Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21542-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
contro
Oggetto
Licenziamento disciplinare
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/06/2024
CC
COGNOME NOME;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 408/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/06/2021 R.G.N. 869/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 7 giugno 2021, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo principale di NOME COGNOME e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE (società cessionaria dell’azienda di RAGIONE_SOCIALE, trasferitale dal fallimento in esercizio provvisorio) avverso la sentenza di primo grado che, in esito a rito COGNOME, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato dalla seconda al primo il 15 febbraio 2017, rigettato l’impugnazione di quello legittimamente intimatogli il 7 aprile 2017 e condannato la società datrice al pagamento di un importo commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto dal 15 febbraio 2017 al 7 aprile 2017, oltre che dei contributi ex lege ; 2. come già il Tribunale, in merito al reclamo principale del lavoratore, essa ha: a ) negato la ritorsività dei licenziamenti comminatigli, in difetto di prova dei presupposti; b ) ravvisato la titolarità del potere disciplinare della cedente in capo alla società, anche per fatti compiuti dal lavoratore anteriori alla cessione, nonché la tempestività e la specificità della contestazione del 24 marzo 2017; c ) ritenuto provato, in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie (in particolare delle decisive dichiarazioni del teste COGNOME), il fatto
addebitato (utilizzazione, da parte del lavoratore predetto e delle sorelle NOME, NOME e NOME, di mezzi e personale aziendale per scopi personali: come documentato, in particolare, dai dischi cronotachigrafici del camion Magirus Iveco TARGA_VEICOLO, inviato con il camionista COGNOME nel 2014 anche a Siena e a Bolzano per loro interessi personali, con correlativo danno per la società e sottrazione del personale all’attività dell’impresa), integrante giusta causa, per l’irrimediabile lesione del vincolo f iduciario tra le parti; d ) reputato irrilevante la mancata affissione del regolamento disciplinare per il notevole inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà, a norma degli artt. 2104 e 2105 c.c.;
parimenti, quanto al reclamo incidentale della società, la Corte territoriale ha ritenuto: a’ ) l’applicabilità del rito COGNOME, in base al contenuto della domanda introduttiva del lavoratore e comunque in mancanza di allegazione del pregiudizio al diritto di difesa subito per effetto del rito contestato; b’ ) il difetto di specificità di censura, per mera reiterazione di quella di primo grado, in ordine alla pronuncia di illegittimità del primo licenziamento del 15 febbraio 2017; c’ ) il corretto computo del premio di produzione, costantemente erogato al lavoratore in somma fissa mensile fin dalla sua assunzione, nella retribuzione globale di fatto;
con atto notificato il 6 agosto 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, cui la società ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con quattro motivi;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. (la controricorrente di mero richiamo);
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 117 Cost. e 18, quarto e quinto comma legge n. 300/1970, per erronea determinazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore, a causa del l’annullamento del licenziamento intimatogli il 15 febbraio 2017, in misura inferiore a quella massima da attribuirgli in applicazione dei criteri indicati da Corte cost. 194/2018; in subordine, egli ha prospettato la questione di legittimità costituzional e dell’art. 18, quarto comma legge cit., nella parte in cui ‘quantifica automaticamente il danno per il licenziamento invalidato in applicazione di tale norma in misura pari alla retribuzione di competenza dal licenziamento fino ad una successiva valida causa estintiva del rapporto’ , per contrasto con le norme costituzionali indicate (primo motivo);
2. esso è infondato;
il giudice ha liquidato l’indennità nell’entità massima possibile, in misura pari alla retribuzione mensile globale di fatto, nell’intervallo temporale intercorrente dal primo licenziamento ritenuto illegittimo (15 febbraio 2017) a quello dichiarato legittimo per giusta causa (7 aprile 2017), e pertanto di legittima cessazione del rapporto di lavoro, preclusiva di ogni diritto risarcitorio del lavoratore; sicché, è inconferente la denunciata violazione dei criteri indicati da Corte cost. 194/2018 per la determinazione del numero di mensilità liquidabili a titolo di indennità;
3.1. né tanto meno si configura, in palese difetto dei presupposti di rilevanza né di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale prospettata: da intendere
evidentemente come segnalazione di attivazione officiosa di questa Corte e non come motivo diretto, come tale inammissibile per essere riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevarla o meno dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. 9 luglio 2020, n. 14666: 20 marzo 2023, n. 8033);
4. il ricorrente ha poi dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 276 c.p.c. e 18 legge n. 300/1970, per il mancato esame dell’eccezione di tardività della contestazione disciplinare del 24 marzo 2017, ritenuta erroneamente formulata soltanto in sede di discussione orale nel giudizio di opposizione all’ordinanza del tribunale e pertanto tardivamente, mentre lo era stata tempestivamente nel ricorso introduttivo del rito COGNOME del 18 agosto 2017, quindi in quello di opposizione del 22 marzo 2018 e nel reclamo del 16 ottobre 2018, in riferimento alla conoscenza dei fatti con essa addebitati già all’epoca del procedimento disciplinare attivato con lettera di contestazione 6 febbraio 2007, seguita dal licenziamento 15 febbraio 2017: circostanza decisiva ai fini di validità del licenziamento del 7 aprile 2017, essendone la tempestività della contestazione elemento costitutivo e comunque per la consumazione del potere disciplinare esercitato con il primo licenziamento, in epoca successiva ai fatti oggetto di contestazione soltanto in funzione del secondo licenziamento (secondo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 157, 434, 437, 342 c.p.c., 2119 c.c. e 18 legge n.
300/1970, per la rilevabilità d’ufficio, quand’anche non tempestivamente dedotta dalla parte, della tardività della contestazione 24 marzo 2017 per la ragione detta, in quanto elemento costitutivo del recesso datoriale per giusta causa (terzo motivo); nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 276 c.p.c., 2112, 2560 c.c., 105, quarto e quinto comma, 104 l. fall. e 18 legge n. 300/1970, per omesso esame dell’eccezione di difetto di RAGIONE_SOCIALE del potere disciplinare in relazione a fatti accadut i durante l’esercizio provvisorio, in epoca anteriore al trasferimento d’azienda ad essa dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE (quinto motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
6. al di là del passaggio argomentativo (al p.to 7.2 di pgg. 21 e 22 della sentenza) di ritenuta preclusione di esame, da parte della Corte d’appello così come del Tribunale, per tardiva deduzione dell’eccezione di non tempestività della contestazione disciplinare -in realtà formulata dalla società in ricorso in opposizione (al quarto e quinto capoverso di pg. 16 del ricorso) e in reclamo (al suo p.to 3.1), debitamente trascritti in parte qua (a pgg. da 16 a 18 del ricorso) -e pur essendo la sua tardività rilevabile d’ufficio, in quanto elemento costitutivo del recesso per giusta causa (Cass. 20 giugno 2006, n. 14115; Cass. 28 novembre 2013, in motivazione; Cass. 26 agosto 2016, n. 17371, in motivazione), la circostanza non è, tuttavia, decisiva ai fini di consumazione del potere disciplinare (non potendo il datore di lavoro, una volta esercitatolo validamente nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti integranti infrazioni disciplinari, esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato:
Cass. 27 marzo 2009, n. 7523; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22388; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27657).
Infatti, la Corte territoriale ha esaminato e deciso la questione (al p.to 6 di pg. 20 della sentenza), in applicazione dei principi di diritto regolanti la materia, secondo cui non è necessario, in materia di licenziamento per giusta causa, che il comportamento lesivo dell’affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, potendo assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all’inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro ove la condotta sia divenuta palese successivamente (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20319, in specifico riferimento ad ipotesi di cessione d’azienda, con esplicita affermazione, in motivazione, ‘che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti al rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell’azienda (Cass.27 settembre 2007 n.20221).’ );
6.1. né in tale senso è ostativa la normativa fallimentare denunciata, in particolare (per quanto effettivamente rileva) l’art. 104, settimo comma l. fall., che prevede la prosecuzione, qualora come nel caso di specie il curatore non intenda sospenderne l’esecu zione o scioglierli, dei contratti pendenti: tra i quali rientrano evidentemente i rapporti di lavoro, in effetti proseguiti anche dopo il fallimento di RAGIONE_SOCIALE (dichiarato il 13 dicembre 2013) e dalla procedura fallimentare trasferiti, a segui to di un esercizio un provvisorio dell’impresa protratto per circa tre anni e con l’atto di cessione di azienda del 20 gennaio 2017, a RAGIONE_SOCIALE, impegnatasi a mantenerne tutti i dipendenti in forza (come accertato in giudizio).
Sulla base dell’impegno assunto con tale atto dalla società cessionaria ad assicurare la continuità di tutti i rapporti trasferiti con l’azienda, è irrilevante la derogabilità di applicazione dell’art. 2112 c.c., a norma dell’art. 47, quinto comma legge n . 428/1990, che prevede appunto la possibilità di esclusione del passaggio presso il cessionario dei lavoratori eccedentari per la procedura fallimentare, non occorrendo per essa il requisito di cessazione dell’attività di impresa (come chiarito da questa Corte, in quanto costitutivo del fallimento per la sua finalità esclusivamente liquidatoria, diversamente che per la procedura di amministrazione straordinaria e pertanto da riferire esclusivamente ad essa: Cass. 14 settembre 2021, n. 24691); 6.2. giova poi ribadire che, ai sensi dell’art. 2119, secondo comma c.c., la cessazione del rapporto di lavoro non deriva automaticamente dal fallimento dell’imprenditore o dalla liquidazione coatta amministrativa dell’azienda, ma può aversi per effetto del licenziamento operato dal curatore o dal liquidatore ovvero a causa della dissoluzione della realtà aziendale, la quale a sua volta non si riconnette necessariamente alla mancata continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, ben potendo il bene giuridico azienda sopravvivere alla mera cessazione dell’attività per un periodo più o meno lungo; con la conseguenza che, in caso di trasferimento dell’azienda insolvente, è applicabile l’art. 2112 c.c., che sancisce imperativamente la continuità dei rapporti di lavoro in corso con l’azienda ceduta, non ostandovi la circostanza che si sia in presenza di un trasferimento coattivo, atteso che la fattispecie prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale, assumendo esclusivo rilievo non il mezzo giuridico in concreto impiegato, ma soltanto il fatto che il nuovo imprenditore diventi titolare del complesso organizzato e
funzionale di beni (Cass. 23 giugno 2001, n. 8617; Cass. 6 maggio 2009, n. 10400);
6.3. tanto chiarito in diritto, la Corte veneta ha quindi accertato in fatto (al p.to 7.1 di pg. 21 della sentenza) la conoscenza dei fatti accaduti durante l’esercizio provvisorio soltanto ‘dopo l’acquisizione della fallita RAGIONE_SOCIALE e durante le operazioni di riordino eseguite da RAGIONE_SOCIALE‘ (ivi). E tale circostanza è indirettamente, ma inequivocabilmente, confermata dalle contestazioni dei due licenziamenti, riguardanti fattispecie disciplinari palesemente differenti, in rispettive date:
a ) 15 febbraio 2017 ( ‘per diffusione di notizie’ integranti ‘contravvenzione al divieto di concorrenza’ , in violazione dell’art. 2557, secondo comma c.c., ‘infedeltà ed insubordinazione verso l’azienda per cui lavora … atto di ingiuria … di grave infedeltà ed insubordinazione nei confronti dell’azienda RAGIONE_SOCIALE‘ : sub A di pg. 9 sentenza), dichiarato legittimo per genericità della contestazione;
b ) 7 aprile 2017 ( sub B di pgg. 9 e 10 sentenza) illegittimo, relativo alla fattispecie illustrata al p.to 2 della superiore parte espositiva.
E ciò evidentemente esclude la consumazione del potere disciplinare esercitato, per la sopravvenuta conoscenza dei fatti contestati, con la seconda lettera di licenziamento ;
il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento agli artt. 18 legge n. 300/1970 e 1345 c.c., quale la valutazione dell’eccezione di tardività dei fatti tenorizzati sub allegato n. 1 della contestazione disciplinare del 24 marzo 2017, ai fini della ritorsività del licenziamento per giusta causa del 7 aprile 2017 (quarto motivo);
esso è inammissibile;
9. sussiste nel caso di specie l’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 ter , quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis , non avendo il ricorrente in cassazione, come invece avrebbe dovuto per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità tra loro (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656).
In ogni caso, non esiste il presupposto di ritorsività del licenziamento, ossia la sua determinazione a causa soltanto di un motivo illecito, ai sensi dell’art. 1345 c.c., tale da costituire l’esclusiva ragione effettiva di recesso, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale: sicché, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini di applicazione della tutela prevista dal novellato testo dell’art. 18, primo comma legge n. 300/1970, richiede il previo accertamento di insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (Cass. 4 aprile 2019, n. 9468; Cass. 7 marzo 2023, n. 6838);
10. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 7, primo e terzo comma, 18 legge n. 300/1970, 69 CCNL 29 luglio 2013 dei lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti RAGIONE_SOCIALE, da 1362 a 1371 e 2119 c.c., per genericità della contestazione disciplinare con la lettera 24 marzo 2017 (sesto motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 7, primo e terzo comma, 18 legge n. 300/1970, 69 CCNL 29 luglio 2013 dei lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti RAGIONE_SOCIALE, per
diversità del fatto materiale (avere inviato per motivi personali l’autista a fare viaggi anche a Siena e Bolzano) contestato nella lettera 24 marzo 2017 e di quanto scritto nell’Allegato 1 ad essa, a base del licenziamento (settimo motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;
è noto che, in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponda all’esigenza di consentire concretamente all’incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga di genericità della contestazione e di violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (Cass. 18 aprile 2018, n. 9590; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30271).
E che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non possa ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un’astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 10 marzo 2010, n. 6091; Cass. 17 luglio 2018, n. 19023). E che, infine, ricorra la violazione del principio di immutabilità della contestazione, se le modificazioni dei fatti contestati si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata; ma non qualora, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, esse non ostino alla difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a
seguito della contestazione dell’addebito (Cass. 26 ottobre 2010, n. 21912; Cass. 29 ottobre 2014, n. 23003; Cass. 9 luglio 2018, n. 17992);
12.1. nel caso di specie, non di ciò si tratta, ma di sostanziale contestazione dell’argomentato accertamento in fatto (al p.to 8 di pg. 22 della sentenza), secondo l’interpretazione della contestazione da parte del giudice di merito, cui esclusivamente essa è riservata, insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente argomentata; neppure essendo stata correttamente censurata la violazione dei canoni interpretativi, meramente enunciata (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 19 aprile 2019, n. 11117).
Sicché, le censure si risolvono in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione;
il ricorrente ha poi dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 2119 c.c., 3 legge n. 604/1966, 18 legge n. 300/1970, 69 CCNL 29 luglio 2013 dei lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti RAGIONE_SOCIALE, per la mancata comparazione degli illeciti accertati con le previsioni disciplinari del CCNL e la conseguente verifica di una disciplina collettiva di maggior favore rispetto a quella legale (ottavo motivo);
14. esso è infondato;
15. la doglianza è generica e comunque la Corte territoriale ha valutato la condotta illecita del lavoratore di estrema gravità, siccome in contrasto con gli interessi dell’azienda e irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, senza neppure che il lavoratore abbia censurato il difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva (così al terz’ultimo capoverso di pg. 24 della sentenza).
Non è stata specificamente prospettata, né tanto meno ricorre una concreta ipotesi di sussunzione della condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa, in applicazione dei principi di diritto in tema di licenziamento disciplinare, secondo cui, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, quarto e quinto comma legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012, il giudice può compiere una tale operazione di interpretazione e sussunzione; posto che essa non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma resta nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo (Cass. 11 aprile 2022, n. 11665; Cass. 28 giugno 2022, n. 20780);
16. il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 3 e 5 legge n. 604/1966, art. 69 CCNL 29 luglio 2013 dei lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti RAGIONE_SOCIALE, 18, quarto comma legge n. 300/1970, per omesso accertamento dell’onere di allegazione e prova della giusta causa (nono motivo);
17. esso è inammissibile;
18. premessa l’inderogabilità, in tema di licenziamento, dell’onere datoriale di provare, a norma dell’art. 5 legge n. 604/1966, la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 29 marzo 2018, n. 7830), la Corte d’appello ha compiuto un accertamento in fatto, congruamente argomentato sulla base delle risultanze istruttorie (p.to 9 da pg. 22 a pg. 24 sentenza), insindacabile in sede di legittimità;
19. il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 18 legge n. 300/1970, per avere la sentenza impugnata posto a base del ragionamento decisorio un elemento acquisito in diverso procedimento (dichiarazioni dell’auti sta COGNOME nel giudizio di NOME nei confronti di NOME, così violando il diritto di difesa del ricorrente (decimo motivo);
20. esso è infondato;
21. il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (Cass. 20 gennaio 2015, n. 840; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25067); sicché, il giudice di merito può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata -in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni -non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la
pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 luglio 2019, n. 19521; Cass. 1 febbraio 2023, n. 2947);
21.1. nel caso di specie, la Corte ha ritualmente ed argomentatamente utilizzato la dichiarazione del teste COGNOME in analogo giudizio R.G. 2126/17 (ultimo capoverso di pg. 23 sentenza), confermata da quella resa come teste nella fase sommaria del giudizio, debitamente riscontrata da estratto dati cronotachigrafici (dal primo capoverso dii pg. 22 al secondo di pg. 23 sentenza);
22. il ricorrente ha infine dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, per scostamento immotivato della sentenza dalle tariffe base nella liquidazione delle spese processuali, in riferimento ai parametri del lo scaglione tariffario compreso tra € 26.000,00 e € 260.000,00, senza indicarne i parametri di riferimento né i passaggi logici ed aritmetici giustificativi (undicesimo motivo); 23. anch’esso è infondato;
24. in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, ‘di regola’, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare “ulteriormente” il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella; mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di
aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla ‘forcella’ di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537). Ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. 13 luglio 2021, n. 19989);
24.1. nel caso di specie, la liquidazione delle spese processuali non è sindacabile in sede di legittimità, avendo la Corte d’appello rispettato i limiti tabellari previsti per una causa, come quella in oggetto, di valore indeterminabile e pertanto ‘di reg ola’ (nel testo previsto dall’art. 5, sesto comma d.m. n. 55/ del 2014, applicabile ratione temporis ) non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00 e addirittura entro lo scaglione fino a € 520.000,00, qualora di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche; avendo essa altresì giustificato la liquidazione nella misura di € 9.261,00 per compensi professionali (pari ai 3/4 della quota intera, in ragione della compensazione di 1/4 operata) ‘in considerazione della particolare complessità della controversia’ (ultimo alinea p.to 15 di pg. 27 della sentenza);
25. la controricorrente a propria volta, in via di ricorso incidentale condizionato, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 51, 53 e 56 legge n. 92/2012,
416 e 418 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato il difetto di specifica censura della società alle argomentazioni del giudice dell’opposizione, a fondamento del rigetto della domanda di legittimità del primo licenziamento, invece esplicitamente contestate in comparsa di costituzione in sede di reclamo (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine all’interpretazione della domanda di legittimità del licenziamento inti mato il 15 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/1970, per non avere la Corte territoriale applicato i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di specificità della prima contestazione disciplinare, non ammettendo i capitoli di prova in proposito dedotti (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 300/1970, 2113 c.c., per erroneo calcolo della retribuzione globale di fatto, per il computo in essa del superminimo individuale, nella disponibilità delle parti, infatti non erogato dal curatore nel periodo di esercizio provvisorio (quarto motivo);
26. essi sono assorbiti dal rigetto del ricorso principale;
27. pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato, assorbito l’incidentale condizionato e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il lavoratore ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del
giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 giugno 2024