SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15958 2025 – N. R.G. 00066532 2019 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 12 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 2019 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 12/11/2025 ore 10,00 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui Studio in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato C.F.
giusta procura in atti
Opponente
E
(C.F. ) e, per essa, la sua procuratrice (C.F. e P.IV A rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con studio in Brescia, INDIRIZZO, il quale dichiara di eleggere domicilio e voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo pec: P. P.
Opposta
NONCHÉ
(C.F. e Partita IV A ) e, per essa, la sua procuratrice (già rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO il quale dichiara di eleggere domicilio e voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo PEC: indirizzo PEC giusta procura in atti; P.
Intervenuta
CONCLUSIONI
PER L’OPPONENTE: ‘ Voglia l’Ill.mo Giudice adito: in via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto… nel merito in via principale: …accertarsi e dichiararsi la nullità dell’apertura di credito in c/c fondiario a rogito notaio n. rep 12342 – n. racc 8139 in data 21.10.2010 per violazione del limite di fondiarietà di cui all’art. 38
tub; conseguentemente accertarsi e dichiararsi che il sig. … nulla deve a …; in via subordinata: … accertarsi e dichiararsi l’intervenuta decadenza della garanzia dedotta in sede monitoria ex art. 1957 c.c. e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che il sig. nulla deve a … dichiararsi il difetto di legittimazione sostanziale in capo all’opposta quanto al credito asseritamente in capo a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE Bcc…in ogni caso: con vittoria di competenze e spese legali si insta affinchè sia disposta, ex art. 93 c.p.c. la loro distrazione a favore dello scrivente difensore…’
PER l’OPPOSTA: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito (i) in via pregiudiziale, rigettare l’istanza di sospensione svolta dal Sig. per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12885/2019 del 21 giugno 2019 emesso dal Tribunale di Roma (R.G. n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO); (ii) nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dal Sig. COGNOMEcon conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 12885/2019 del 21 giugno 2019 emesso dal Tribunale di Roma (R.G. n. 37099/2019); (iii) nel merito, in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover accogliere la domanda formulata dalla parte intervenuta e, quindi, accertasse che il credito di euro 475.326,72 sia riferibile – e quindi da corrispondere direttamente – a rigettare la domanda proposta dal Sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 12885/2019 del 21 giugno 2019 emesso dal Tribunale di Roma (R.G. n. 37099/2019) per la diversa somma che dovesse risultare ascrivibile a all’esito del procedimento. (iv) nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi di nullità del contratto per violazione della disciplina fondiaria, in via riconvenzionale, disporre la conversione del medesimo contratto in apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria’;
PER L’INTERVENUTA : ‘ Rigettare l’opposizione proposta dal sig. avverso il Decreto ingiuntivo n. 12885/2019 di codesto Tribunale. In ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. in relazione al contratto di apertura di credito in c/c fondiario del 21 ottobre 2010 (Rep. N. 12342 -Racc. N. 8139; doc. 7 cit.) ai rogiti del AVV_NOTAIO ed alla garanzia in esso prestata è tenuto a corrispondere a quale successore a titolo particolare di la somma di € 475.326,72 oltre interessi moratori convenzionali contrattualmente previsti e, in ogni caso, nei limiti dei tassi soglia via via vigenti con decorrenza dal 24.12.2015 al saldo effettivo e, per l’effetto, condannarlo al pagamento in favore della stessa del medesimo importo di € 475.326,72 oltre interessi moratori convenzionali contrattualmente
previsti e, in ogni caso, nei limiti dei tassi soglia via via vigenti con decorrenza dal 24.12.2015 al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e accessori’
IN FATTO
Con contratto di apertura di credito in conto corrente fondiario stipulato in data 21 ottobre 2010 (Rep. n. 12342 -Racc. n. 8139), ai rogiti del AVV_NOTAIO , la
e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del concedevano alla un finanziamento ‘in pool’ per complessivi euro 3.000.000,00, destinato all’acquisto di un’area sita nel Comune di San Donà di Piave e alla successiva costruzione di due complessi immobiliari a destinazione commerciale e direzionale. ( cfr. all. 3 -contratto di apertura di credito, fascicolo monitorio ).
Con il medesimo contratto, i sigg. e si costituivano fideiussori della sino alla concorrenza dell’importo di euro 4.500.000,00.
A garanzia del credito, veniva iscritta ipoteca volontaria in data 27 ottobre 2010 (Reg. Gen. n. 35231 -Reg. Part. n. 7911) per l’importo di euro 4.500.000,00 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia, sugli immobili di proprietà della mutuataria. ( cfr. all. 5 -nota di iscrizione ipotecaria, doc. 1 fascicolo monitorio; comparsa di costituzione ).
Dalla Convenzione interbancaria allegata al contratto risulta che il finanziamento veniva erogato in regime di solidarietà tra le banche partecipanti, con la seguente ripartizione: per una quota pari a euro 2.010.000,00 (67%) e RAGIONE_SOCIALE, per una quota pari a euro 990.000,00 (33%). ( all. B, pag. 21; cfr. all. 3 -contratto di apertura di credito, doc. 1 fascicolo monitorio; comparsa di costituzione )
La convenzione prevedeva inoltre che assumesse il ruolo di ‘banca capofila’, con apertura di un conto operativo unico per la gestione del finanziamento ‘… La RAGIONE_SOCIALE Capofila è conferito l’incarico di agire … nei confronti della PARTE CORRENTISTA anche in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEManager per porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all’operazione di finanziamento’. (cfr. art. 2 convenzione interbancaria, all B al contratto -fascicolo monitorio)
A seguito dell’inadempimento della società mutuataria, già
in qualità di banca capofila, con raccomandata A.R. del 19 novembre 2015 comunicava alla la risoluzione del contratto di apertura di credito, intimando il pagamento dell’importo complessivo di euro 1.421.518,17, di cui euro
941.090,35 per il rapporto in essere presso ed euro 480.427,82 per il rapporto in essere presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE. ( cfr. all. 6 -lettera raccomandata , fascicolo monitorio).
In data 13 dicembre 2016, cedeva pro soluto a un portafoglio di crediti individuato secondo i criteri di identificazione nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 151 del 24 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 ( cfr. all. 7 avviso di cessione crediti -fascicolo monitorio ).
Successivamente, in virtù di contratto dell’11 dicembre RAGIONE_SOCIALE, cedeva a sua volta a un portafoglio di crediti in blocco, individuato secondo i criteri indicati nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II, n. 147 del 20 dicembre RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. e della L. n. 130/1999 ( cfr. all. 8 avviso di cessione -fascicolo monitorio ).
Persistendo l’inadempimento della e dei fideiussori nonostante i solleciti di pagamento, agiva pertanto nei loro confronti, ottenendo dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 12885/2019 del 21 giugno 2019 (R.G. n. 37099/2019), con il quale veniva ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 1.408.787,87, oltre interessi come da domanda e spese della procedura liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed euro 870,00 per esborsi, oltre accessori di legge. ( cfr. decreto ingiuntivo -fascicolo monitorio ).
Il decreto, munito di formula esecutiva in data 11 luglio 2019, veniva notificato ai garanti unitamente all’atto di precetto per euro 1.417.556,08. ( cfr doc. 2 (decreto ingiuntivo) pag. 8 (atto di precetto) fascicolo opposta )
Con atto di citazione del 10 ottobre 2019, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto, deducendo la nullità ‘… dell’apertura di credito in c/c fondiario a rogito notaio n. rep 12342 – n. racc NUMERO_DOCUMENTO in data 21.10.2010 per violazione del limite di fondiarietà di cui all’art. 38 tub…’ , la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. e il difetto di legittimazione attiva ‘… quanto al credito asseritamente in capo a
‘
.
Si costituiva e – nuova procuratrice di -resistendo e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Si costituiva altresì eccependo la propria legittimazione quale cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE. (cfr. doc. 4 fascicolo -G.U. n. 144 del 13 dicembre RAGIONE_SOCIALE).
Con ordinanza del 29 aprile 2021, il giudice precedentemente assegnatario sospendeva ‘ l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all’importo di € 475.326,72 ‘, dato che ‘ anche assumendo che abbia agito …per la parte del credito riferibile a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non quale cessionaria ed attuale titolare, ma quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’esposizione della opposta riporta esclusivamente una cessione dei crediti pro soluto da a e poi da questa a ed appare peraltro dubbia la ammissibilità di una cessione della posizione di capofila e mandatario del pool ‘ concedendo alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, con decreto del 12 ottobre 2022 il giudice, ‘… ritenuta l’opportunità di ordinare agli odierni creditori opposti e l’esibizione ex art. 210 c.p.c…. dei documenti: piano definitivo di riparto approvato dal Tribunale di Venezia nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 297/2016; distinte e/o quietanze attestanti i pagamenti effettuati a favore di ; …distinte e/o quietanze attestanti i pagamenti effettuati a favore di per essa eventualmente al procuratore ‘, rinviava per i medesimi incombenti all’udienza del 23 febbraio 2023.
All’esito di tale udienza, l’opponente chiedeva ‘ dichiararsi la medio tempore intervenuta estinzione del debito per effetto dell’escussione dell’obbligato principale ‘.
Successivamente, depositati i documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. ( cfr. note di trattazione scritta – fascicolo e cfr. memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. sub. doc. G -fascicolo e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, ai sensi dell’art. 281 -sexies c.p.c., disponeva il rinvio all’udienza odierna per la discussione orale.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sotto il profilo processuale deve premettersi che l’art. 3 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all’esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell’udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare ‘concisamente’ la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L’opposizione del Sig. va rigettata nei limiti che seguono.
Il sig. proponeva opposizione avverso ‘… il decreto ingiuntivo n. 12885/2019 del 21 giugno 2019 emesso dal Tribunale di Roma (R.G. n. 37099/2019) …’ deducendo la nullità del contratto per violazione dei limiti di finanziabilità del muto fondiario ex art. 38 T.U.B., la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. e il difetto di legittimazione attiva di
in ordine alla quota della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In merito all’eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario, occorre svolgere alcune considerazioni dirimenti.
Anzitutto, è necessario ricordare che il credito fondiario costituisce una particolare forma di finanziamento RAGIONE_SOCIALE a medio-lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili, il cui importo massimo, ai sensi della citata normativa, è fissato nella misura dell’80% del valore dell’immobile da ipotecare (o del costo delle opere da eseguire sul medesimo).
Il credito fondiario è inoltre disciplinato da una normativa speciale (artt. 38 e ss. T.U.B.), sia sotto il profilo sostanziale che processuale, la quale deroga espressamente alla disciplina di diritto comune.
Tra i principali benefici riconosciuti alle banche nell’ambito di tale disciplina si ricordano: l’esenzione dell’ipoteca fondiaria dalla revocatoria fallimentare (art. 39, comma 4, l. fall.) e la possibilità, per il creditore fondiario, di iniziare o proseguire l’azione esecutiva sul bene ipotecato anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, in deroga al generale principio del concorso (art. 41, comma 2, T.U.B.).
Proprio in relazione alla questione del superamento del limite di finanziabilità, si è formato nel tempo un contrasto interpretativo in giurisprudenza, definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022.
Con tale decisione, la Suprema Corte ha escluso in modo netto che la violazione del limite dell’80% possa determinare la nullità del contratto di mutuo fondiario, chiarendo che tale limite non integra un elemento essenziale del contratto, né costituisce una disposizione posta a presidio della sua validità, ma rappresenta piuttosto una regola di carattere prudenziale, fissata dall’autorità di RAGIONE_SOCIALE (CICR) nell’ambito della disciplina di settore.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che: ‘ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della c.d. “RAGIONE_SOCIALE prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.’. (cfr. Corte di cassazione con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022)
La Corte ha inoltre precisato che non è ammesso alcun intervento del giudice volto a riqualificare d’ufficio il contratto da mutuo fondiario a mutuo ordinario o altro -nei casi in cui risulti accertata la volontà delle parti di concludere un contratto che rientri nel tipo negoziale del mutuo fondiario, come nel caso in esame.
Ciò anche in presenza di contestazioni riguardanti il superamento del limite di finanziabilità, che, paradossalmente, presuppongono proprio l’inquadramento del contratto come fondiario.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno infatti statuito che ‘ In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti -incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione -sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.’
Tale orientamento ha valore assorbente e comporta il rigetto di ogni doglianza sollevata sulla scorta del presunto superamento del limite dell’80%, in quanto irrilevante ai fini della validità del contratto, né idonea a determinare la caducazione della garanzia ipotecaria.
In definitiva, la censura proposta dalla parte opponente, fondata sull’assunto che la somma erogata eccederebbe l’80% del valore dell’immobile ipotecato, è priva di qualsiasi rilievo giuridico invalidante.
Essa non può tradursi né in una dichiarazione di nullità del contratto di mutuo, né in una riqualificazione del contratto in termini diversi dal mutuo fondiario né, tantomeno, in un ricalcolo delle condizioni economiche pattuite o nella restituzione di somme a titolo di interessi o altri accessori.
Difettando qualsivoglia vizio genetico del negozio, l’eccezione deve essere integralmente disattesa.
Accertata la validità del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, occorre esaminare la doglianza relativa all’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
L’opponente sosteneva che la creditrice non avrebbe agito entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. a decorrere dalla scadenza dell’obbligazione principale.
L’eccezione non è fondata.
Come già rilevato dal Giudice con ordinanza del 29 aprile 2021, trova applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui: ‘ Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. ‘ (Cass. civ., Sez. I, 13 agosto 2015, n. 16836; Cass. 15108/2013; Cass. 31492/2023).
Nel contratto di apertura di credito fondiario del 21 ottobre 2010 (rogito AVV_NOTAIO , rep. 12342 -racc. 8139, All. D), l’art. 13, comma 3, lett. d) dispone che ‘ il garante, nel
corso dell’operazione garantita, non può recedere dalla garanzia, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita ‘.
È dunque evidente che la durata della garanzia è ancorata al pieno soddisfacimento del credito e non alla scadenza del singolo rapporto.
In applicazione del richiamato orientamento di legittimità, deve escludersi l’operatività della decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
L’eccezione di decadenza deve pertanto essere rigettata, essendo la fideiussione valida ed efficace fino all’integrale adempimento dell’obbligazione garantita.
Passando all’esame della dedotta carenza di legittimazione attiva, parte opponente ha contestato la titolarità in capo a del credito originariamente riferibile alla di RAGIONE_SOCIALE e del assumendo che la relativa quota non fosse ricompresa nelle cessioni di cui agli avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 58 T.U.B. e della L. n. 130/1999.
In particolare, l’opponente ha sostenuto che «fra i crediti ceduti in blocco rientrino quelli propri di (asseriti euro 933.461,15), e non già quelli rispetto ai quali esercitava funzione di mera rappresentanza rispetto all’operazione in pool, quale il credito in capo a COGNOME e del (asseriti euro 475.326,72). L’esecuzione intrapresa per detta componente di credito non trova dunque legittimazione» (cfr. pag. 12 atto di opposizione -fasc. opponente).
Sul punto, occorre richiamare la documentazione contrattuale e bancaria prodotta in atti.
Dalla Convenzione interbancaria allegata al contratto di apertura di credito emerge che il finanziamento complessivo di € 3.000.000,00 fu erogato con partecipazione congiunta delle due banche, con ripartizione del rischio pari al 67 % per (€ 2.010.000,00) e al 33 % per RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE C.C. (€ 990.000,00). (cfr. all. 3 -doc. 1 fasc. monitorio opposta, all. B pag. 21)
49.
La medesima convenzione, agli artt. 2 e 7, stabilisce espressamente che
: ‘…Alla
è conferito l’incarico di agire nei confronti della PARTE CORRENTISTA anche in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE per porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all’operazione in argomento…’; ‘…Qualsiasi recupero relativo alla presente operazione…sarà immediatamente ripartito… fra le BANCHE PARTECIPANTI proporzionalmente alle rispettive quote…’.
Da tali disposizioni risulta evidente che la funzione della banca capofila è di mera rappresentanza e gestione unitaria dell’operazione, senza alcun trasferimento della titolarità sostanziale dei crediti delle altre partecipanti.
Come già evidenziato nell’ordinanza del 29 aprile 2021, la posizione della capofila è quindi di mandataria con rappresentanza, non di proprietaria esclusiva del credito.
Ne consegue che l’eventuale cessione della posizione di ‘capofila’ non comporta automaticamente la cessione delle quote di credito appartenenti alle altre banche del pool, le quali rimangono nella loro titolarità fino a separata e specifica cessione.
Nel caso di specie, le cessioni intervenute tra
e perfezionate ai sensi dell’art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 L. 130/1999, hanno avuto ad oggetto esclusivamente il portafoglio di crediti facenti capo a (già ), come risulta dagli avvisi pubblicati sulla G.U. Parte II n. 151 del 24 dicembre 2016 e n. 147 del 20 dicembre RAGIONE_SOCIALE ( cfr. all. 7 -avviso Sirius; cfr. all. 8 -avviso fascicolo monitorio .
Nessun elemento consente di ritenere che in tali operazioni sia confluita anche la quota di credito riferibile alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, la quale ha mantenuto la propria posizione autonoma sino alla successiva cartolarizzazione del proprio portafoglio.
La circostanza trova conferma nella successiva costituzione in giudizio di
sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 dicembre RAGIONE_SOCIALE ( cfr. doc. 4 fascicolo
la quale ha documentato di essere divenuta titolare della quota di euro 475.326,72 già appartenente a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in forza di separata cessione in blocco pubblicata
.
Pertanto, come correttamente evidenziato dal giudice nell’ordinanza di sospensione parziale del 29 aprile 2021, risulta legittimata ad agire esclusivamente per la quota di credito originariamente riferibile ad (pari a euro 933.461,15), mentre la quota residua di euro 475.326,72 resta riferibile a quale successore a titolo particolare di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In tale prospettiva, deve ritenersi che il difetto di legittimazione attiva di
sussista limitatamente alla quota di credito di competenza di RAGIONE_SOCIALE, restando, invece, pienamente legittimata la stessa ad agire per la restante parte del credito vantato quale cessionaria del portafoglio RAGIONE_SOCIALE.
Va, infine, esaminata la questione relativa alla dedotta estinzione del debito per effetto dei pagamenti intervenuti nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 297/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Venezia.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 297/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, sono stati effettuati
versamenti parziali in favore delle società opposte, come comprovato dalle quietanze depositate in atti.
In particolare, risultano accreditati i seguenti importi: € 317.407,89 a favore di
in data 22 giugno 2021 ed € 32.808,43 a favore di data 11 giugno 2021. ( scritta dell’udienza del 23 febbraio 2023 fascicolo opposta cfr. memoria n. 2 297/2016.)
in cfr all. progetto di riparto e ricevute pagamenti – note di trattazione doc G Copia progetto di distribuzione R.G.E. Trib. Venezia
Tali somme devono essere imputate in detrazione ai rispettivi crediti originariamente azionati, determinando una parziale estinzione dell’importo oggetto di decreto ingiuntivo, ma non un integrale soddisfacimento delle obbligazioni.
Inoltre, nel corpo del piano di riparto di cui all’allegato G del progetto di distribuzione R.G.E. Trib. Venezia 297/2016, la dott.ssa , custode e professionista delegato nella predetta procedura evidenziava che ‘ lette le note di credito depositate dalle parti; visto l’art. 596 del c.p.c.; premesso che il G.E. ha disposto l’applicazione del beneficio dell’art. 41 Tub; gli immobili sono stati aggiudicati in date diverse e sono stati versati al creditore fondiario euro 739.600,00 e ad euro 219.560,00 ; tutto ciò premesso il Professionista Delegato propone di procedersi al riparto come segue (…), sicché appare documentato per relationem nella presente sede che e già avessero ricevuto le predette somme. Contr
Come emerge dagli atti e dalle relazioni depositate in sede monitoria, residuano soltanto alcune posizioni creditorie ancora dovute, per le quali la sola opposta già mantiene pieno diritto di procedere alla riscossione del saldo.
Non può, quindi accogliersi sotto tale profilo la tesi dell’opponente secondo cui il credito sarebbe integralmente estinto per effetto dell’escussione dell’obbligato principale (cfr. verbale udienza del 23 febbraio 2023 ) non essendo emersa alcuna prova documentale di un pagamento totale o di una chiusura definitiva della posizione, né in sede esecutiva né a seguito di eventuale riparto finale ( cfr. piano di riparto -doc. prodotto ex art. 210 c.p.c., fasc. , atteso che se è pur vero che ha ricevuto la complessiva somma di € 933.461,15 con cui ha soddisfatto il credito, nondimeno resta ancora creditrice della somma di € 204.696, 94 come palesata a verbale dal difensore della stessa all’udienza del 12.11.2025 .
A fronte di ciò, non può attribuirsi alcun pregio alla deduzione dell’opponente formulata nel medesimo verbale d’udienza secondo cui egli, in quanto ‘ mero fideiussore ‘, sarebbe
impossibilitato ad accedere alla documentazione necessaria a dimostrare l’estinzione del credito, invocando così il principio della cd. ‘ vicinanza della prova ‘ .
Tale impostazione non è conforme né all’art. 2697 c.c., né ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ai sensi dell’art. 2697 c.c., infatti, chi eccepisce fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione è gravato dall’onere di provarli, non potendo limitarsi a mere allegazioni generiche. (Cass. 21 aprile 1999, n. 3991; Cass. 29810/RAGIONE_SOCIALE; Cass. 11688/2020).
Quanto al principio di ” vicinanza della prova “, esso rappresenta -secondo le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., n. 13533/2001; n. 11748/2019) -una deroga eccezionale alla regola generale dell’art. 2697 c.c., applicabile solo quando una parte sia oggettivamente impossibilitata ad acquisire la documentazione.
Come precisato da Cass. n. 6511/2016 e Cass. n. 17923/2016, tale principio non può essere invocato quando il soggetto che lo allega abbia, o abbia avuto, la disponibilità o la concreta accessibilità agli elementi probatori necessari.
Nel caso di specie, il sig. risulta -come da visura camerale depositata in atti (cfr. all. 4, pag. 5, fascicolo monitorio ) -amministratore delegato della società debitrice principale con conseguente pieno potere gestionale e informativo, idoneo ad acquisire ogni documentazione contabile ed esecutiva relativa al finanziamento e alla procedura esecutiva n. 297/2016.
Ne deriva che la sua affermazione di non poter adempiere all’onere probatorio perché ‘ mero fideiussore ‘ non è fondata né in fatto né in diritto, smentita dalla sua stessa qualifica e dalle risultanze documentali.
72. Vi è di più.
I documenti che l’opponente assume mancanti risultano in realtà integralmente depositati in atti dalle controparti, conformemente all’ordinanza del 12 ottobre 2022, che aveva ordinato il deposito del: ‘ piano definitivo di riparto approvato dal Tribunale di Venezia nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 297/2016 ‘ (cfr. memoria n. 2 doc. G -progetto di distribuzione R.G.E. Trib. Venezia 297/2016); ‘ distinte e/o quietanze attestanti i pagamenti effettuati a favore di ; e delle ‘ distinte e/o quietanze attestanti i pagamenti effettuati a favore di (o per essa nell’ambito della medesima procedura esecutiva ‘ . (cfr. vedere allegati note di trattazione scritta del 23 febbraio 2023 (fascicolo opposta . 74. Tali documenti -regolarmente versati in giudizio -consentono di ricostruire la sola parziale estinzione dei crediti, rendendo ancor più evidente che l’opponente non ha assolto l’onere
probatorio a suo carico, come richiesto dagli artt. 2697 c.c. e dalla giurisprudenza sopra richiamata.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 12885/2019 deve essere confermato nei limiti di cui in premessa.
L’opposizione, pertanto, va rigettata quanto alle eccezioni di nullità e decadenza, mentre va accolta nei limiti sopra indicati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna per la minor somma accertata nei confronti della sola
Le ulteriori doglianze risultano infondate o comunque irrilevanti ai fini decisori.
Le spese, stante gli esiti della decisione seguono la soccombenza, ma con le seguenti precisazioni. Atteso che i pagamenti estintivi o parzialmente estintivi sono intervenuti successivamente alla presentazione della domanda monitoria, le spese del decreto ingiuntivo revocato restano a carico dell’opponente. Restano compensate fra e l’opponente in considerazione della circostanza che ha insistito nella condanna nonostante l’estinzione del credito. L’opponente deve però essere condannato al pagamento delle spese nei confronti di sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo, essendo stato accertato nei suoi confronti un credito.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 12885/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 21 giugno 2019 (R.G. n. 37099/2019), così provvede:
Accoglie parzialmente l’opposizione proposta da , per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 12885/2019;
condanna al pagamento della minor somma di € 204.696,94 a favore di
rigetta le domande di
Compensa le spese di lite fra
Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di nella misura di € 6.023,00 oltre imposte oneri e accessori come per legge;
-le spese per il procedimento monitorio sono poste a carico della parte opponente.
Roma, lì 12/11/2025
IL GIUDICE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME