Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto:
Sanzioni amministrative – Violazioni codice della strada – NCC
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30727/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ avvocato NOME COGNOME del foro di Venezia e dall’avvocato NOME COGNOME del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ultimo difensore;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME della Civica Avvocatura e dall’avvocato NOME COGNOME del foro di Roma, con procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ultimo difensore;
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1607/2019, depositata in data 11 luglio 2019 e notificata a mezzo pec il 16 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proponevano opposizione innanzi al Giudice di Pace di Venezia avverso quattro ordinanzeingiunzione n. 7128 del 2011, n. 9652 del 2011, n. 12260 del 2011 e n. 12310 del 2011 e dei rispettivi prodromici verbali di accertamento e contestazione elevati dalla Polizia Municipale di Venezia per la violazione dell’art. 5, comma 1 e 2 del Regolamento di circolazione acquea, dell’art. 5, commi 3 -5 dell’ordinanza Dirigenziale n. 310/2006 e s.m.i., e dell’art. 15, comma 4 del Regolamento comunale di attuazione della legge Regione Veneto n. 63 del 1993, per essere transitato con proprio motoscafo in Canal Grande, utilizzando il pontile di Hotel e in Rio Sant’Andrea , ormeggiando il mezzo a riva o nel pontile d’approdo, nonché in Canal Grande di Murano e in Rio dei Mercanti in orari non consentiti;
il Giudice di Pace di Venezia, con sentenza n. 1334/2017, accoglieva l’opposizione e per l’effetto annullava le ordinanze ingiunzione ed i prodromici verbali di accertamento, con compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo la illegittimità del Regolamento comunale di circolazione acquea e dell’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, in quanto valutati come configuranti non una mera comunicazione, ma piuttosto quale previsione di una necessaria autorizzazione che precluderebbe la libertà di transito;
– in virtù di gravame interposto dal Comune di Venezia, il Tribunale di Venezia, nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME, che proponevano anche appello incidentale, con sentenza n. 1607 del 2019, accoglieva l’appello principale e per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, confermava le ordinanze -ingiunzione ed i relativi verbali di accertamento, rigettato l’appello incidentale.
A sostegno della decisione adottata il Tribunale di Venezia riteneva non condivisibile il ragionamento del Giudice di pace rilevando che erroneamente aveva confuso le contestazioni sulla base di due previsioni normative differenti, l’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, istitutiva della ZTL nei rii e nei canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, ed il Regolamento per l’accesso al territorio del Comune di Venezia, in attuazione dell’art. 5 bis legge n. 21 del 1992 che atteneva all’accesso nella città, giungendo alla conclusione che le limitazioni per gli NCC titolati da altri Comuni non operavano alcuna discriminazione, ma piuttosto tenevano conto dell’esigenza di disciplinare e regolamentare la circolazione acquea nelle zone a traffico limitato per salvaguardare l’ecosistema lagunare e la sicurezza pubblica. In tal senso vengono richiamati i precedenti della giurisprudenza amministrativa di Tar e Consiglio di Stato.
Né riteneva rilevante la segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE indirizzata al Comune di Venezia secondo cui siffatta disciplina aveva creato una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni non funzionale né proporzionale rispetto alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione, per avere il Comune adottato ulteriori misure di contingentamento del numero di titoli abilitativi;
la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza sulla base di quattro motivi, cui ha resistito Comune di Venezia con controricorso;
avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c., con deposito da parte di entrambe le parti di memorie illustrative, all’esito della camera di consiglio del 17 aprile 2023, la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Cassazione a Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza n. 6781/2022 ;
fissata nuovamente adunanza camerale, le parti in prossimità della stessa le parti hanno curato il deposito di ulteriori memorie.
Atteso che:
-con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 3, 16, 41, 97, 117, comma 2 lett. e) ed m) Cost.; violazione delle disposizioni disciplinanti la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (Parte III Titolo IV) e della concorrenza (Parte III Titolo VII) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, tra i quali gli artt. 4, 49, 91, 96, 101 e 102 T.F.U.E., Reg. 2454/1992, Reg. 12/1998, Reg. 1073/2009; violazione degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Falsa applicazione dell’art. 5, commi 3 e 5 dell’Ordinanza n. 310/2006 e s.m.i. del Comune di Venezia; falsa applicazione del Regolamento del Comune di Venezia per la pretesa attuazione dell’art. 5 bis legge n. 21/1992; falsa applicazione dell’Ordinanza del Comune di Venezia n. 274/2015.
Ad avviso della ricorrente il Giudice di appello avrebbe travisato le argomentazioni del giudice amministrativo relativamente alla Ordinanza n. 310/2006, peraltro impugnata dai titolati dello stesso Comune di Venezia, e per avere appuntato il proprio
convincimento sul Regolamento comunale in asserita attuazione dell’art. 5 bis legge n. 21/1992. Di converso, la vera questione atteneva alla previsione di imporre a NCC titolato da altro Comune di gronda lagunare, laddove debba svolgere servizio in acque ricadenti nel territorio del Comune di Venezia, l’obbligo di una preventiva comunicazione, previo pagamento di un ‘balzello’ (altrimenti non sarebbe stata in grado di perfezionare il procedimento), oltretutto per utilizzare soltanto pochi pontili dedicati situati in posizione periferica (Isola di Sant’Elena). Prosegue poi la censura nel rappresentare un quadro della normativa e la propria posizione di società autorizzata dal Comune di San Stino di Livenza. Inoltre, il Giudice dell’impugnazione non avrebbe tenuto in debito conto la segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’atto si concluda con l’espressa riserva di esercitare i poteri di cui all’art. 21 bis in caso di mancata conformazione da parte del Comune di Venezia. Vengono dalla ricorrente confutate le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato richiamate nella decisione.
Insiste nell’affermazione che l’attività svolta dalla ricorrente non realizza alcuna forma di abusivismo per essere a ciò stata autorizzata dal Comune di San Stino di Livenza.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento del Comune di Venezia in attuazione alla legge regionale del Veneto n. 63 del 1993 dell’Ordinanza n. 310/2006 e s.m.i. del Comune di Venezia e dell’ordinanza del Comune di Venezia n. 77/2011. La violazione degli artt. 3, 16, 41, 97, 117, comma 2 lett. e) ed m) Cost.; violazione delle disposizioni disciplinanti la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (Parte III Titolo IV) e della concorrenza (Parte III Titolo VII) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, tra i quali gli artt. 4, 49, 91, 96, 101 e 102 T.F.U.E.,
Reg. 2454/1992, Reg. 12/1998, Reg. 1073/2009; violazione degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
Ad avviso dei ricorrenti la sentenza andrebbe cassata anche nella parte in cui avrebbe considerato legittimo confinare la possibilità di effettuare attività di imbarco e sbarco soltanto in alcuni pontili posti nella periferia della Città Antica, non ponendosi ragioni di sicurezza, argomento che viene ritenuto fuori fuoco.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2 del Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia; la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.; la falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c.; la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per travisamento dei fatti.
In particolare, viene denunciata la erronea sovrapposizione dei termini di ‘riva’ e di ‘pontile d’approdo’, con conseguente vaghezza ed indeterminatezza di quanto contestato con l’ordinanza ed il relativo verbale n. 49521/2011, perlomeno quanto al luogo di accertamento della violazione.
In via pregiudiziale osserva il Collegio che i primi due motivi di ricorso -diversamente da quanto dedotto dal Comune controricorrente -non possono essere ritenuti inammissibili per genericità.
Infatti, dal tenore dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità è possibile desumere, seppure in modo succinto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., la progressione degli accadimenti processuali rilevanti che si sono succeduti nei gradi di merito del giudizio. Inoltre, i passaggi salienti della decisione impugnata risultano sviluppati nei due motivi di ricorso articolati. Né può ritenersi che siano state introdotte dalla ricorrente nuove questioni: non quella afferente all’asserita sospensione dell’entrata in vigore dell’art. 5 bis legge n. 21/1992, che -come ammesso dallo stesso Comune
contro
ricorrente -non rientra nelle contestazioni di cui alle ordinanze ingiunzione de quibus ; al pari dell’inquadramento della fattispecie, che è rimessa al potere-dovere di qualificazione del giudice di merito, e il mutamento della prospettazione giuridica, avente lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità; su di esso si forma il giudicato solo se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione (Cass. n. 12129 del 2023).
Tanto chiarito, l e prime tre censure vanno trattate unitariamente per la evidente connessione argomentativa che le avvince e sono fondate.
Le sanzioni di cui si discute sono state irrogate per la violazione, da parte di titolari di licenza NCC, delle disposizioni comunali sull’istituzione della zona a traffico limitato, di cui le disposizioni della legge quadro n. 21/1992 prevedevano l’emanazione già nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.l. 207/2008, che nella fattispecie erano state emanate già nel 2006 ed erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia della riforma del 2008.
La questione è identica ad altre già decise da questa Corte ( ex plurimis, ord. n. 29275 del 2023). Si tratta, infatti, di un contenzioso che ha visto contrapposti il Comune di Venezia e i titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciati da altri Comuni della gronda lagunare.
Nell’ordinanza sopra citata si legge che, sul piano normativo, la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (‘Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea’), attribuisce rispettivamente alle Regioni (art. 4) e ai Comuni (art. 5) competenze in materia di servizio di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e, in particolare, prevede che i Comuni, nel redigere i relativi regolamenti, si attengano ai principî stabiliti dalle Regioni. La conseguente legge Regione
Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, in accordo con la legge n. 21 del 1992, disciplina gli aspetti essenziali e le modalità di esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e fissa la disciplina delle necessarie licenze. La potestà normativa comunale -che si colloca entro i binari delle disposizioni statali e regionali -non deve oltrepassare il limite della mera regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente. In altri termini, la potestà normativa comunale, che ha natura residuale, deve svolgersi in consonanza con quella regionale che, a sua volta, si armonizza con la potestà normativa di cui è titolare in via esclusiva lo Stato.
Così tracciate le coordinate delle competenze comunali, venendo al caso di specie, sono viziate le disposizioni (come la determina dirigenziale n. 310 del 2006) che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), prevedono una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ZTL istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal Comune di Venezia o di operatori autorizzati da altri Comuni della c.d. gronda lagnare. Infatti, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque della ZTL cittadina.
Il Comune nel controricorso (v. pag. 24) valorizza che l’ordinanza dirigenziale che ha posto i limiti all’ingresso nella zona ZTL sia stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 824/2008, che ha evidenziato come i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati siano ‘espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti sul valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza’. In linea generale l’affermazione deve essere sicuramente recepita, ma
non è decisiva al fine di ritenere la legittimità della specifica previsione dell’art. 5, comma 3 dell’ordinanza n. 310/2006 di cui si discute, la quale, per il numero di ore assai ristretto (5 su 24) nelle quali consente l’accesso al Canal Grande di Venezia, si risolve in un divieto di transito, limitato ai soggetti titolari di licenze NCC rilasciate da altri Comuni. Sotto questo profilo, la previsione non costituisce attuazione dell’art.11, comma 1 legge n. 21/1992, che consente di condizionare l’esercizio della facoltà di transito ai titolari di licenza NCC, ma non di escluderla.
La previsione non trova giustificazione neppure nell’art. 12 legge Regione Veneto n. 63/1993, che in nessuna delle sue disposizioni consente di distinguere la circolazione all’interno delle acque del comune di Venezia dei servizi di trasporto non di linea in relazione al Comune di rilascio dell’autorizzazione. Infatti, l’art. 12, comma 5 legge Regione Veneto n. 63/1993 dispone ‘ il numero complessivo delle licenze di RAGIONE_SOCIALE rilasciate e il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tenere conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l’intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore’ ; in questo modo la disposizione indica in quali termini il Comune debba considerare gli effetti del moto ondoso nella regolamentazione del trasporto non di linea, e cioè in fase di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di trasporto non di linea e in fase di disciplina del traffico, ma non al fine di distinguere il transito dei soggetti già autorizzati sulla base della loro provenienza.
Secondo il suo stesso preambolo, l’ordinanza n. 310/20026 ha inteso perseguire sia la finalità di salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale di Venezia, sia la finalità di limitare il traffico acqueo ai titolari di licenze NCC rilasciate da altro
Comune per attuare la finalità di cui all’art. 12, comma 5 legge regionale n. 63/1993 che non consentivano tale limitazione. Ne consegue che la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il Comune di Venezia introduce limitazioni all’accesso alla ZTL per i natanti titolati da altri Comuni in vista della tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea, quale l’esigenza di ridurre il moto ondoso nella città, in funzione della salvaguardia dell’assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumentale della laguna di Venezia e realizzando il suddetto fine limitando le restrizioni all’ingresso solo ai titolari di licenza NCC rilasciata da Comuni diversi da quello di Venezia. In tal modo l’Amministrazione ha posto una limitazione non consentita dalla legge attributiva del relativo potere. Quindi, si deve concludere che l’art. 5, comma 3 dell’ordinanza dirigenziale 310/2006 è viziato quantomeno da eccesso di potere e che, ricorrendo per questo i presupposti per disapplicare tale disposizione, esattamente il giudice di primo grado ha escluso l’integrazione degli illeciti contestati.
Nella ordinanza sopra citata si è anche posto in evidenza, da una diversa angolazione giuridica, che è persuasiva l’allegazione dei controricorrenti circa l’intervento dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha segnalato (ai sensi dell’art. 21, legge n. 287 del 1990) ‘distorsioni concorrenziali’ indotte dall’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006, che creano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni. Al riguardo è sufficiente richiamare Cass., Sez. Un., n. 17541 del 2023 (pagg. 24 e 25) che, a proposito della normativa statale, alla quale le disposizioni (regionali e) comunali debbono attenersi, constata che «l’esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 -in considerazione sia di
problematiche relative al rapporto tra i servizi di RAGIONE_SOCIALE e di noleggio con conducente (va ricordato che in origine gli obblighi di servizio pubblico discendevano solo per il servizio di RAGIONE_SOCIALE, i quali risultano disciplinati dalle leggi regionali, ai cui criteri devono attenersi i Comuni nel regolamentarne l’esercizio, enti ai quali sono delegate le funzioni amministrative), sia per l’esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità -ha caratterizzato le ultime legislature, a ciò stimolate anche dagli interventi delle RAGIONE_SOCIALE indipendenti di settore, quali l’RAGIONE_SOCIALE (che ha inviato al Governo ed al Parlamento il 21 maggio 2015 un atto di segnalazione sulla rilevanza economicoregolatoria dell’autotrasporto di persone non di linea) e l’RAGIONE_SOCIALE), intervenuta più volte proprio sul tema della riforma della disciplina del settore RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (da ultimo, il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo in cui si sottolinea che il settore dalla mobilità non di linea – RAGIONE_SOCIALE e NCC – richiede una riforma complessiva, in quanto è ancora regolato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, oramai non più al passo con l’evoluzione del mercato)».
Le medesime ragioni valgono in relazione alla limitazione all’utilizzo dei pontili dovendo i titolari di licenza rilasciata da altro comune utilizzare gli appositi approdi allestiti per le operazioni di sbarco e di imbarco di cui all’art. 15, quarto comma, del regolamento comunale in attuazione della legge regionale n. 63 del 1993;
con il quarto ed ultimo motivo viene dedotta ex art. 360, comma 1 n. 1 e n. 3 c.p.c. la illegittimità e la falsa applicazione
dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 , quale conseguenza della fondatezza della seconda e della terza censura di ricorso.
La censura è superata dall’accoglimento dei primi tre motivi, vertendo su questione accessoria.
In conclusione, per le ragioni esposte la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente nel merito con l ‘annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Si giustifica la compensazione dell’intero giudizio comprese quelle relative al giudizio di legittimità, in considerazione della novità delle questioni e della pronuncia delle Sezioni Unite sopravvenuta nel corso del presente giudizio.
P . Q . M .
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
dichiara interamente compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda