Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 243 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 243 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19659/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) – ricorrente –
contro
IMMACOLATA NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (EMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2296/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di BARI, depositata il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione agli atti esecutivi e all ‘ espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti dall ‘ odierna controricorrente;
-disposta la sospensione dell ‘ esecuzione e fissato il termine per l ‘ introduzione del giudizio di merito, nessuna delle parti provvedeva ad introdurre la seconda fase dell ‘ opposizione;
-la società debitrice otteneva, dunque, la declaratoria di estinzione della procedura ai sensi dell ‘ art. 624, comma 3, cod. proc. civ.;
-per contestare la liquidazione delle spese operata con l ‘ ordinanza di estinzione, la creditrice proponeva reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., poi accolto con sentenza del Tribunale di Foggia, il quale statuiva che le spese dovevano restare a carico della parte che le aveva anticipate;
-adita dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la Corte d ‘ appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l ‘ appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio;
-avverso la predetta decisione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
–NOME COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE:
-è preliminare l ‘ esame dell ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nella memoria della controricorrente, con la quale si deduce che l ‘ impugnazione della sentenza di merito è stata avanzata da soggetto privo della capacità processuale (NOME COGNOME, qualificatosi come legale rappresentante della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), poiché il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 25/2/2020, aveva in precedenza disposto lo scioglimento della società RAGIONE_SOCIALE ricorrente e l ‘ aveva posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545terdecies cod. civ.;
-l ‘ eccezione è fondata;
-in base all ‘ art. 200, comma 2, L.F. e a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 27346 del 24/12/2009, Rv. 610951-01, a seguito dell ‘ apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura e la sopravvenuta carenza di legittimazione degli organi della società (i quali possono avere, al più, una legittimazione suppletiva soltanto nel caso di inattività e disinteresse degli organi della l.c.a.) è rilevabile ex officio ;
-nella specie, il difetto di legittimazione processuale inficia il ricorso per cassazione, redatto e notificato il 30/6/2020 -6/7/2020 e, cioè, successivamente al provvedimento di scioglimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (decreto del 25/2/2020), perché, a quella data, la persona fisica che ha conferito ai difensori la procura speciale e il mandato a proporre l ‘ impugnazione era priva della rappresentanza -anche processuale (e pure per le controversie pendenti) -dell ‘ ente, già posto in l.c.a.;
-in altri termini, il ricorso per cassazione, proposto da soggetto diverso dal legale rappresentante della società in liquidazione coatta amministrativa, è inammissibile perché il rapporto processuale non è stato validamente instaurato;
-poiché il vizio afferisce al momento genetico dell ‘ impugnazione di legittimità, è inefficace la sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione (ancorché proveniente dal commissario liquidatore), non potendosi con tale atto né ratificare l ‘ attività processuale compiuta in base ad un mandato conferito da soggetto totalmente privo di rappresentanza della società (peraltro, nel giudizio di cassazione non trova applicazione l ‘ art. 182 cod. proc. civ.), né sanare un ‘ impugnazione ab origine inammissibile;
-l ‘ accoglimento dell ‘ eccezione preliminare di inammissibilità esonera dall ‘ illustrazione dei motivi del ricorso e dal loro esame; solo ad abundantiam , dunque, si osserva che questa Corte ha già recentemente deciso una controversia assolutamente analoga -Cass., Sez. 3, Sen-
tenza n. 12977 del 26/04/2022 -su ricorso proposto dall ‘ ex legale rappresentante della stessa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma prima del provvedimento che l ‘ ha posta in liquidazione coatta amministrativa;
-quanto alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità, il Collegio ritiene che assumano rilevanza i documenti depositati con la memoria della controricorrente: tra essi è inclusa una dichiarazione (datata 10/2/2021) degli assistiti dall ‘ AVV_NOTAIO (compresa la COGNOME) che manifestano inequivocabilmente l ‘ intenzione di rinunciare a tutte le controversie pendenti, a condizione che un ‘ eguale rinuncia sia formulata dal legale rappresentante della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; un ulteriore documento -denominato «atto congiunto di rinuncia e accettazione» e contenente un esplicito riferimento all ‘ atto del 10/2/2021 -è sottoscritto anche dal commissario liquidatore della società e reca reciproche dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle medesime; un ‘ altra rinuncia, poi, è stata sottoscritta in data 15/11/2022 da NOME COGNOME (già legale rappresentante di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e dai legali della parte ricorrente;
-si evince dai predetti documenti la volontà di tutte le parti di desistere da ogni iniziativa processuale senza ulteriori condizioni;
-in considerazione dell ‘ intervenuta manifestazione di volontà di sistemazione complessiva del contenzioso tra le parti, quale desumibile dalla documentazione prodotta e sopra richiamata, incompatibile con espresse ulteriori statuizioni sulle spese, potenzialmente idonee a complicare la fase liquidativa della procedura concorsuale in corso, è di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione