Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15030 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15030 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2083-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4252/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2022 R.G.N. 2079/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
R.G.N. 2083/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 23/04/2025
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di NOME COGNOME di annullamento del licenziamento intimato dalla RAGIONE_SOCIALE il 10.4.2019 per due episodi di furto avvenuti in azienda.
La Corte territoriale ha ritenuto accertato, secondo presunzione, che il furto di due banconote da 100,00 euro in due occasioni diverse (19 e 26 marzo 2019), in danno dello stesso cliente dell’albergo, fosse da imputare al lavoratore, addetto al servizio lavanderia, il quale – secondo determinate circostanze precise -risultava essere entrato (con proprio pass) nella stanza d’albergo d el cliente per consegnare degli indumenti ; la Corte escludeva, in forza delle coincidenze temporali riscontrate in entrambi gli eventi, che il furto fosse addebitabile al personale addetto alle pulizie.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con tre motivi; la società ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 2727, 2729, 2967 c.c. e 116 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, deciso la causa sulla base di un accertamento fondato su di una presunzione semplice, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, peraltro, presupponendo come noti fatti che non erano tali, come si evince dalla corretta interpretazione della dichiarazione rilasciata dal cliente dell’hot el (che ha subito il furto) che asserisce ‘ondivaghe’ e niente
affatto concordanti; con ciò i giudici di merito hanno disatteso il ‘metodo’ del prudente apprezzamento delle prove di cui all’art. 116 cod. proc. civ. giungendo ad affermare la legittimità del licenziamento in violazione della regola di cui all’art. 2967 cod. civ. che pone uno specifico onere a carico della parte datoriale. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione e falsa interpretazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 111 Cost. essendo, la motivazione, solo apparente e inidonea a consentire l’individuazione in termini effettivi dell’iter logico giuridico seguito dalla Corte di merito. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti concernente l’esistenza di una terza tessera magnetica di accesso alla stanz a dell’ospite dell’albergo, effettivamente utilizzata nel giorno 19.3.2019.
4. Il ricorso non è fondato.
Con riguardo alla sindacabilità per cassazione del ragionamento presuntivo, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a seguito della novella apportata all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l. n. 83 del 2012 (conv. con l. n. 134 del 2012), il principio secondo cui spetta al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento dell’inferenza presuntiva e valutarne la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., con un apprezzamento di fatto che è intangibile in questa sede di legittimità, salvo che si sia omesso l’esame di un qualche fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014: così, tra le più recenti, Cass. nn. 10253 e 18611 del 2021, Cass. n. 25959 del 2023); che, più in particolare, si è precisato
(da ultimo da Cass. n. 22366 del 2021) che la censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all’impiego del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito e che la mancata valutazione di un elemento indiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, stante che il fatto da provare può considerarsi desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamente inconfutabile; che, alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che, nel caso di specie, parte ricorrente, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’o messo esame circa un fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014), domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudici di merito hanno presuntivamente ricondotto la sottrazione di denaro dal portafogli del cliente dell’albergo agli accessi effettuati dal lavoratore nella stanza al fine di consegnare indumenti puliti.
6. Questa Corte ha affermato che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due
momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. n. 9054 del 2022).
La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla
riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).
La sentenza penale di primo grado (che ha assolto il lavoratore ‘perché il fatto non sussiste’, essendoci ‘ragionevoli dubbi in ordine sia alla riferibilità del furto all’imputato che alla stessa sussistenza dei fatti contestatigli’), segnalata da parte ricorrente non esplica effetti nel presente giudizio (non trattandosi di sentenza irrevocabile), né – attesa l’autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) – inficia il potere discrezionale del giudice civile di accertare i fatti secondo il quadro probatorio raccolto, competendo al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.; 10. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R.115 del 2002;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME