Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 13964 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13829-2023 proposto da:
PROVINCIA RAGIONE_SOCIALE NATIVITÀ RAGIONE_SOCIALE BEATA VERGINE DELL’ORDINE RAGIONE_SOCIALE SANTISSIMA TRINITÀ, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE
R.G.N. 13829/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2232/2023 dinanzi al TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale conclude perché la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e rimettere gli atti innanzi al Tribunale di Napoli per la prosecuzione del giudizio innanzi ad esso.
Fatti di causa
La Provincia RAGIONE_SOCIALE dell’Ordine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE cultura e il Comune di Napoli avanti al tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa città, col fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesione dell’affidamento riposto su un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato.
Hanno esposto: che era stata presentata dall’ente religioso al comune un’istanza di permesso di costruire per un intervento edilizio da effettuarsi in Napoli, alla INDIRIZZO, per la demolizione di un fabbricato industriale e la realizzazione, a parità di volume, di un complesso RAGIONE_SOCIALE da destinare a Housing Sociale; che l’istanza aveva ottenuto i pareri favorevoli sia RAGIONE_SOCIALE C.E.I. sia RAGIONE_SOCIALE Soprintendenza, ancorché in termini significativamente modificati rispetto alla originaria ipotesi prospettata; che alla luce RAGIONE_SOCIALE tempistica necessaria al rilascio del permesso di costruire la Provincia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva abbandonato la procedura di accesso ai benefici di cui al RAGIONE_SOCIALE regionale di RAGIONE_SOCIALE e si era orientata a fare l’intervento con le sole risorse private e che quindi, in tale
prospettiva, era pervenuta alla decisione di cedere in permuta alla società RAGIONE_SOCIALE l’intero complesso edificato, a fronte RAGIONE_SOCIALE cessione di unità immobiliari da realizzare nell’ambito del più ampio edificio.
Le attrici hanno evidenziato che, in effetti, dopo il rilascio del permesso di costruzione i lavori avevano avuto inizio con abbattimento del fabbricato preesistente, ma che di contro. a distanza di poche settimane, la Soprintendenza aveva comunicato la sospensione del parere paesaggistico, sicché contestualmente era stata sospesa l’autorizzazione paesaggistica in attesa di ulteriori necessarie verifiche poi in concreto non effettuate.
In questa situazione il comune aveva proceduto al ‘ritiro in autotutela’ del permesso di costruire sul presupposto RAGIONE_SOCIALE persistenza delle misure cautelari impartite dalla Soprintendenza e sulla ritenuta non conformità dell’intervento alla strumentazione urbanistica, e l’impugnazione dei riferiti provvedimenti era stata infine respinta dal Tar RAGIONE_SOCIALE Campania, con sentenza n. 1345 del 2022 passata in giudicato. Ciò sul rilievo che l’intervento in progetto, consistente nella demolizione di un manufatto preesistente e nella ricostruzione a parità di volume, ma con diversa sagoma, del cespite indicato dalle attrici, non potesse essere assentito, perché si sarebbe risolto in una nuova costruzione e non in una ristrutturazione RAGIONE_SOCIALE, in contrasto sia con l’esistente vincolo cimiteriale sia con l’art. 33, comma 2, delle NTA RAGIONE_SOCIALE Variante Generale del PRG.
Attesa la condotta delle amministrazioni coinvolte, lesiva dell’affidamento riposto in ordine alla legittimità dei provvedimenti ampliativi, prima rilasciati e poi sospesi e ritirati in via di autotutela, le attrici hanno chiesto la condanna delle medesime amministrazioni al risarcimento del conseguente danno patrimoniale.
Radicatosi il contraddittorio le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo rientrare la controversia nella sfera di cognizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt.
30 e 133, lett. f), del d.lgs. n. 104 del 2010 recante il cod. proc. amm., e in particolare invocando a sostegno dell’eccezione le note pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21 del 2021.
Le attrici hanno per conseguenza proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia.
Il solo comune di Napoli ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
I. – La controversia attiene alla domanda di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento del privato in conseguenza dell’annullamento in sede di autotutela di un atto amministrativo ampliativo illegittimo.
II. – La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Invero esiste ormai un formante giurisprudenziale nell’ultimo decennio assolutamente costante, presso queste Sezioni Unite (dopo le fondamentali sentenze nn. 6594-11, 6595 e 6596 del 2011), integrato dal principio per cui in siffatte controversie ciò che viene in rilievo non è l’esercizio in sé del pubblico potere, bensì il ‘comportamento’ tenuto dall’amministrazione in una vicenda da intendere nel suo complesso; comportamento che giustappunto si assume complessivamente lesivo dell’affidamento e che coinvolge dunque una nozione (quella di lesione dell’affidamento) a sua volta determinativa di un diritto soggettivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE responsabilità per violazione dei principi di buona fede e correttezza (v. Cass. Sez. U n. 8236-20).
III. – Codesto indirizzo è stato ribadito più volte, anche dopo le evocate contrarie decisioni del Consiglio di Stato, (nei limiti delle più recenti, cfr. ex aliis Cass. Sez. U n. 2175-23, Cass. Sez. U n. 3493-23, Cass. Sez. U n. 10880-23, Cass. Sez. U n. 24305-23, Cass. Sez. U n. 25324-23) e a esso va data ulteriore continuità.
Devesi infatti confermare che la circostanza che nell’esercizio del potere pubblico l’amministrazione sia tenuta a osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo – e al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo – non esclude che essa sia tenuta a osservare fin dall’inizio anche le regole generali di correttezza e buona fede, e che la tecnica di protezione giuridica dell’interesse all’altrui correttezza e buona fede sia per l’appunto quella del diritto soggettivo.
Invero pur nell’ambito dell’attività autoritativa dell’amministrazione la situazione attiva a cui corrisponde, dal lato passivo, l’obbligo di correttezza deve comunque essere riconosciuta come tale.
IV. – Le spese del regolamento sono rimesse al giudizio di merito.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili,