Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 140 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29371/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresentano e difendono
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nonché del socio illimitatamente responsabile COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE PADOVA n. 7481/2021 depositato il 18/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Padova ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a. (di seguito Banca) contro l’ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile NOME (di seguito Fallimento), del credito di € 54.535,26 in INDIRIZZO, a fronte di un mutuo fondiario del 21.4.2004 ritenuto nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.
1.1. -In particolare, il tribunale ha confermato la nullità del contratto di mutuo fondiario sulla scorta di Cass. 17352/2017, per non avere la Banca fornito prova del rispetto del limite di finanziabilità, ed ha altresì accertato l’insussistenza dei presupposti per la sua conversione in mutuo ordinario, ritenendo che la Banca dovesse ritenersi consapevole del superamento del limite finanziabilità, attesa la sua veste di operatore qualificato, senza che risultasse convincente l’ assunto secondo cui l’ unico suo scopo fosse disporre di una garanzia reale, risultando determinanti anche gli effetti propri del mutuo fondiario di cd. consolidamento breve dell’ipoteca e del privilegio processuale.
-Avverso detta decisione la Banca ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Il primo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 38 TUB in punto di nullità del mutuo per asserito superamento del cd. limite di finanziabilità».
2.2. -Il secondo lamenta «errato esame di fatti ritenuti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. in punto di nullità del mutuo per asserito superamento del cd. limite di finanziabilità».
2.3. -Il terzo deduce «violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1424 c.c. e 38 TUB, nonché errato esame e valutazione ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. di
circostanze poi rivelatesi decisive in punto di asserita sussistenza dell’elemento presupposto della cd. conoscenza colpevole in capo alla Banca mutuante».
2.4. -Il quarto prospetta la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1424 c.c. e 41 TUB in punto di declaratoria che il conseguimento dei cd. ‘vantaggi fondiari’ abbia costituito la ragione unica ovvero determinante dell’operazione di finanziamento ».
-Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti tre.
3.1. -Le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 33719 del 16/11/2022) sono infatti intervenute medio tempore a risolvere il contrasto emerso tra l’indirizzo inaugurato da Cass. 17352/2017 e il precedente orientamento, contrario alla nullità del contratto di mutuo fondiario in ipotesi di superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 t.u.b. (Cass. 26672/2013, 27380/2013, 22446/2015, 4471/2016, 13164/2016). Sono stati così affermati i seguenti principi di diritto, dai quali non v’è ragione di discostarsi:
-‘i n tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione -qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) -la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito ‘;
-‘ qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario ‘ .
3.2. -Di conseguenza, la decisione va cassata laddove ha ritenuto nullo il contratto di mutuo fondiario de quo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.
-Segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti tre, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2024.