Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19113/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, in INDIRIZZO, presso il suo studio (pec:EMAIL);
– ricorrenti – contro
Oggetto: Fideiussione –
Opposizione a d.i. –
Riattivazione procedimento
notificatorio
–
Estinzione
fideiussione.
CC 6.11.2024
Ric. n. 19113NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del secondo in ROMA, alla INDIRIZZO preso lo studio del secondo (pec: EMAIL e EMAIL);
–
controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 3564/2022 pubblicata il 25/05/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
NOME COGNOME proponeva dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6433/2013, emesso dallo stesso Tribunale con cui veniva ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, e ai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME di pagare alla (allora) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 556.954,73.
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione , con sentenza n. 8205/2017, dichiarava inammissibile l’opposizione ;
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, viceversa, ha accolto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, revocando il
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decreto ingiuntivo e, compensando tra le parti le spese del giudizio;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; ha resistito con controricorso NOME COGNOME; la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. coopRAGIONE_SOCIALE) non ha ritenuto, sebbene intimata, di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 c.p.c.;
hanno depositato memoria le ricorrenti e la controricorrente.
Considerato che
con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 641 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ‘ ; in particolare, assumono che la Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato alla NOME AVV_NOTAIO il 3/5/2013; conseguentemente l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta con atto da notificarsi entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dall’art. 641 c.p.c . e quindi, entro il 12/0 6/2013; l’atto di opposizione è invece stato notificato il 15/07/2013 (la richiesta è del 13/07/2013); sebbene le ricorrenti diano atto che un tentativo di notifica era stato eseguito dalla COGNOME il 12/0 6/2013 all’indirizzo dove gli avvocati difensori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spa avevano in precedenza (fino al 16/04/2013) il loro studio in INDIRIZZO, detto tentativo era quindi stato eseguito circa due mesi dopo il trasferimento RAGIONE_SOCIALEo studio (di cui peraltro era stata data tempestiva comunicazione al RAGIONE_SOCIALE);
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a parere RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere implicitamente che: 1 ) il termine previsto dall’art. 641 c.p.c. ha natura decadenziale e non prescrizionale, con la conseguenza che sarebbe sufficiente porre in essere, entro il detto termine, solo ‘il primo atto’ RAGIONE_SOCIALE‘attività cui il termine medesimo si riferisce e quindi solo la richiesta RAGIONE_SOCIALEa notificazione, anche alla luce del principio del ‘doppio termine’ per notificante e destinatario; 2) il procedimento notificatorio era stato riattivato prontamente e speditamente in data 13/07/2013, dal momento in cui era stato restituito l’atto di opposizione senza efficace raggiungimento del destinatario, sebbene tra il tentativo di notifica che aveva avuto esito negativo e quello ‘positivo’ (ma tardivo) fosse trascorso esattamente un mese, quindi un lasso di tempo tutt’altro che pronto o ragionevole secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità anche a Sezioni Unite;
contestano altresì l’ impianto decisionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata basato su un presunto ‘fatto notorio’ e cioè che la restituzione RAGIONE_SOCIALE atti dagli ufficiali giudiziari fosse avvenuta in un lasso di tempo di circa venti giorni e da quanto ‘riferito’ dalla opponente di aver acquisito la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto in data 10/07/2013 che, lungi dal rappresentare secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE la prova incontrovertibile e rigorosa del fatto che la difesa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME si fosse immediatamente attivata per ritentare la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe, al contrario, indice RAGIONE_SOCIALEa non immediata riattivazione del procedimento notificatorio; richiamano in proposito la pronuncia a Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione 24/07/2009, n. 17352 sull’onere gravante sul notificante rispetto al compimento RAGIONE_SOCIALEe apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione in merito al cambiamento di indirizzo di studio dei procuratori di parte opposta e concludono per ritenere il lasso di tempo considerato come assolutamente inverosimile;
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2. con il secondo motivo, lamentano la ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cpc. Contraddittorietà nella motivazione. ‘ ; nello specifico la Corte d’ appello, in aperta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1956 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, avrebbe del tutto omesso di accertare e dichiarare ed ancor prima adeguatamente considerare, il testo RAGIONE_SOCIALEa fidejussione prestata dalla COGNOME così erroneamente applicando e/o violando il disposto di cui all’art. 1956 c.c. ; assumono inoltre che in realtà la banca non aveva concesso alla RAGIONE_SOCIALE alcun ulteriore credito, ma aveva semplicemente ristrutturato l’esposizione maturata nel corso del tempo, acquisendo le ulteriori garanzie, tra le quali l’ipoteca volontaria rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE;
sottolineano che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere liberata la COGNOME dall’obbligazione affermando in proposito che l’appellante aveva dedotto «In subordine» l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 c.c. «dato che nel 2011 si era evidenziata una maggiore difficoltà di recupero del credito bancario nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME che aveva comportato la revoca RAGIONE_SOCIALEa precedente apertura di credito e la concessione di un nuovo fido a fronte del rilascio di ben più importanti garanzie»; la coniuge garante COGNOME aveva «riferito» di aver instaurato n ell’anno 2008 un procedimento di separazione personale con il marito NOME COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e che la RAGIONE_SOCIALE aveva fornito sulla situazione debitoria notizie aggiornate solo fino al 30.6.2010 e che, in presenza di indici di una situazione patrimoniale difficile, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto concedere nuove linee di credito e il fideiussore doveva ritenersi liberato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 c.c.;
a parere RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, la sentenza impugnata si sarebbe contraddetta sul punto, avendo affermato da un lato ‘con la fideiussione del 2005 la COGNOME si era vincolata a garantire tutte le obbligazioni verso la banca di qualsiasi natura e quindi in astratto è ricompresa anche l’apertura di crediti RAGIONE_SOCIALE‘anno 2011’ (pag.7
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paragrafo n. 8) e, nel contempo, affermando che la banca aveva messo «a disposizione un’ulteriore somma di € 550.000,00 proprio al fine di consentire al debitore di ripianare il corrispondente saldo debitore del conto corrente» e che in ragione di ciò, la stessa RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto mettere a conoscenza la COGNOME di tale situazione dato che la predetta aveva prestato fideiussione diversi anni prima, «non aveva un ruolo nell’attività RAGIONE_SOCIALEa società del marito dal quale si era successivamente separata, non aveva contezza del mutamento RAGIONE_SOCIALEa situazione patrimoniale», e infine affermato che la banca aveva fornito notizie aggiornate sino al 30.06.2010 come da richieste RAGIONE_SOCIALEa COGNOME (pag. 7, paragrafo 7, terzo capoverso); infine, non essendosi avveduta del fatto che la garante fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa situazione patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, atteso che la RAGIONE_SOCIALE ricopriva la carica di amministratore nella società RAGIONE_SOCIALE – che aveva prestato fidejussione in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE;
3. il primo motivo è infondato;
secondo quanto chiarito da tempo da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso RAGIONE_SOCIALE‘esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Sez. U., 15/07/2016 n. 14594);
come si vede, al riguardo, la sentenza qui impugnata, con valutazioni di merito, incensurabili nella odierna sede di legittimità, in linea con il sopra richiamato orientamento ha affermato : «[…] Nella fattispecie in esame si osserva che, se è vero che il cambiamento di domicilio era avvenuto già in data 16.4.2013, è anche vero che il giorno successivo il decreto ingiuntivo era stato passato per la notifica, ma non recava alcun riferimento al nuovo
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indirizzo e l’unico riferimento era quello contenuto nel ricorso monitorio che riportava ovviamente l’indirizzo precedente » e che «il medesimo indirizzo precedente risultava anche dal retro RAGIONE_SOCIALEa busta RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c. », concludendo la Corte d’appello nel ritenere che «effettivamente tutte le indicazioni processuali orientavano verso l’indirizzo precedente ed erano relativamente recenti, dato che anche il ricorso monitorio era datato 30.1.2013. Può quindi ritenersi scusabile la condotta del notificante e ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio» (pag.5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
q uanto all’aspetto RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa riattivazione la Corte romana, pur premettendo che, nella specie, il procedimento di notificazione era stato riattivato un data 13/7/2013, ossia un mese dopo il primo tentativo e non dopo venti giorni, la riattivazione doveva ritenersi intervenuta in un lasso di tempo ragionevole, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso concreto: per un verso, il fatto notorio che la restituzione RAGIONE_SOCIALE atti dagli ufficiali giudiziari agli avvocati richiedenti era avvenuta decorso un lasso temporale di circa venti giorni dall’esperimento RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE stessi, specie in casi di pluralità di destinatari, come nel caso in oggetto ; per l’altro verso, che la disponibilità materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto di opposizione era avvenuta in data 10/7/2013, e che la parte aveva ripreso l’attività notificatoria in data 12/7/2013, a neanche due giorni dal ritiro RAGIONE_SOCIALE‘atto, dopo il primo tentativo di notifica;
infine, la c orte d’appello ha posto in rilievo che sebbene non vi fosse « prova certa RAGIONE_SOCIALEa disponibilità materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto in data 10.7.2013>>, debba <>, sottolineando che <>, pervenendo quindi a concludere come possa a tale stregua <<ragionevolmente ricavarsi che, stante la complessità del procedimento notificatorio, i tempi di restituzione si siano dilatati in misura tale da non consentire la riattivazione entro il termine dimidiato di venti giorni, ma abbiano comportato il trascorrere di ulteriori dieci giorni» (pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
orbene, le doglianze mosse da parte ricorrente non scalfiscono l'adeguata motivazione resa dalla Corte territoriale;
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile;
la ricorrente lungi dal lamentare un vizio di violazione di legge, sembra voler sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal Giudice d'appello secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE'omesso e same di fatti decisivi controversi tra le parti, essendo la doglianza di contraddittorietà diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE'art. 360 n. 5 c.p.c., bensì la congruità del complessivo risultato RAGIONE_SOCIALEa valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico -giuridica unicamente rilevanti in questa sede (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
giova rammentare che il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione RAGIONE_SOCIALEa propria responsabilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 1956 cod.civ, deve provare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole
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RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE'intervenuto peggioramento RAGIONE_SOCIALEe sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno rammentare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza RAGIONE_SOCIALEe difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (cfr., di recente, Cass. 17/07/2023 n.20713; e ancora, Cass. 13/03/2024 n. 6685);
ebbene, la c orte d'appello ha ritenuto ben dimostrati i rapporti tra creditore e debitore principale e tra debitore principale e fideiussore, soprattutto allorché si consideri che, quanto a questi ultimi, coniugi, risultava instaurato nell'anno 2008 il procedimento di separazione personale;
nello specifico la corte di merito ha ritenuto che «la nozione di concessione di ulteriore credito» comprendesse «non solo l'instaurazione di nuovi rapporti obbligatori ma anche le modalità di gestione di un rapporto già instaurato col terzo (Cass. n. 21730/2010)» e che «il contratto di apertura di credito ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 1842 c.c. obbliga a tenere a disposizione RAGIONE_SOCIALE'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, risolvendosi quindi in una forma di finanziamento» (pag. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); difatti, nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE aveva messo a disposizione un'ulteriore somma di € 550.000,00 proprio al fine di consentire al debitore di ripianare il corrispondente saldo debitore del conto corrente, da considerare come «indice del peggioramento RAGIONE_SOCIALEa situazione economica del debitore e RAGIONE_SOCIALEa relativa consapevolezza in capo alla banca che avrebbe dovuto mettere a conoscenza la COGNOME di tale situazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 1956 c.c., dato che l'appellante aveva prestato fideiussione diversi anni prima e, non avendo un ruolo nell 'attività RAGIONE_SOCIALEa società del marito dal quale si era successivamente separata, non aveva contezza del mutamento RAGIONE_SOCIALEa situazione patrimoniale» (pag. 8 e 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
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la Corte d'appello ha considerato, infine, la circostanza del successivo fallimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, intervenuto ad appena un anno di distanza dalla cessazione RAGIONE_SOCIALE'apertura di credito , come ulteriore indice del grave degrado RAGIONE_SOCIALEa situazione patrimoniale in cui versava la società, escludendo che emergessero elementi tali da far ritenere che la COGNOME fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa criticità RAGIONE_SOCIALEe condizioni patrimoniali, essendo documentate le circostanze relative alla separazione personale e alle richieste di informazioni patrimoniali alla banca;
neppure può essere valorizzato quanto lamentato nella memoria illustrativa dalle ricorrenti, non avendo, con essa, offerto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure ragioni di dissenso, essendosi limitate ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni RAGIONE_SOCIALEa prospettata inammissibilità;
All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione