Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3214/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CURATELA COGNOME COGNOME CURATORI DR. NOME COGNOME E DR.NOME COGNOME elettivamente domiciliata in PISTOIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il decreto del TRIBUNALE di PISTOIA n. 2891/2020 depositato il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE -società che, a seguito di un’operazione di scissione, era subentrata nel credito rivendicato da Banca MPS s.p.a. per conto di MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. – avverso il decreto del 6.10.2020 con cui il G.D. del fallimento NOME COGNOME ha rigettato la sua domanda tardiva del credito di € 2.363.609,23 , vantato in relazione ai mutui fondiari concessi con atti del 12.9.2020 e 8.4.2022 dall’istituto di credito.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, sulla scorta della stima del consulente tecnico della curatela, che il valore complessivo dei beni immobili concessi a garanzia all’epoca dei finanziamenti fosse pari ad € 3.317.033,94, con la conseguenza che la soglia di finanziabilità dell’80% risultava ampiamente superata poiché il rapporto tra importo erogato dalla banca e valore cauzionale degli immobili concessi a garanzia era addirittura del 93%. Né poteva elevarsi il limite di finanziabilità al 100% per effetto della fideiussione personale prestata da NOME COGNOME non rientrando la garanzia in oggetto tra quelle normativamente previste che legittimano tale innalzamento.
Alla luce di ciò, il Tribunale di Pistoia, condividendo l’impostazione del G.D., ha applicato l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità che configura il limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2° d.lgs n. 385/1993 come elemento essenziale del contenuto del contratto,
con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina la nullità dello stesso contratto.
Il Tribunale di Pistoia ha, altresì, ritenuto inammissibile in quanto tardiva, essendo stata svolta solo nelle ‘note di trattazione’ depositate all’udienza cartolare dell’1.7.2021 ,l’istanza di conversione del mutuo fondiario in un ordinario finanziamento ipotecario.
Altrettanto tardiva, in quanto svolta solo nel ricorso in opposizione ex art. 98 L.F., è stata ritenuta la richiesta di ammissione in via chirografaria per indebito arricchimento.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico articolato motivo.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione /falsa applicazione degli artt. 38 TUB, 1418 e 1424 c.c..
Espone la ricorrente che, alla luce delle pronunce più recenti, il Tribunale di Pistoia ha errato nel ritenere che l’eventuale superamento della soglia di finanziabilità costituisse causa di nullità del contratto di mutuo fondiario e a ritenere inammissibile la richiesta di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario.
In ogni caso, essendo le somme mutuate state concretamente erogate alla società fallita, la Banca avrebbe dovuto essere quantomeno ammessa al passivo in via chirografaria.
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 33719/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
‘ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio
della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere’.
Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Pistoia in diversa composizione per nuovo esame in conformità al principio esposto, e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10.12.2024.