Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17942/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in BERGAMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 426/2021 depositata il 08/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
-Il Banco Popolare società cooperativa (già Credito Bergamasco s.p.a.) con decreto nr 904/2015, ingiungeva ai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME quali garanti della fallita COGNOME RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE, per fideiussione omnibus rilasciata sino alla concorrenza di € 1.400,000,00 in data 28.12.2005, e per fideiussione specifica rilasciata sino alla concorrenza di € 50.000,00, di pagare immediatamente in via solidale l’importo di € 650.000,00, quale esposizione della fideiussione ominibus , ed € 40.000,00 quale esposizione garantita da fideiussione specifica.
– Avverso tale decreto i fideiussori proponevano opposizione avanti il Tribunale di Bergamo, il quale con sentenza nr 16/2018 la rigettava.
– Avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva appello avanti alla Corte di appello di Brescia la quale con sentenza nr 426/2021 la rigettava.
Il giudice del gravame rilevava che la sola questione che doveva essere affrontata in sede di appello era quella relativa alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura ex art. 1956 c.c.
Riteneva al riguardo l’inoperatività nella fattispecie dell’art. 1956 c.c. in mancanza dei suoi presupposti osservando che NOME COGNOME il quale assumeva in sé la posizione di garante ed al contempo di socio e di amministratore della società debitrice principale, aveva rilasciato una dichiarazione espressa di accettazione per ben 11 volte alla concessione del credito perdendo perciò la facoltà di agire per la liberazione dalla garanzia.
Rilevava inoltre che quand’anche fosse stato vero che l’appellante non era il vero dominus dell’azienda, gestita dalla nipote, non per questo avrebbe potuto sottrarsi all’obbligazione fideiussoria contestando l’argomento espresso in sentenza circa l’identità fra il soggetto garante e soggetto richiedente l’erogazione della nuova finanza. Affermava al riguardo che la persistenza dell’obbligazione fideiussoria trovava giustificazione nella reiterata prestazione da parte sua della speciale autorizzazione richiesta dalla legge.
Con riguardo all’eccezione relativa alla nullità parziale del contratto, determinata dal superamento della soglia di cui alla legge nr 108/1996 degli interessi corrispettivi convenuti osservava che, a fronte della produzione da parte della banca della documentazione contrattuale contenente le pattuizioni economiche, la parte opponente non aveva preso specifica posizione sulle singole pattuizioni sugli interessi e sulle condizioni contrattuali esposte nel contratto di conto corrente e nei successivi contratti di apertura di credito per individuarne il Teg riferito all’azienda onde confrontarlo con il TEGM rilevato tempo per tempo dalla Banca d’Italia, e quindi con il TSU che ne sarebbe derivato. Sosteneva che in questo quadro non era possibile dar corso ad un’indagine tecnica che avrebbe assunto una valenza meramente esplorativa.
Evidenziava infine l’irrilevanza del presunto superamento del TSU nell’anno 2012 laddove in mancanza della prova della sua derivazione da una pattuizione illecita al momento della sua formazione stante l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta.
4. – Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui ha resistito con controricorso BPM s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che :
5. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art 1956 , secondo comma c.c. per avere la Corte di appello ritenuta rispettato il disposto normativo nonostante l’assenza di speciali autorizzazioni in epoca successiva al 13.6.2012.
Con un secondo motivo si censura la violazione del combinato disposto degli artt. 1284 e 1815, secondo comma, c.c. nella parte in cui la sentenza qui impugnata ritiene irrilevante l’usura sopravvenuta.
6. – Il ricorso è inammissibile.
6.1. – Il primo motivo è inammissibile.
Giova premettere che, secondo l’ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (cfr., ex aliis , Cass. n. 34685 del 2022; Cass. n. 26947 del 2021; Cass. n. 23422 del 2016; Cass. n. 2524 del 2006). Non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori (cfr. Cass. n. 34685 del 2022).
Ciò posto la corte d’appello, dunque, non ha infranto i principi evocati, avendo opinato, sostanzialmente, con apprezzamento di fatto non censurato sotto il profilo del vizio di motivazione e, dunque, insindacabile in questa sede, che era stata per ben 11 volte rilasciata dal fideiussore « la speciale autorizzazione ».
La censura in esame, invece, mira ad ottenere una rivisitazione ad opera di questo Collegio, delle già descritte valutazioni, chiaramente di carattere fattuale, effettuate dalla corte territoriale laddove ha ritenuto che il consenso ( id est , l’autorizzazione) del fideiussore nell’arco temporale in cui erano state effettuate dalla banca le operazioni dallo stesso contestate, doveva considerarsi sostanzialmente acquisito.
6.2. – Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
La ratio decidendi che, con riferimento alla prospettata usurarietà degli interessi applicati, è addotta in sentenza, con rilievo certamente assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, è chiaramente rappresentata dal rilievo leggibile a pag. 21 secondo cui l’odierna appellante non risultava « aver preso specifica posizione sulle singole pattuizioni sugli interessi e sulle altre condizioni contrattuali esposte nel contratto di conto corrente e nei successivi contratti di apertura di credito in c/c, per inferirne il TEG riferito all’azienda, onde confrontarlo con il TEGM rilevato tempo per tempo dalla Banca di Italia, e – quindi- con il TSU che ne sarebbe derivato … Da ultimo occorre rilevare l’ inconferenza del presunto superamento del TSU nell’anno 2012, laddove non si fornisca la prova della sua derivazione da una pattuizione illecita al momento della sua formazione data l’irrilevanza della usura sopravvenuta ».
Tale ratio non è aggredita da alcuno degli argomenti di critica svolti con il motivo in esame ove il ricorrente si duole della mancata rilevanza dell’usura sopravvenuta espressa dalla Corte distrettuale,
ritenuta non in linea con gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
Appare, tuttavia, evidente che anche tale rilievo non è in grado di attingere il nucleo centrale della giustificazione addotta in sentenza secondo cui nessuna valutazione era comunque consentita al riguardo in mancanza dell’assolvimento da parte dell’appellante all’onere di allegazione nei termini sopra riportati.
Va peraltro rilevato che la non rilevanza dell’usura sopravvenuta è un principio ormai consolidato da questa Corte (v. per tutte Cass. n. 24743/2023, seguita da numerose pronunce, da ultimo Cass. n. 18013/024) dopo l’arresto delle Sezioni Unite per cui « nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto » (Cass. Sez. Un. 24675/2017). In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l’art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua «pattuizione», ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di BPM s.p.a. spese che si liquidano in complessive € 12.000,00 oltre 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed altri accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma 29.1.2025
Il Presidente ( NOME COGNOME)