Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30110 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12626/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di FIRENZE n. 792/2020 depositata il 15/04/2020.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Siena, la RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione al monitorio che le ingiungeva di pagare alla società di leasing la somma di oltre settecentomila euro ( € 781.657,42 ), oltre interessi di mora e di consegnare l’immobile , ad uso produttivo oggetto del contratto di locazione finanziaria in favore della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Siena, nel contraddittorio delle parti, e ritenuto inammissibile l’intervento volontario del la RAGIONE_SOCIALE, garante della RAGIONE_SOCIALE, ravvisato nel contratto intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE un contratto autonomo di garanzia, rigettava l’opposizione al monitorio.
La sentenza era impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Firenze, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ritenuto ammissibile l’intervento del fallimento RAGIONE_SOCIALE, proposto con appello incidentale, con sentenza n. 792 del 15/04/2020, dichiarava liberata dalla garanzia la società appellante e revocava il decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Resistono con separati controricorso la RAGIONE_SOCIALE e la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 15/06/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte d’appello ha errato nel qualificare quale fideiussione, e non come contratto autonomo di garanzia, il contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 10/05/2010 a ga ranzia dell’inadempimento da parte dell’u tilizzatrice RAGIONE_SOCIALE, del contratto di locazione finanziaria n. NUMERO_DOCUMENTO.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente non individua alcuna norma di diritto sostanziale o processuale violata dalla sentenza della Corte d’appello, limitandosi a una mera e diversa valutazione delle pattuizioni intercorse tra le parti, senza neppure riportare, nello specifico, il testo del contratto in data 10/05/2010 o, quantomeno, le sue clausole di maggiore rilevanza ai fini della decisione, limitandosi a estrapolarne brevi brani.
Il motivo si sostanzia in una critica apodittica della sentenza d’appello, della quale vengono riportati ampi stralci, con richiamo anche a passi della sentenza di primo grado, nonché in una sequela di massime di giurisprudenza, anche di merito, in punto di esclusione dell’applicabilità del disposto dell’art. 1944 cod. civ., ma non risulta individuato e specificamente in concreto censurato alcun effettivo errore di giudizio o falsa applicazione delle norme di diritto, restandosi nell’ambito di una contestazione del tutto generica e apodittica della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione de ll’art. 1956 c od. civ., in riferimento a ll’art. 360 , primo comma n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto nella specie applicabile l’art. 1956 cod. civ. , qualificando il rapporto in termini di contratto di leasing, e comunque di locazione
finanziaria, e non già di apertura o concessione di credito in favore della RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è infondato.
Diversamente dal giudice di prime cure, che ha qualificato il contratto de quo quale contratto autonomo di garanzia, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto il contratto rientrare pienamente nel tipo codicistico della fideiussione.
Orbene, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in ordine alla piena applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. in relazione a contratti di locazione o anche di leasing, individuando nel comportamento della RAGIONE_SOCIALE consistito nell’avere consentito alla RAGIONE_SOCIALE di rendersi inadempiente nel corso di diversi anni al pagamento di oltre cinquanta canoni di locazione (si vedano le pag. 14 e seguenti della sentenza d’appello) , senza avvertire in alcun modo la garante RAGIONE_SOCIALE, i presupposti per l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ. (sul punto v. Cass. n. 4458 del 02/03/2005 Rv. 580957 -01 e Cass. n. 3525 del 13/02/2009 Rv. 606764 -01).
La ricorrente ha depositato due controricorsi, in replica ai controricorsi del fallimento RAGIONE_SOCIALE e di quello della RAGIONE_SOCIALE
I due detti atti non sono ammissibili, posto che sia la RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE non hanno proposto ricorso incidentale e nei loro controricorsi esse si sono limitate a chiedere il rigetto del ricorso principale, cosicché nessuna ulteriore attività difensiva era necessaria da parte della RAGIONE_SOCIALE
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 15.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di