Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23551 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18439 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI ROMA, resa nel procedimento n. RG 7080/2017, pubblicata in data 6/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/3/2024 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
-con ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/11 del 6/12/2018, il Tribunale di Roma liquidò, in favore dell’AVV_NOTAIO , i compensi spettanti per l’attività professionale resa in favore di NOME COGNOME in più procedimenti contro il datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, per quel che qui ancora rileva, per l’assistenza prestagli nella fase prefallimentare, iniziata con l’istanza di fallimento presentata nel suo interesse (corredata della prova del credito, pari ad Euro 60.193,33) e conclusasi con la sentenza di fallimento della società n. 145/2013;
i l Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di parte convenuta, operò la liquidazione in applicazione della tariffa professionale ex dm 127/2004, rimarcando che ciascuna attività dovesse intendersi conclusa prima del 23/8/2012, data di entrata in vigore del DM 140/2012; in particolare, per l’attività relativa alla procedura fallimentare, fissando il valore di riferimento in Euro 60.193,33, liquidò la somma di Euro 1375,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
a vverso questa ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; NOME COGNOME non ha svolto difese;
considerato che:
c on l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. l’AVV_NOTAIO ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello considerato che l’attività svolta nel procedimento prefallimentare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE si era compiuta soltanto con il fallimento dichiarato dal Tribunale di Roma con la sentenza 146/2013, protraendosi poi, in sede stragiudiziale, l’attività di difesa in favore di COGNOME, fino al pagamento del credito da parte del Fondo di garanzia; pertanto, la liquidazione del compenso per
l’attività giudiziale in sede prefallimentare avrebbe dovuto essere operata in riferimento al d.m. n.140/2012, vigente alla data di dichiarazione del fallimento;
il motivo è fondato, atteso che il fallimento RAGIONE_SOCIALE è stato dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 146/2013 e l’attività giudiziale prestata dall’AVV_NOTAIO deve ritenersi conclusa soltanto con la dichiarazione di fallimento; la procedura ha, infatti, natura bifasica e la sentenza dichiarativa del fallimento costituisce, da un lato, l’epilogo del procedimento avviato con l’iniziativa del creditore o del debitore o del pubblico ministero e, dall’altro, l’inizio della procedura liquidatoria (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 13271 del 16/05/2019);
-in conseguenza, l’ordinanza impugnata , come corretta con successivo provvedimento del 24/5/2019, deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché liquidi il