Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2955/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1464/2019 depositata il 29/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME propose, in qualità di fideiussore della RAGIONE_SOCIALE, opposizione a un decreto ingiuntivo notificato dalla Banca nazionale del lavoro (Bnl) per 123.070,03 EUR, importo derivante, per la parte che ancora rileva (100.000,00 EUR), da scoperto di un conto speciale ‘ sovvenzione ‘ intestato alla società.
Il tribunale di Massa respinse l’opposizione e la sentenza è stata confermata dalla corte d’appello di Genova .
Il COGNOME ricorre per cassazione con tre motivi.
La banca ha replicato con controricorso.
Ragioni della decisione
– Coi tre motivi il ricorrente censura la sentenza denunziando rispettivamente:
-la violazione o falsa applicazione dell’art. 1832 cod. civ. nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione di non contestazione degli estratti conto e la sua rilevanza a fronte di quanto da lui (COGNOME) sostenuto a proposito della non operatività della fideiussione con riferimento al credito per la sovvenzione accordata alla debitrice principale;
l a violazione o falsa applicazione dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.u.b.) nella parte in cui ha ritenuto non fondate le eccezioni in ordine alla nullità del finanziamento: (a) per mancanza di forma scritta, (b) per mancanza di una sottostante delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione della cooperativa e (c) per mancanza di assenso alla cessione del credito da parte del debitore ceduto;
-la violazione o falsa applicazione dell’art. 1956 cod. civ. a proposito della ritenuta sussistenza della buona fede della banca finanziatrice e della conoscenza della nuova apertura di credito in capo a esso fideiussore, desunta dalla carica sociale di vicepresidente della cooperativa.
II. – I primi due motivi sono inammissibili perché non aderenti a quanto la sentenza ha accertato in fatto.
La corte d’appello, come anche il tribunale, ha stabilito che quello di cui si controverte era un conto anticipi utilizzato ‘solo per evidenze contabili’ e collegato al conto ordinario della società.
In esso erano confluii anticipi su fatture, e in particolare l’anticipazione della somma di 100.000,00 EUR portata da una fattura emessa nei confronti di un ente pubblico, come tale relativa ‘al pagamento (..) di un soggetto solvibile’.
Tale fatto è da considerare accertato dal giudice del merito con affermazione non sindacabile in questa sede, non fosse altro perché non impugnata sul versante della motivazione, nei limiti in cui il vizio di motivazione è ancora deducibile in cassazione (v. Cass. Sez. U n. 805314).
III. – Ciò posto, sono fuori tema i profili sollevati nei primi due mezzi.
L a corte d’appello non ha tratto i fatti dalla non contestazione degli estratti del conto, ma ‘dagli atti’, e quindi dalle acquisizioni di causa .
Inoltre, l’ operazione di anticipazione è stata accertata come afferente a un contratto di conto corrente regolarmente stipulato per
iscritto, ed è stata definita non come autonoma operazione di finanziamento ma come mera operazione di anticipazione senza cessione di credito, svolta in base a una modulistica collegata – essa stessa – al conto corrente ordinario.
La questione della non contestazione degli estratti conto è stata posta, in effetti, dalla corte territoriale, ma al diverso fine di motivare la ratifica dell’anticipazione, visto che il modulo sopra detto era risultato sottoscritto dalla debitrice con firma apocrifa del legale rappresentante.
La rilevanza della condotta alla stregua di ratifica implica, anch’essa, una valutazione di fatto, interamente rimessa al giudice del merito e motivata in modo non implausibile, tenuto conto dell’entità della somma anticipata.
In ogni caso la valutazione stessa non appare specificamente censurata mediante deduzione di pertinenti errori di diritto.
IV. – Pure il terzo motivo è inammissibile.
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (per tutte Cass. Sez. 1 n. 23422-16, Cass. Sez. 3 n. 2524-06).
È decisivo constatare che l ‘impugnata sentenza ha escluso l’esistenza delle condizioni suddette al momento dell’anticipazione . E ha motivato ancora una volta non implausibilmente il suo giudizio, laddove ha evidenziato che l’anticipazione era stata fatta a gennaio 2009, quando la cooperativa era ancora titolare di beni immobili costruiti e alienabili; fatto, questo, tale da far ritenere irrilevante (perché -si intende -non peggiorata) la condizione desumibile da due pignoramenti presso terzi risalenti al 2006, per importi circoscritti.
V. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione