Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5517 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5517 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14029-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4355/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2024 R.G.N. 2643/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La sentenza della Corte di appello di Roma, impugnata in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di
Oggetto
Licenziamento
individuale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/01/2026
CC
Civitavecchia che ha rigettato la domanda di NOME COGNOMECOGNOME dipendente della RAGIONE_SOCIALE, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato il 20.5.2022 in ragione del rifiuto ripetutamente opposto i l giorno 5.5.2022 all’invito di indossare il presidio della mascherina (DPI).
La sentenza è stata fatta oggetto di cinque motivi di ricorso per cassazione da parte del NOME cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che eccepiva, in via preliminare, la tardività del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni stabilito dall’art. 1 co. 62 della legge n. 92/2012.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
La sentenza impugnata, ritenuto ammissibile il gravame seppure notificato oltre i trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia di primo grado in considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 35 del D.lgs. n. 149/2022 (in quanto nella fattispecie l’impugnazione era stata proposta in epoca successiva al 28.2.2023), ha ritenuto che il rifiuto reiterato ad indossare un presidio sanitario posto a tutela della salute altrui ed imposto dalla regolamentazione aziendale, nell’ottica della prev enzione, si connotasse come condotta grave per le modalità plateali e palesemente diretta a contestare la vincolatività di tale prescrizione e l’autorità datoriale di imporla, oltre ai modi chiaramente offensivi che avevano accompagnato tale comportamento.
Ciò premesso, i motivi possono essere così sintetizzati.
Il primo motivo ascrive alla gravata sentenza la falsa applicazione dell’art. 29 bis del D.l. n. 23/2020 convertito nella legge n. 40/2020, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione di legge: in particolare l’abrogazione esplicita o tacita dell’art. 29 bis D.l. n. 52/2021 per cessazione dello stato di emergenza; la violazione e falsa applicazione della validità e vigenza del protocollo del 4 maggi 2022 in virtù dell’art. 29 bis del D.l. n. 23/2020 e la violazione de ll’art. 2087 cod. civ., sempre con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
Il secondo motivo addebita alla gravata sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 bis del D.l. 23/2020 convertito nella legge n. 40/2020, in relazione al D.l. 24/22, con riferimento ai protocolli del 4 maggio 2022 nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e ss. D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell’art. 2087 cod. civ. e la mancanza del DVR: il tutto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
Il terzo motivo contesta alla gravata sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e 79 D.lgs. n. 81/2008 anche in riferimento al protocollo del 5 maggio 2022, all’art. 29 bis del D.l. 23/20, D.l. 24/22 e art. 2087 cod. civ., il tutto con riferi mento all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
Il quarto motivo obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co. 4 e 5 della legge n. 300/1970 nonché l’erronea sussunzione della condotta nelle ipotesi di giusta causa; la violazione di legge sulla applicazione della misura conservativa prevista dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi RAGIONE_SOCIALE; e la non proporzionalità della sanzione del licenziamento con incoerenza del giudizio con riferimento alla condotta del
ricorrente anche con riguardo ad una precedente sanzione per fatto analogo; il tutto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle prove per travisamento dei fatti sui certificati medici e sulla mancata rilevazione della distanza di sicurezza, con riferimento agli artt. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 cpc.
Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con la prospettazione delle sopra indicate censure, questioni di natura nomofilattica, la trattazione del presente ricorso debba essere fissata in pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 gennaio 2026
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME