Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30535 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1802/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO unitamente all ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici siti in INDIRIZZO, domiciliano
-controricorrenti- avverso la sentenza di Corte d ‘ appello di Ancona n. 269/2023 depositata il 19/07/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 01/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udita il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, rigetto del secondo motivo, assorbimento del terzo motivo di ricorso; udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogatole dal RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ) con provvedimento del 24 marzo 2021, in epoca successiva alla risoluzione anticipata del rapporto fra le parti, comunicata dall’amministrazione con nota del 14 dicembre 2020 per ‘carenza del titolo di studio’ , in relazione alla contestata falsità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni formulate da essa aspirante docente in seno alla domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze circa il possesso RAGIONE_SOCIALEa laurea magistrale in filologia moderna, asseritamente conseguita con voto 110/110 e lode presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che, seppure non fosse del tutto priva di pregio l’argomentazione svolta in ordine alla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 -sul rilievo che il rapporto era già cessato al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare -risultava dirimente l’assoluto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dal momento che la COGNOME non aveva impugnato il primo decreto risolutivo del rapporto e non aveva adeguatamente dedotto quali effetti ulteriormente lesivi fossero da ricondurre al licenziamento, posto che la stessa docente assumeva l’identità fra i due provvedimenti, tanto da invocare il principio del ne bis idem , con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Avverso questa pronuncia NOME COGNOME propone ricorso per cassazione per quattro motivi, cui resistono le amministrazioni indicate in epigrafe con controricorso.
Il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accogliere il ricorso, per la ritenuta fondatezza del primo motivo, relativo al difetto di interesse, con rigetto del secondo motivo ed assorbimento del terzo.
La ricorrente ha depositato memoria.
La causa giunge in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’interpretazione del decreto di risoluzione del rapporto e di quello di licenziamento, in quanto già dalla sola lettura degli atti emergeva l’interesse che invece è stato dichiarato carente.
1.1. Il primo motivo è fondato, non potendosi negare l’interesse RAGIONE_SOCIALEa docente ad impugnare il licenziamento disciplinare, attesa, fra l’altro, la natura sanzionatoria del provvedimento.
Nondimeno, la fondatezza del motivo non conduce di per sé alla cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in adesione ad indirizzo di questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e decidere la causa nel RAGIONE_SOCIALE sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass, Sez. 3, 16/06/2023, n. 17416) , principio applicabile anche all’ipotesi di declaratoria di difetto di interesse che abbia precluso l’esame nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
Nella specie, in disparte l ‘eccezione di ne bis in idem , viene in rilievo una questione di diritto concernente l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 , per il caso in cui l’attivazione del procedimento disciplinare sia successivo alla cessazione del rapporto.
Occorre, dunque, procedere alla disamina degli ulteriori motivi.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la violazione per falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 prel eggi, in quanto, pur ritenendo fondato il rilievo, ne è stato ritenuto precluso l’esame per l’asserito difetto di interesse .
Con il terzo motivo di ricorso si deduce , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -quater del d.lgs. n. 165 del 2001, per asserito assorbimento.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce , ancora ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la violazione del complesso dispositivo costituito dagli artt. 2106 cod. civ. e 7 legge n. 300 del 1970, nonché dagli artt. 55ter e 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui limitano l’esercizio del potere disciplinare in ragione del principio del ne bis in idem .
Per ragioni di pregiudizialità logica occorre esaminare con priorità il quarto motivo, nella parte in cui si censura la violazione del principio del ne bis idem , per essere stato il licenziamento intimato in base agli stessi fatti (asserita mendacità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nella graduatoria per il conferimento RAGIONE_SOCIALEe supplenze) già posti a base RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto, intervenuta in precedenza, con conseguente consumazione del potere disciplinare.
5.1. La censura è infondata, perché il primo decreto non ha natura disciplinare bensì di recesso in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, ai sensi del O.M. n. 60/20, richiamato nel decreto di risoluzione del 14 dicembre 2020, per come indicato in ricorso.
Infatti, l’a rt. 8, comma 9, RAGIONE_SOCIALE‘O.M. n. 60/20 ( Procedure di istituzione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6 -bis e 6-ter, RAGIONE_SOCIALEa legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento RAGIONE_SOCIALEe relative supplenze per il personale docente ed educativo ) prevede: « In caso di esito negativo RAGIONE_SOCIALEa verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’RAGIONE_SOCIALE competente la circostanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEe esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione dei punteggi e RAGIONE_SOCIALEe posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione RAGIONE_SOCIALEe determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000 ».
Nella specie, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla odierna ricorrente in data 18 settembre 2020 per la supplenza relativa all’anno scolastico 2020 -2021 è stato risolto con il richiamato decreto del 14 dicembre 2020 per carenza del titolo di studio, che ha determinato gli effetti previsti dall’art. 8 RAGIONE_SOCIALE‘O.M. n. 60/2020. Pertanto, la disposta risoluzione del rapporto non ha natura disciplinare ma consegue unicamente all’accertata violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in tema di inserimento nella graduatoria ai fini del conferimento RAGIONE_SOCIALEe supplenze, analogamente al caso di nullità del contratto stipulato per vizi RAGIONE_SOCIALEa procedura di reclutamento (vd., ad es., Cass. Sez. L, 27/11/2019, n. 30992, nonché Cass. Sez. L, 16/02/2021, n. 4057).
Quindi, è da escludere in radice la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione del principio del ne bis in idem , anche in base ai parametri sovranazionali (in particolare CEDU, con particolare riferimento alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU in data 4 marzo 2014) per il tramite RAGIONE_SOCIALEa norma interposta ex art. 117 Cost., in quanto non avendo il decreto di risoluzione del dicembre 2020 natura disciplinare e sanzionatoria esso non ha determinato la consumazione RAGIONE_SOCIALE ‘esercizio del potere disciplinare, che quindi è stato legittimamente attivato in conformità alla normativa in materia.
Occorre, a questo punto, esaminare il secondo motivo, che la Corte d’appello ha ritenuto di non poter valutare per effetto RAGIONE_SOCIALEa declinatoria di interesse.
La questione attiene all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, sul rilievo che la sanzione stata applicata quando il rapporto era già cessato (licenziamento disciplinare intimato il 24 marzo 2021, mentre il rapporto era cessato con decreto del 14 dicembre 2020), e, più precisamente, il procedimento disciplinare è stato attivato con la relativa contestazione quando il rapporto era già cessato (precisamente in data 15 gennaio 2021).
La norma in questione, nella versione applicabile ratione temporis modificata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recita: « La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro .».
Secondo l’interpretazione patrocinata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, l’espressione secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro ‘estingue’ il procedimento disciplinare evoca la necessità che il medesimo procedimento sia già stato avviato, richiedendo pertanto la preesistenza del procedimento disciplinare.
In proposito, giova richiamare l’opposta interpretazione espressa da questa Corte -sia pure con riferimento alla pregressa formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma -che si è tradotta nel principio per cui l ‘ art. 55bis , comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 (in base al quale, in caso di sospensione cautelare dal servizio e di infrazione disciplinare di natura e gravità tale da giustificare il licenziamento, l ‘ azione disciplinare nei confronti del dipendente dimessosi deve essere iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei termini di cui allo stesso art. 55bis ) si applica anche quando le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all ‘ avvio del procedimento, sussistendo l ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione ad accertare le responsabilità disciplinari al fine di
impedire che il dipendente possa essere riammesso in servizio, partecipare a successivi concorsi pubblici, o far valere il rapporto di impiego come titolo per il conferimento di incarichi da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. (Cass. Sez. L, 24/08/2016, n. 17307). Il principio, si fonda sulle peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa P.A. rispetto a quello privato, e comporta l’affermazione del «perdurante interesse all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità disciplinare a fini che trascendono il rapporto già cessato, ma che rispondono comunque ai principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità che, per volontà del legislatore costituzionale, devono sempre caratterizzare l ‘ azione RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione». Esso trova necessaria applicazione anche in riferimento alla attuale formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma, modificata proprio nel senso di recepire ulteriormente le finalità pubblicistiche sottese alla permanenza del potere disciplinare in capo all’amministrazione , estendendone l’ambito alle ulteriori ipotesi di cessazione del rapporto, prima ristrette al solo caso RAGIONE_SOCIALEe dimissioni.
Ne consegue che la prevista ultrattività del potere disciplinare -per le infrazioni suscettibili di essere sanzionate con il licenziamento ovvero nel caso di adozione RAGIONE_SOCIALEa sospensione cautelare dal servizio -non è condizionata dall’attivazione del procedimento disciplinare anteriormente alla cessazione del rapporto, fermo restando il rispetto dei termini procedimentali normativamente stabiliti.
6.1. Nella specie, le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione RAGIONE_SOCIALE ‘ instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera sono suscettibili di essere sanzionate con il licenziamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -quater del d.lgs. n. 165 del 2001, espressamente richiamato nell’atto del 24 marzo 2021. Pertanto, in riferimento all’infrazione contestata alla odierna ricorrente, sussisteva il presupposto richiesto dall’art. 55 -bis , comma 9, cit., per legittimare, in termini di doverosità, il perdurante esercizio del potere disciplinare in capo all’amministrazione , non essendo state riproposte le eccezioni relative alla tempestività RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare.
Quanto, infine, al terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in ordine alla proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -quater del d.lgs. n. 165 del 2001, basti considerare che non è prospettabile il vizio denunciato perché non ricorre un caso di omessa pronuncia bensì di assorbimento per effetto RAGIONE_SOCIALEa ritenuta carenza di interesse.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo, respinti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda originariamente proposta da NOME COGNOME per impugnare il licenziamento intimatole in data 24 marzo 2021.
Le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo possono essere compensate fra le parti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione e RAGIONE_SOCIALEa ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel RAGIONE_SOCIALE, rigetta la domanda originariamente proposta da NOME COGNOME per impugnare il licenziamento intimatole in data 24 marzo 2021.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa