Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34856 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34856 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8881-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 1286/2022 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositato il 17/2/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10/12/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria in blocco dei crediti di Intesa San Paolo s.p.a., ha proposto opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, chiedendo di esservi ammessa , tra l’altro, per la
somma di €. 295.777,10, in collocazione ipotecaria, ed €. 7.218,53, in chirografo, in ragione del mutuo fondiario stipulato con contratto del 15/10/2010.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’opposizione .
1.1. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha, in sostanza, ritenuto che la somma finanziata (pari ad €. 470.000,00) superava il limite dell’80% del valore dei beni ipotecati (€. 343.350,00) e che, di conseguenza, il contratto di mutuo fondiario era nullo.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 21/3/2022, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.3. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.4. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 14 18 c.c. nonché degli artt. 38 T.U.B. e 1 della deliberazione CICR del 22/4/1995, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto di mutuo fondiario del 15/10/2010 era nullo in ragione del superamento del limite di finanziabilità, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il superamento di tale limite, in mancanza di norme inderogabili, non comporta la nullità del contratto.
2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
2.3. In base all’indirizzo impresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il limite di finanziabilità previsto dall’ art. 38, comma 2, T.U.B., non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma
determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. ‘ vigilanza prudenziale ‘, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. SU n. 33719 del 2022; conf., Cass. n. 6907 del 2023; Cass. n. 7949 del 2023).
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima