAGIONE_SOCIALE
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con il decreto reclamato è stato ritenuto insussistente il presupposto RAGIONE_SOCIALE soglia di rilevanza di cui all’art.49 co.5 ccii per la dichiarazione di apertura RAGIONE_SOCIALE procedura di liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE società
2 – Con il reclamo in esame – creditrice in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1690/2024 del Giudice di Pace di Parma per la somma di € 4.468,21, oltre interessi di mora dal 6 dicembre 2023, oltre spese di lite nella misura di € 650,00 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie; doc.B docc. 5 e 6 – ha chiesto dichiararsi l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE società con rimessione degli atti al Tribunale di Imperia per i provvedimenti di cui all’art. 49 co.3 ccii.
Ha dedotto che non è impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.121 ccii, non essendo stato assolto il relativo onere di prova a carico dell’impresa debitrice;
Ha dedotto che si trova in stato di insolvenza non essendo in grado di far fronte al pagamento dei debiti.
Ha dedotto l’esistenza dei seguenti debiti scaduti in capo a oltre al proprio credito, per un importo superiore a quello di € 30.000,00 indicato dall’art.49 co.5 ccii:
debiti fiscali già affidati all’RAGIONE_SOCIALE per € 18.995,92 (doc.4);
debiti fiscali non ancora affidati all’RAGIONE_SOCIALE per € 12.771,84 (doc.4).
3 – Non si è costituita la reclamata e deve esserne dichiarata la contumacia. La notificazione del reclamo è avvenuta ai sensi dell’art. 3 ter co.2 L.53/1994, non risultando iscritto indirizzo PEC né presso né presso Registro delle imprese, come da certificato di avvenuta notifica nNUMERO_DOCUMENTO, rilasciato nel Portale dei servizi telematici gestito dal RAGIONE_SOCIALE, che segue:
Certificato di avvenuta notifica
Notifica N NUMERO_DOCUMENTO richiesta dall’AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE nei confronti di 01590230080 inserita in data 26-06-2025
Oggetto: Notificazione ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, RAGIONE_SOCIALE L. 53/94 Verbale di udienza del 18.06.2025 NUMERO_DOCUMENTO Corte di Appello di Genova
Stante limpossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario; come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 10 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta.
4 – Ritiene questa Corte, che, nella contumacia RAGIONE_SOCIALE reclamata debbano ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale, in conformità alla richiesta RAGIONE_SOCIALE parte reclamante.
L’onere di prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza, congiunta, dei requisiti di cui all’art.2 lett.d) non risulta assolto dalla reclamata rimasta contumace, non potendosi cosi riconoscere i presupposti per la qualificazione dell’impresa quale impresa minore.
Dalla documentazione offerta dal reclamante emerge l’oggettivo superamento RAGIONE_SOCIALE soglia minima di € 30.00,00 nella misura dei debiti di cui all’art.49 co.5 ccii.
Nella contumacia RAGIONE_SOCIALE parte reclamata non può che ritenersi la situazione di insolvenza per la dichiarazione di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale di (v. Cass. Sez. 6 – 1, 24 ottobre 2017, n. 25188 ove è stato precisato che, ‘in tema di istruttoria prefallimentare, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, RAGIONE_SOCIALE situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell’art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato RAGIONE_SOCIALE prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità’.
5 – Deve quindi essere dichiarata l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE società (RAGIONE_SOCIALE con sede in INDIRIZZO, disponendo rimettersi gli atti al Tribunale di Imperia per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.49 co.3 ccii. P.
6 – Ai sensi dell’art. 91 cpc le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALE parete reclamata contumace e si liquidano in favore RAGIONE_SOCIALE parte reclamante secondo i valori medi RAGIONE_SOCIALE TF con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio RAGIONE_SOCIALE controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia di definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE società (RAGIONE_SOCIALE ) con sede in INDIRIZZO, P.
rimette gli atti al Tribunale di Imperia per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 49 co.3 ccii;
condanna la parte reclamata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE parte reclamante, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO. NOME COGNOME