Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12115 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15315/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente- per la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia n. 555/2022, depositato il 13 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso ex art. 3, legge n. 89/2001, depositato presso la Corte d’appello di Roma nel febbraio 2010 (e quindi riassunto con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia il 9/5/2013, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, pronunciata dalla stessa Corte capitolina), NOME COGNOME chiedeva che venisse dichiarata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo e RAGIONE_SOCIALEe Libertà fondamentali – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1, in ordine alla durata di un procedimento amministrativo, instaurato dinanzi al TAR del Lazio nel dicembre 2001 (n. 14900/2001), e che si era già protratto complessivamente oltre otto anni, per un solo grado di giudizio (e sarebbe stato poi definito con decreto di perenzione, dep ositato nell’ ottobre 2014).
Costituitosi il RAGIONE_SOCIALE , con decreto n. 2697/2018, depositato il 25/9/2018, la Corte d’appello di Perugia accoglieva parzialmente la domanda, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.750,00, oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso detta pronuncia, COGNOME ricorreva alla Corte di cassazione, con due motivi di impugnazione, lamentando con il primo violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 2, legge n. 89/2001 declaratoria di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008; e, con il secondo, censurando la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione di legge; art. 91, cod. proc. civ., art. 2233, II comma, Cod. Civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, e d.m. n. 37/2018.
Con ordinanza n. 702/2020, depositata il 15/1/2020, la Corte di legittimità accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo motivo: cassava quindi il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.
COGNOME riassumeva la causa, ex art. 392 cod. proc. civ., con ricorso ritualmente depositato dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, la quale costituitosi di nuovo il RAGIONE_SOCIALE resistente -, con decreto n. 388/2020, depositato il 2/2/2021, accoglieva la domanda, condannando l’Amm.ne resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 2.833,00 per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda al saldo; nonché RAGIONE_SOCIALEe relative spese di lite del solo grado di riassunzione, poste a carico del RAGIONE_SOCIALE soccombente, distratte ex art. 93 cod. proc. civ., e determinate in euro 27,00 per spese vive e complessivi euro 915,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, CAP ed Iva come per legge (mentre le spese RAGIONE_SOCIALEe altre due fasi – originaria di merito, e legittimità venivano integralmente compensate tra le parti).
Contro siffatta decisione, il ricorrente proponeva nuovamente ricorso di legittimità, con tre motivi di impugnazione, censurandola per violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 2, legge n. 89/2001 – D.L.vo n. 104/2010 – art. 384, cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 92, cod. proc. civ. – difetto di motivazione: art. 336, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91, cod. proc. civ. art. 2233, II comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014,ed.m. n. 37/2018.
Con ordinanza n. 33421/2022, depositata l’11/11/2022, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; cassava la decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinviava di nuovo alla Corte d’appello di Perugia, in differente composizione.
-La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 555/2022, depositato il 13/02/2023, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di euro 5.000,00 per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda al saldo. Il RAGIONE_SOCIALE è stato altresì condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal ricorrente, liquidate per la fase originaria di merito (definita dal decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia n. 2697/2018, poi cassato) in euro 405,00, per la prima fase di legittimità ( definita dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte n. 702/2020 in euro 1.000,00, per la prima fase di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. (definita dal decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia n. 388/2020, poi cassato) in euro 915,00, per la seconda fase di legittimità ( definita dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte n. 33421/2022) in euro 1.000,00 e nella fase di riassunzione in euro 915,00 oltre spese generali, IVA e Cpa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
-Avverso tale decreto l’COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, 2 comma, cod. civ.; d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022; art. 4, punto 5, d.m. n. 55/2014; mancata liquidazione compensi distinti per fasi, in relazione ad ogni grado di giudizio. Il ricorrente evidenzia che il decreto impugnato ha liquidato le spese di lite in maniera globale e onnicomprensiva, limitandosi ad indicare
l’importo finale liquidato per ciascun grado (rispettivamente, euro 405,00 + euro 915,00 + euro 915,00, per i tre gradi di merito; euro 1.000,00 + euro 1.000,00, per i due di legittimità), e senza provvedere ad individuarne ed a distinguerne le voci afferenti alle singole e rispettive fasi. Ciò, in particolare, anche al fine di consentire la verifica del rispetto dei minimi tariffari, in relazione alle singole fasi di imputazione dei compensi.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 10 e 91, cod. proc. civ.; art. 2233, 2 comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022. In via subordinata si deduce che il decreto impugnato determina le spese RAGIONE_SOCIALEe tre fasi di merito (quella originaria, instaurata dinanzi alla Corte d’appello di Roma nel febbraio 2010, e poi riassunta dinanzi alla Corte territoriale umbra nel maggio 2013; quella RAGIONE_SOCIALEa prima riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. , conseguente all’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte n. 702/2020; e quella RAGIONE_SOCIALEa seconda riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. , conseguente all’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte n. 33421/2022) rispettivamente in euro 405,00, euro 915,00, ed euro 915,00: ciò, per un totale complessivo di euro 2.235,00 (euro 405,00 + euro 915,00 + euro 915,00). Tali liquidazioni risultano tutte inferiori, in realtà, ai rispettivi minimi tariffari, così come stabiliti dalla Tabella n. 12 (giudizi innanzi alla Corte d’appello ), del d.m. n. 55/2014, con le modifiche apportatevi dal d.m. n. 147/2022, applicabile a tutti i tre gradi di merito del giudizio stesso. Al riguardo, si evidenzia che il decreto impugnato liquida, a favore RAGIONE_SOCIALEa parte istante, la somma di euro 5.000,00… oltre ad interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda al saldo: domanda che, come lo stesso decreto impugnato attesta, è stata proposta con ricorso ex art. 3, legge n. 89/2001, depositato presso la Corte d’appello di Roma nel febbraio 2010. Detti interessi, calcolati dal 28 febbraio 2010 (ultimo giorno utile di partenza) al 13 febbraio 2023 (data di deposito del decreto impugnato), ammontano
ad euro 607,94: per cui la somma in concreto liquidata al l’ COGNOME è pari ad euro 5.607,94 – euro 5.000,00 + euro 607,94. Quindi, il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione giudiziaria dei compensi professionali (ex art. 5, d.m. n. 55/2014), è pari nella fattispecie complessivamente ad euro 5.607,94: ne consegue che lo scaglione di valore RAGIONE_SOCIALEa Tabella 12 (applicabile in quanto relativa ai giudizi innanzi alla Corte d’appello ) del medesimo d.m. n. 55/2014, risulta essere quello compreso da euro 5.200,01 a euro 26.000,00.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento – vizio di omessa pronuncia – art. 112, cod. proc. civ. Al riguardo, si deduce che nelle conclusioni contenute a pag. 7 del secondo ricorso in riassunzione, ex art. 392 cod. proc. civ., depositato presso la Corte d’appello di Perugia il 19/12/2022, il ricorrente aveva espressamente domandato che, nella specifica determinazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite RAGIONE_SOCIALE stesso secondo grado di riassunzione, si applicasse anche lo aumento previsto dall’art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, per aver utilizzato modalità telematiche, ed aver redatto così i relativi atti processuali con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. Ciò determinerebbe un ulteriore vizio del decreto impugnato, per non essersi affatto pronunciato su tale espressa richiesta, avanzata dalla parte privata istante.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati nei limiti di cui in motivazione.
Il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati va applicata la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014 per il giudizio dinanzi alla Corte d’appello (Cass., Sez. VI-2, 21 luglio 2020, n. 15493; Cass., Sez. VI-2, 14 novembre 2016, n. 23187) e la tabella 13 per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione.
In tema di spese legali, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALEe spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. II, 13 aprile 2023, n. 9815).
Nel caso di specie, con l’impugnato decreto, la corte di merito ha riconosciuto un importo di euro 5.000,00 per l’equo indennizzo. Diversamente da quanto argomentato in ricorso, gli interessi concorrono alla determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa causa, sommandosi al capitale, soltanto se scaduti anteriormente alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, 1° co., del d.m. n. 55/2014 che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei compensi a carico del soccombente, rimanda al codice di rito – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, 2° co., cod. proc. civ.) (Cass., Sez. VI-2, 5 gennaio 2022, n. 163). Lo scaglione corretto di riferimento è dunque quello che va da euro 1.101,00 a euro 5.200,00.
Applicando le tabelle (d.m. 10 marzo 2014 n. 55, scaglione di valore da euro 1.101 a euro 5.200), riguardo alle spese liquidate dal decreto, sussiste la violazione dei minimi per le fasi dinanzi alla Corte d’appello (avendo il decreto liquidato, rispettivamente, euro 405,00, euro 915,00 ed euro 915,00 per i tre gradi di merito), considerato un compenso minimo di euro 1.458,00 (Fase di studio RAGIONE_SOCIALEa controversia, valore minimo: € 268,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 268,00 ; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00 ; Fase decisionale, valore minimo: € 426,00), mentre non sussiste alcuna violazione dei minimi riguardo alle spese di legittimità ( valore RAGIONE_SOCIALEa causa: da € 1.101 a € 5.200 per un compenso tabellare nei valori minimi di € 939,00 comprensivo di Fase di studio RAGIONE_SOCIALEa controversia, valore minimo: € 355,00 ; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 ; Fase decisionale, valore minimo: € 195,00 ).
Riguardo all ‘aumento previsto dall’art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, la disposizione normativa ha introdotto la possibilità di utilizzare più raffinate tecniche informatiche per la redazione di atti giudiziari e di documenti, nella specie la possibilità di ‘consentire la ricerca testuale all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto e dei documenti allegati’: la tecnica di redazione a cui fa riferimento la norma consente di ‘navigare’ all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto (e dei documenti allegati) con tecniche ‘ipertestuali’ (indici ipertestuali e riferimenti incrociati), in modo da ‘saltare’ direttamente (cliccando su specifiche parole) tra varie parti RAGIONE_SOCIALE‘atto oppure alla lettura dei documenti allegati oppure ad un sito web (avente contenuti rilevanti per la controversia). L’elaborazione di un testo mediante queste tecniche richiede, all’autore, una specifica (e più complessa) strutturazione del testo da redigere e comporta, per il lettore (avvocato RAGIONE_SOCIALEa controparte e giudice), il vantaggio di ridurre significativamente i tempi di consultazione. In considerazione, da una parte, RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALE‘adozione di strumenti per la creazione di ‘atti navigabili’ e, dall’altra, RAGIONE_SOCIALEa utilità per le parti del processo, è previsto l’aumento del compenso spettante all’avvocato.
Nel caso di specie, nell’impugnato decreto, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi (e, quindi, di riconoscere eventualmente il relativo importo in favore RAGIONE_SOCIALE‘opponente) sulla richiesta (espressamente formulata e trascritta in ricorso) di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione dei compensi per la redazione degli atti mediante modalità telematiche (di cui, invero, non si fa menzione nel decreto qui impugnato) di cui all’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014.
-Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, con la cassazione del decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e il rinvio, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione