Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10280 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14598/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO C/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7176/2018 depositata il 15/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-la Corte d’appello di Roma, con decreto del 15.11.2018 ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME avverso la sanzione amministrativa dell’importo di € 200.000,00 per violazione dell’art.187 ter, comma 3 , lett. a) e b) del D. Lgs 58/98;
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il citato decreto sulla base di un unico motivo;
-la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto che:
-con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.187 ter, comma 3, lett. a) e b) del D. Lgs 58/98 e dell’art.39, comma 3 della L.262/2005 in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato la sanzione irrogata dalla RAGIONE_SOCIALE, pari ad € 200.000,00, ossia in misura doppia rispetto al minimo edittale previsto dall’art,187 ter del D. Lgs 58/98 prima dell’entrata in vigore del D. Lgs 72/2015, ritenendo non estensibile il principio penale della retroattività della lex mitior alla sanzione applicata. Secondo il ricorrente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N.
63/2019, avrebbe dovuto rideterminare la sanzione nella misura di € 40.000,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dall’art.187 ter TUF per effetto della sopravvenuta entrata in vigore dell’art.6, comma 3, del D. Lgs 72/2015, che ha escluso l’applicazione della quintuplicazione prevista dall’art.39, comma 3 della L. 262/2005 alle sanzioni amministrative.
-il motivo è fondato;
-la questione sottoposta all’attenzione del Collegio è stata decisa da questa Corte con una serie di pronunce (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 31.5.2022, n.17673; Cassazione civile sez. II, 13/04/2022, n.12031), nelle quali ha affermato che in tema di sanzioni RAGIONE_SOCIALE aventi carattere penale, quale quella irrogata al ricorrente, l’applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal D. Lgs n. 72/2015, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale N.63 del 2019, che ha dichiarato incostituzionale la deroga alla retroattività in mitius prevista dall’art. 6, comma 2, del citato Decreto Legislativo, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e giustifica la rimessione al giudice del merito per rimodulare la sanzione, anche qualora quella in concreto irrogata si collochi, comunque, all’interno della cornice edittale stabilita dalla nuova normativa, stante il diritto dell’autore dell’illecito a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore;
-la Corte costituzionale, premessa l’applicabilità del principio della retroattività della lex mitior in materia penale anche
alle sanzioni amministrative che abbiano natura “punitiva”, ha affermato che la deroga alla retroattività in mitius stabilita dall’art. 6, comma 2 del D. Lgs n. 72 del 2015 comma 2, non supera il “vaglio positivo di ragionevolezza”, attesa la sua “elevatissima carica afflittiva”;
-la natura “penale” di tale sanzione, ai sensi dell’art. 50 CDFUE della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, proprio in considerazione del suo “elevato carico di severità”, è stata, peraltro, conclamata anche dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 20 marzo 2018, COGNOME e altri., in cause C596/16 e C -596/16, paragrafo 38; nello stesso senso, ancora Cass. civ., Sez. II, 6.12.2018, n.31632);
-la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata dalla RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME ed il principio dell’applicazione della disciplina più favorevole, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2019, con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per l’illecito disciplinato dall’art. 187 ter del TUF impone quindi una diversa valutazione in ordine alla sanzione da applicare e, dunque, la cassazione in tali limiti della sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina dichiarata incostituzionale;
-per tali ragioni non può procedersi ad una decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, potendosi questa ammettere solo quando la controversia debba essere giudicata in base ai medesimi accertamenti
ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell’errato giudizio di diritto, e non invece quando si renda necessaria la pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito, come, nella specie, in conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, nonché della correlata esigenza di dare applicazione ad una diversa norma attinente alla determinazione delle sanzioni irrogabili;
-seguendo l’orientamento della giurisprudenza penale di questa Corte in tema di effetti delle modifiche del trattamento sanzionatorio, è stato, infatti, chiarito che, nel rideterminare la pena, il giudice ha il solo obbligo di rimodularla nell’ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previsti dall’art.133 c.p. e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (così Cass. Pen. 29431/2018; conf. Cass. Pen. 3481/2019, Cass. Pen. 51130/2019).
-il ricorso deve, pertanto, essere accolto;
-il decreto impugnato va cassato sul punto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della