Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3794-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 267/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 150/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2024
CC
1. con sentenza n. 267/2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di NOME COGNOME intesa all’accertamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della datrice di lavoro alle retribuzioni medio tempore maturate, della nullità, illegittimità e inefficacia del licenziamento per giusta causa intimato dalla datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE (società a capitale pubblico). Il licenziamento traeva origine da contestazione che ascriveva al dipendente – il quale a partire dal 1 ottobre 2006 aveva assunto la qualifica di quadro con Responsabilità dell’Area contabilità e Bilancio della società, ed in seguito era stato adibito a mansioni di Responsabile di Staff, Controllo di Gestione e Trasparenza – di avere, in sintesi: a) accettato l’emissione di fatture per prestazioni inesistenti da parte della società RAGIONE_SOCIALE, per un importo di circa 30 milioni, operando anche in autonomia; b) di avere concorso alla cessione in favore di istituti di credito, di crediti pari a 11 milioni di euro, fondati su prestazioni mai rese dalla società RAGIONE_SOCIALE, partecipando direttamente ad incontri istituzionali con le Banche, con gravissimo danno per la società; c) di avere omesso di riferire alla nuova governance tutte le circostanze oggetto delle precedenti contestazioni ed il proprio grado di conoscenza e partecipazione a tali eventi, emersi solo all’esito della deposizione testimoniale del 10 settembre 2015 resa nell’ambito del processo penale per reati tributari (evasione dell’I.V.A.) a carico di figure di vertice della società all’epoca, connessi alla vicenda delle fatturazioni emesse a fronte di prestazioni inesistenti; d) di avere cercato di mascherare la reale gravità dei fatti nella prima parte della deposizione; e) di essere incorso nella recidiva per una sanzione disciplinare subita nel dicembre 2014;
la Corte di appello, premessa la inammissibilità della documentazione (verbale di s.i.t. del 13.10. 2010) prodotta solo in seconde cure dal ricorrente, documentazione ritenuta comunque non significativa al fine della diversa ricostruzione fattuale delle condotte ascritte, respinta la eccezione di tardività della contestazione, ha ritenuto provati gli addebiti contestati e confermato la valutazione di gravità della condotta del dipendente ritenuta giustificativa dell’applicazione della sanzione espulsiva;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che
con l’unico motivo parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 210 e 437 c.p.c. e dell’art. 5 l. n. 604/1966, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la produzione, avvenuta solo in sede di reclamo, del verbale di s.i.t. in data 13 ottobre 2010, contenente dichiarazioni rese da colui che era subentrato al precedente Presidente del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE; tali dichiarazioni erano state richiamate dal soggetto in questione nel verbale di s.i.t. del 22 ottobre successivo, il quale era stato trasmesso unitamente ad altra documentazione dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale su richiesta del giudice di primo grado del 15 marzo 2017. Parte ricorrente, quindi, sul presupposto che né il giudice della prima fase, né il giudice dell’opposizione avevano fatto richiesta di integrazione della documentazione inviata che non comprendeva anche il verbale di s.i.t. rese il 13 ottobre 2010 e che l’ordine del giudice non era stato
integralmente soddisfatto, assume che esso ricorrente non era onerato di formulare un’ ulteriore istanza di acquisizione del detto verbale; censura, inoltre, la decisione per avere, comunque, offerto nel merito una interpretazione del documento in questione disancorata dalla realtà processuale. In questa prospettiva si duole della violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 l. n. 604/1966 assumendo che la società RAGIONE_SOCIALE, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato la esistenza della giusta causa di licenziamento e la tempestività del recesso;
2. il motivo è infondato. La Corte distrettuale, pur dando atto della tardività della produzione del verbale di s.i.t. del 13 ottobre 2010 ha espressamente esaminato nel merito il relativo contenuto ed ha ritenuto che esso non consentisse di pervenire ad una ricostruzione fattuale della responsabilità disciplinare del COGNOME in termini diversi da quella già accertata in prime cure. Ha in particolare evidenziato che le dichiarazioni rese all’epoca da colui che era subentrato al precedente Presidente del Consiglio di amministrazione non erano sostanzialmente divergenti da quanto dallo stesso dichiarato in sede testimoniale e che, anzi, anche da tali dichiarazioni risultava confermato l’atteggiamento del COGNOME il quale ai nuovi vertici societari si era limitato a riferire della pratica illecita connessa alle fatturazioni per prestazioni inesistenti solo per grandi linee, senza scendere in dettagli operativi, tra i quali la contabilità ‘creativa’ dell’indicazione in bilancio di crediti per prestazioni mai eseguite e la sua diretta partecipazione alle cessioni di credito (sentenza, pag. 40). Alla luce di quanto ora osservato ed in particolare del concreto apprezzamento espresso dalla Corte di merito in ordine alla valenza probatoria del contenuto del verbale di s.i.t. del 13 ottobre 2010 al fine di una diversa ricostruzione della condotta del COGNOME, risulta assorbita la
necessità di esame della censura concernente la mancata acquisizione del verbale in oggetto nell’esercizio dei poteri istruttori di ufficio. In relazione agli ulteriori profili, le doglianze del ricorrente, per come concretamente formulate, investono non la corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto indicate in rubrica ma il concreto accertamento del giudice di merito circa la sussistenza ed intensità della responsabilità disciplinare del COGNOME, la cui rivisitazione, possibile solo attraverso la deduzione di omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., neppure formalmente prospettata dall’odierno ricorrente, risulta comunque preclusa ai sensi dell’art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c. per ricorrere l’ipotesi di <>;
3. non si ravvisano le condizioni per la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. non ricorrendo il presupposto soggettivo della malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda; non è a tal fine sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; è a riguardo opportuno rimarcare che agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell’abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art.24 Cost. (Cass. n. 19948/2023, Cass. Sez. Un. n. 9912/2018)
al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite, oltre che al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali,
dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio