Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30372/2021 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliazione telematica legale
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1563/2021 depositata il 30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1563 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto di utilità, che:
-aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati come conseguenti all’interruzione della linea di trasmissione telematica relativa alla propria utenza, oggetto di contratto di somministrazione;
-aveva allegato di svolgere attività finanziaria nel settore del credito al consumo;
-il Tribunale aveva accolto la pretesa limitatamente al danno emergente consistente nella corresponsione dei ratei mensili per la fornitura della linea, escludendo del tutto quella per i pregiudizi correlati allo sviamento della clientela e alla reputazione commerciale;
-la Corte di appello aveva riformato parzialmente la decisione liquidando anche, per quanto ritenuto di ragione, il danno da perdita di maggiori utili;
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, ha depositato solo memorie; ordinanza
il giudizio è stato rinviato da questa Corte con interlocutoria n. 7405 del 19 marzo 2024;
Rilevato che
con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 360, n. 5, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di esaminare ed apprezzare logicamente l’allegata e discussa risultanza documentale attestante l’invarianza dei costi di esercizio, e così liquidando, invece, il danno patrimoniale in parola in base a una percentuale di utile sui ricavi, evinta dal rapporto tra ricavi annuali e differenza tra ricavi e costi di produzione, applicata a sua volta
alla differenza tra il fatturato del periodo in contestazione e il corrispondente maggior fatturato dell’anno precedente;
con il terzo e quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 336, 343, 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato riformando in diminuzione le spese processuali del primo grado in mancanza della necessaria impugnazione incidentale della controparte;
Considerato che
preliminarmente il ricorso deve dirsi procedibile;
il ricorrente, come da indice (sub 7), ha infatti depositato copia della sentenza impugnata in forma di «duplicato informatico», priva di c.d. ‘glifo’ di deposito, relativa data e numero identificativo;
è stato in contrario chiarito che nel regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d’ufficio ex art. 137-bis disp. att. cod. proc. civ., per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,
in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass., 13/05/2024, n. 12971); nel merito vale ciò che segue;
il primo e secondo motivo, da scrutinare congiuntamente per connessione, sono infondati;
la Corte territoriale ha liquidato il danno da perdita di guadagni in modo equitativo, come visto in base a una percentuale di utile sui ricavi, evinta dal rapporto tra ricavi annuali e differenza tra ricavi e costi di produzione, applicata a sua volta alla differenza tra il fatturato del periodo in contestazione e il corrispondente maggior fatturato dell’anno precedente;
il fatto che i costi in oggetto risultassero omogenei rispetto peraltro al solo anno precedente, o anche maggiori, non implica che, come vorrebbe la difesa ricorrente, tutta la differenza di fatturato inerente al periodo in contestazione sarebbe stata certamente ottenuta e altresì senza costi aggiuntivi;
di qui l’esplicito ricorso all’equità, con motivazione decifrabile, di per sé non illogica, e dunque inerente al sindacato proprio del giudice di merito, non modificabile in sede di legittimità in base ad altro pur plausibile criterio logico fattuale;
l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è infatti suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguìto (Cass., 15/03/2016, n. 5090, Cass., 13/10/2017, n. 24070; cfr. anche, ad esempio, Cass., 29/04/2022, n. 13515);
nel ricorso si propone, a ben vedere, un’alternativa lettura delle risultanze istruttorie, mentre sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, così come lo è il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle
prove, e, parimenti, la scelta degli elementi istruttori ritenuti idonei alla formazione del proprio convincimento (cfr., ad esempio, Cass., 08/08/2019, n. 21187);
del resto il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutti gli elementi di prova acquisiti, essendo sufficiente che esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e i dati istruttori ritenuti idonei a confortarla plausibilmente (Cass., 29/12/2020, n. 29730);
il terzo e quarto motivo sono, invece, fondati per quanto di ragione;
la corte di appello ha ridotto infatti la liquidazione giudiziale delle spese di prime cure in assenza d’impugnazione della parte soccombente;
né varrebbe obiettare che la decisione del Tribunale è stata riformata parzialmente, poiché lo è stata ma non nella parte in cui aveva accolto la voce di danno emergente afferente ai ratei contrattuali pagati, sul cui quantum il Tribunale aveva parametrato le spese di lite accordate;
in altri termini, la parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d’appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all’esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza con il capo o i capi decisori coinvolti, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all’impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell’impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato (Cass., 05/10/2023, n. 28136);
spese del giudizio di cassazione al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17/1/2025