Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10049-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/02/2024
CC
NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 260/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2021 R.G.N. 1069/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Milano con la quale è stata accolta la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (da ora, anche, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), volta al conseguimento della declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo – per mancanza della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 – intimato ai menzionati lavoratori in data 12 dicembre 2017;
a sostegno della propria decisione, il giudice del gravame, in risposta ai motivi di doglianza espressi dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha evidenziato che la disciplina di cui alla l. n. 223 del 1991 ha portata generale ed è obbligatoria anche nell’ipotesi della procedura concorsuale che renda impossibile – come nella fattispecie la continuazione dell’attività imprenditoriale, con conseguente obbligatorietà della comunicazione (nel caso specifico non effettuata dal curatore ) di cui all’art. 4, comma 9, della legge in questione;
il predetto giudice ha aggiunto, quanto al dedotto difetto di interesse ad agire dei lavoratori per omessa dimostrazione del pregiudizio in concreto dai medesimi subito a seguito della violazione procedimentale, che la giurisprudenza a sostegno richiamata si riferisce alla valutazione comparativa ai fini della selezione dei lavoratori da porre in mobilità, attinente al vizio sostanziale di cui all’art. 5 della citata legge n. 223 del 1991, «laddove, nella presente controversia, l’accoglimento della dom anda dei lavoratori è motivato da un vizio formale, ovvero da una violazione della procedura che si riverbera sul licenziamento intimato al singolo»;
infine, ha precisato che, avendo il primo giudice applicato la tutela indennitaria di cui all’art. 18, quinto comma, st.lav., andava esclusa la detrazione dell”aliunde perceptum’ ; inoltre, nella quantificazione dell’indennità, erano stati correttamente utilizzati dal predetto giudice i parametri dell’anzianità di servizio, del numero dei dipendenti , delle dimensioni dell’attività economica nonché del comportamento e delle condizioni delle parti;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, affidato a cinque motivi;
i lavoratori menzionati hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 6 febbraio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo, il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 1441 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto non valevole, nell’ipotesi di violazione (puramente formale) della comunicazione ex art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, l’orientamento fondato sulla necessità dell’interesse ad agire in tema di inosservanza dei criteri di scelta, non avendo peraltro avuto alcuna influenza, nel caso in esame, la mancata ricezione della predetta comunicazione, non essendovi criteri di scelta da applicare;
con il secondo motivo – denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 9 e 12, della l. n. 223 del 1991, e 18, comma 7, st.lav., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice abbia, da un lato , ritenuto corretta l’applicazione , nel caso di specie, della citata norma statutaria, quale disposizione sanzionatoria per la violazione commessa, e, dall’altro, non abbia considerato le circostanze del caso concreto, dalle quali emergeva che la comunicazione in questione era superflua perché le OO.SS. e gli Enti preposti ‘non avevano nulla da controllare (con la conseguenza che i lavoratori non hanno subito alcun danno)’, sicché il vizio non poteva incidere sulla validità del licenziamento;
con il terzo motivo – denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto sostanzialmente applicabile il citato art. 5, in materia di criteri di scelta, non considerando che, nel caso di specie, tutti i dipendenti erano stati licenziati contestualmente;
con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, in combinato disposto con l’art. 104 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che la predetta Corte abbia omesso di considerare che il curatore
fallimentare è un pubblico ufficiale che opera sotto il controllo del giudice delegato, sicché i vincoli dell’ordinamento lavoristico non possono travalicare le norme imperative che pongono la procedura concorsuale sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria ‘in ogni suo passo’, pena la lesione del principio dell’autonomia della magistratura costituzionalmente garantita;
con il quinto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18, quinto comma, st.lav. e 2041 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice del reclamo abbia ritenuto corretta la RAGIONE_SOCIALE dell’indennità -con conseguente indebito arricchimento dei lavoratori – in misura di diciotto mensilità, avuto riguardo all”aliunde perceptum’, alla diversa anzianità dei vari dipendenti e al regime di ‘ part-time ‘ del rapporto di lavoro intercorso con due di essi.
Ritenuto che:
il primo motivo è da disattendere, poiché, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata, un problema di interesse ad agire si pone solo in tema di valutazione comparativa per l’individuazione dei lavoratori da destinare alla mobilità per effetto del corretto impiego dei criteri di scelta normativamente previsti; una volta avvenuta l’individuazione dei soggetti destinatari del licenziamento, ciò che rileva , successivamente all’intimazione degli atti espulsivi, è un adempimento formale (ossia la comunicazione ex art. 4, comma 9, ultima parte, della l. n. 223 del 1991), la cui inosservanza, integrante mero vizio procedurale, può esser fatta valere da ciascun lavoratore, non coincidendo l’interesse sottostante, da considerarsi in ‘re ipsa’, con quello richiesto, a monte, con riferimento alla fase procedurale inerente alla valutazione comparativa (cfr., in tema, Cass. 26 settembre 2018, n. 23034, nella parte in cui è affermato, in
motivazione, che anche il singolo lavoratore ha un «interesse ad agire per far valere l ‘ inefficacia del licenziamento per mancato rispetto del termine di cui all ‘ art. 4, comma 9, in quanto tale inadempimento impedisce il corretto esercizio dei poteri di controllo sindacale»);
il secondo motivo è altresì da rigettare, poiché la norma sanzionatoria per la violazione procedurale commessa è prevista all’art. 5, comma 3, della l. n. 223 del 1991, ove è disposto che ‘ In caso di violazione delle procedure richiamate all ‘ articolo 4, comma 12 (…) si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18 ‘; e, tra le procedure richiamate, vi sono ‘ Le comunicazioni di cui al comma 9 ‘;
inoltre, le predette comunicazioni sono obbligatorie anche quando il datore intenda cessare l’attività, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge da ultimo citata (mediante il rinvio al comma 1, il quale a sua volta richiama, tra gli altri, gli artt. 4, commi da 2 a 12, e 5, commi da 1 a 5);
pertanto, dalla violazione in questione discende il danno predeterminato, tra un minimo ed un massimo, dalla legge di settore di cui all’art. 18 st.lav.;
anche il terzo motivo è infondato, poiché il sistema normativo non pone alcuna eccezione all’operatività degli adempimenti formali per l’ipotesi di licenziamento contestuale di tutti i dipendenti, avendo la comunicazione del l’elenco dei lavoratori licenziati anche la finalità di consentire il controllo sindacale sull ‘effettivo coinvolgimento nella procedura dell’intero organico per effetto della cessazione di attività (cfr., sul punto, Cass. 14 dicembre 2016, n. 25737, ove è affermato che «In ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività d ‘ impresa, seppure il datore di lavoro non è tenuto a specificare i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, le
comunicazioni di cui all ‘ art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 devono comunque contenere (…) l’elenco dei lavoratori licenziati, al fine di consentire il controllo sindacale sulla corrispondenza all’intenzione emergente dalla comunicazion e iniziale circa il coinvolgimento dell’intero organico nella chiusura dell’insediamento produttivo »; v., altresì, in tema, Cass. 14 ottobre 2019, n. 25807, ove è affermato che «In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall ‘ art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, per l ‘ invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, ha carattere cogente e perentorio e la sua violazione determina l ‘ invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione, atteso che detta comunicazione è finalizzata a consentire alle OO.SS. – e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori -il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell ‘ operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo ‘ spatium deliberandi ‘ riservato al lavoratore per l ‘ impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all ‘ art. 6 della l. n. 604 del 1966»);
il quarto motivo è ancora da rigettare, già sol perché postula, non plausibilmente, che l’autorizzazione del giudice delegato al compimento di determinati atti del curatore prevalga in ogni caso sul previsto controllo, altresì giudiziale, circa la legittimità degli atti in questione, sull’implicito e non dimostrato presupposto della inevitabile ed aprioristica correttezza di qualsiasi operato del fallimento;
l’ultimo motivo è infine da disattendere, poiché, pur lamentandosi, con esso, la mancata applicazione del principio di detrazione dell ” aliunde perceptum ‘ -l’operatività del quale, nel caso di specie, è stata, del resto, correttamente esclusa dal giudice del gravame (e v., al riguardo, Cass. 6/08/2020, n. 16786) – si censura, sostanzialmente, l’esito della operata quantificazione (ritenuta iniqua), la quale, tuttavia, concernendo una valutazione di fatto, sfugge, ai sensi dell ‘ attuale versione dell’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., al sindacato in sede di legittimità (cfr., pur in tema di indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, Cass. 17/03/2014, n. 6122, ove è affermato che «la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dall’ art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 – che richiama i criteri indicati dall ‘ art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria»);
segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 15.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio