Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1515 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10193/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, intimato-
avverso decreto del Tribunale di Cagliari di cui al procedimento nr. 1122/2020 depositato il 11/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 11/3/2022, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (cessionaria dei crediti di Monte dei Paschi di Siena spa a sua volta incorporante Banca Antonveneta spa) al decreto di esecutività
dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che, per quanto di interesse in questa sede, aveva escluso il credito per € 1.409.329,15, insinuato dalla Banca, derivante da un contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 13/09/2005 a rogito notaio Fiengo di Thiene n. 58.414 di rep. tra Banca RAGIONE_SOCIALE e società RAGIONE_SOCIALE (poi denominata RAGIONE_SOCIALE che conferì il proprio ramo di azienda in Chia RAGIONE_SOCIALE) garantito da ipoteca di originarie € 1.400.000, ammetteva il credito per l’importo richiesto ma in via chirografaria, anziché in via privilegiata come richiesto dalla società.
2 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che il superamento dei limiti di finanziabilità integrava la nullità del contratto per violazione di interesse pubblico; ha, inoltre, rilevato l’erroneità della stima fatta eseguire Banca del compendio immobiliare oggetto di garanzia ipotecaria, in quanto non fondata sul criterio del valore cauzionale del bene ipotecato, vale a dire la concreta e attuale prospettiva di negoziabilità dell’immobile, del tutto svincolata da considerazioni di carattere speculativo ed ha, infine, accertato, attraverso l’espletamento di CTU, che il valore degli immobili era di € 1.160.000,00, notevolmente inferiore a quello indicato nella perizia prodotta dall’opponente (€ 2.278.230,00) e ben al di sotto del limite di finanziabilità del mutuo, posto che il mutuo è stato concesso per l’importo di € 1.400.000,00.
2.1 L’impugnato provvedimento escludeva l’operatività della conversione del contratto di mutuo fondiario nullo in contrato di mutuo ipotecario in presenza della prova evidente della piena consapevolezza della violazione del limite di finanziabilità posto dall’art. 38 comma 2 d . lvo 385/1993 ( di seguito ‘TUB’).
2.2 Il Tribunale, infine, sul presupposto che l’accertata nullità del mutuo fondiario faceva venir meno la giustificazione causale della
permanenza delle somme date a mutuo in capo al mutuatario, con conseguente applicazione della disciplina normativa dettata in tema di ripetizione d’indebito, difformemente da quanto statuito da G.D., in sede di accertamento dello stato passivo, riconosceva il credito in chirografo.
3 La Banca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione 38 comma 2 TUB e dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.: la ricorrente contesta la ritenuta nullità del mutuo per effetto del superamento del limite di finanziabilità precisando che sanzionare con la nullità i mutui irrispettosi del rapporto di finanziabilità produce l’effetto contrario della stabilità del sistema bancario poiché in tal modo si finisce per privare il credito della garanzia reale, per destrutturare i titoli esecutivi e le esecuzioni immobiliari finalizzati al realizzo di quella garanzia, col risultato di creare il danno dell’instabilità che in tesi si vorrebbe evitare.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione eo falsa applicazione dell’art. 1424 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 per avere il Tribunale erroneamente negato la conversione del contratto perché le parti si rappresentavano l’inefficienza giuridica del contratto che stavano concludendo. Tali conclusioni non troverebbero applicazione nelle ipotesi nullità virtuale che, per giunta, si fondano su valori estimativi opinabili e sulla scorta di principi giurisprudenziali non ancora affermatisi ai tempi in cui fu stipulato il contratto.
1.2 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c..: si contesta il giudizio inferenziale compiuto dal Tribunale per ritenere provata la conoscenza della violazione
del rapporto di finanziabilità posto a base della ritenuta nullità del contratto di mutuo.
2 Il primo motivo è fondato.
2.1 Viene posta la questione della rilevanza del superamento della soglia di finanziabilità, che ha trovato diverse soluzioni, nel corso del tempo, da parte della giurisprudenza di questa Corte.
2.2 E’ sufficiente osservare che l a questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all’articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l’art . 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale», costituisce -secondo le Sezioni Unite – piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento dei precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione.
La negazione del carattere imperativo della norma ha indotto a escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.
2.3 I collegio reputa di uniformarsi a tale principio.
In applicazione dell’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che l’eccedenza della soglia di finanziabilità, anche se concretamente sussistente, sia idonea ad incidere sulla validità del negozio.
3 Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti.
4 Il ricorso va, quindi, accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo i principi sopra indicati e per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 dicembre