SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1302 2025 – N. R.G. 00000434 2025 DEPOSITO MINUTA 29 10 2025 PUBBLICAZIONE 29 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. NOME
Presidente
dr. NOME
COGNOME
AVV_NOTAIO rel.
NOME NOME
NOME
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.
), elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvAVV_NOTAIO.
NOME COGNOME, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo;
– reclamante-
CONTRO
Procedura
in persona del
curatore pro tempore (c.f./p.i.
), contumace;
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.
), elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno INDIRIZZO presso lo studio P.
P.
dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;
– reclamato-
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 11 del 4-10/4/2025 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante : che l’Ecc.ma Corte d’Appello adita voglia, in riforma della sentenza n. 11/2025 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, revocare la procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico di .
Per parte reclamata : Voglia, l’Ecc.ma Corte d’appello adita, respingere integralmente l’avverso reclamo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto spiegato in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese.
Procura Generale della Repubblica sede : che codesta Ecc.ma Corte voglia rigettare il reclamo proposto e per l’effetto confermare la impugnata sentenza
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 11 del 4-10/4/2025 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti , eccependo l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto inattendibili gli ultimi tre bilanci da essa prodotti in giudizio (e precisamente quelli chiusi dal 31/12/2021 al 31/12/2023) in quanto depositati tardivamente nel registro delle imprese (contrariamente a quelli precedenti) solo dopo la proposizione della domanda di liquidazione giudiziale e in quanto privi delle note integrative. Ha quindi chiesto la revoca della dichiarata apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
La reclamata procedura è rimasta contumace.
quale società creditrice istante l’apertura della dichiarata procedura, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del reclamo.
La Procura Generale della Repubblica presso l’intestata Corte ha concluso per il rigetto del reclamo. Con ordinanza in data 10-15/7/2025 il Collegio, ritenutane la necessità, ha chiesto informazioni al Curatore della dichiarata procedura in ossequio ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con sentenza n. 11218 del 28/4/2021.
In esecuzione della richiesta rivoltagli, il Curatore con nota depositata in data 25/9/2025 ha relazionato nei seguenti termini: ‘ È stato possibile confrontare le scritture contabili, i registri iva inviati a mezzo pec e i conseguenti bilanci degli anni 2021-2022-2023 con gli unici documenti giustificativi in possesso del curatore (ossia le fatture elettroniche prelevate presso l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate) riscontrando una sostanziale corrispondenza e coerenza.
La struttura dei bilanci appare sostanzialmente conforme agli schemi previsti e la tenuta delle scritture contabili appare corretta al netto di quanto sopra riportato riguardo ad alcune poste di bilancio. Si ravvisa staticità di alcuni valori (soprattutto crediti e debiti). I crediti verso clienti sono mantenuti sostanzialmente invariati nel corso degli anni. I debiti verso fornitori e banche non subiscono significative variazioni. Sono inoltre presenti debiti tributari e previdenziali come peraltro confermato dallo stato passivo della procedura ‘ .
Sulla base degli accertamenti compiuti dal Curatore si può quindi affermare che i bilanci di cui si discute, ancorché depositati tardivamente presso il registro delle imprese senza le annotazioni richieste dalla legge, sono attendibili in quanto conformi alla documentazione contabile integralmente consegnata ed esaminata dal Curatore.
In accoglimento del reclamo deve, quindi, affermarsi che la società reclamante ha i requisiti previsti d all’art. 2, lett. d, CCI non superando né l’attivo patrimoniale né i ricavi né l’ammontare dei debiti scaduti le soglie previste dai nn 1-3 della richiamata disposizione.
Tenuto conto del fatto che la società reclamante non ha compiutamente assolto l’onere probatorio posto a suo carico e che questa Corte ai fini dell’accertamento della sussistenza degli invocati presupposti per l’esenzione dalla apertura della procedura di liquidazione giudiziale ha dovuto attivare i propri poteri officiosi, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 11 del 4-10/4/2025 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:
revoca la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025
Il Presidente dr. NOME
Il AVV_NOTAIO Est. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME