Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34468 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34468 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2892-2023 proposto da: Avvocato
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 2803/2022 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE, depositata il 16/12/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/5/2024;
RILEVATO CHE
1.1. La Corte d ‘ appello di Firenze, con sentenza del 16/12/2022, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Firenze su richiesta del pubblico ministero.
1.2. La corte d’appello: i) ha ritenuto il pubblico ministero legittimato all ‘ iniziativa per la dichiarazione di fallimento, in quanto l’insolvenza di RAGIONE_SOCIALE era stata riscontrata nel corso di un procedimento penale apertosi a seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza; ii) ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale fiorentino a dichiarare il fallimento, rilevando che il trasferimento della sede della reclamante da Fucecchio a Pontedera, deliberato il 21/5/2021 e iscritto nel registro delle imprese il 18/6/2021, era intervenuto meno di un anno prima della presentazione, il 13/5/2022, dell’istanza del P.M.; iii) ha accertato la sussistenza dello stato di insolvenza della società, la cui critica situazione economica emergeva dai bilanci e che risultava gravata da un debito verso l ‘ E rario pari ad €. 521.757,43 al quale non aveva neppure prospettato di poter far fronte, limitandosi a sostenere di averne ottenuto la rateizzazione senza però dar prova di tale circostanza (salvo che per l’importo minimo di € 16.736,24).
1.3. RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 18/1/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato al pari della Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze.
1.5. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
2.1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 7 co l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta il rigetto dell ‘ eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire del pubblico ministero. Sostiene che nella specie non ricorreva nessuna delle ipotesi disciplinate dal 1° comma della norma predetta, dato che le indagini della Guardia di Finanza non erano ancora sfociate in un procedimento penale a carico dei suoi soci né si era verificata
alcuna delle ulteriori situazioni (fuga, latitanza o irreperibilità del suo legale rappresentante; chiusura dei locali; diminuzione fraudolenta del l’ attivo) da cui sarebbe potuta emergere l’insolvenza.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Come già precisato da questa Corte, la ratio dell ‘ art. 7 l.fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è nel senso di estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi nei quali lo stesso abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 27670 del 2022; Cass. n. 26407 del 2021; Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 20400 del 2017), tanto nel corso di un procedimento penale -senza necessità della preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. n. 8977 del 2016) né, tantomeno, del suo buon esito che, pur se favorevole agli indagati o agli imputati, non incide sulla regolarità del procedimento prefallimentare instaurato a seguito della richiesta e sulla legittimità della relativa sentenza (Cass. n. 26407 del 2021, in motiv.) – quanto al di fuori di un vero e proprio procedimento penale, come nel caso degli atti trasmessi al P.M. ed iscritti a ‘ modello 45′ in quanto privi di rilevanza penale, trattandosi anche in tal caso di un’ attività che rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e che può quindi costituire una fonte di informazione utile a legittimare l ‘ iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (Cass. n. 27539 del 2019, in motiv.; conf., più di recente, Cass. n. 26407 del 2021).
3.3. Non è un caso, del resto, che, come precisato da questa Corte (Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 26407 del 2021; Cass. n. 9260 del 2011), sono idonee a fondare la legittimazione
del pubblico ministero anche le condotte specificamente menzionate nell ‘ art. 7 n. 1, seconda parte, l.fall., e cioè la fuga, l’irreperibilità o la latitanza dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa ovvero il trafugamento, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore, le quali, in effetti, non integrano necessariamente ipotesi di reato né presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale.
3.4. In tale ordine di concetti, si è affermato (Cass. n. 26407 del 2021, in motiv.) che l ‘ esame dei risultati di un ‘ indagine svolta dalla Guardia di Finanza (tanto se preventivamente disposta dal P.M. nell ‘ esercizio del proprio potere investigativo, quanto se eseguita autonomamente dal predetto corpo di polizia e poi trasmessa all ‘ ufficio di procura) rientra pienamente nell ‘ attività istituzionale del magistrato inquirente, con la conseguenza che, ove gli esiti di tale indagine evidenzino la sussistenza di uno s tato d’insolvenza , questi è pienamente legittimato a richiedere il fallimento.
3.5. Allo stesso modo, la trasmissione di svariati atti concorsuali al pubblico ministero lo investe di elementi potenzialmente suscettibili di riferirsi ad una notitia decoctionis : sia ai fini interni (sicché egli può chiedere il fallimento di un debitore che ha depositato domanda di concordato per il solo fatto che ne è stato notiziato ai sensi dell ‘ art. 161 l.fall., senza necessità di invocare alcuno dei requisiti dell ‘ art. 7 l.fall.: cfr., fra le altre, Cass. n. 27200 del 2019; Cass. n. 6649 del 2018; Cass. n. 5074 del 2017), sia ai fini esterni (come per le relazioni ex art. 33 l.fall., che gli debbono essere indefettibilmente trasmesse dall ‘ ufficio, e che dunque sono anch ‘ esse informazioni veicolate in modo speciale e distinte, rispetto all ‘ eventuale riferimento del giudice civile del n. 2 dell ‘ art. 7 l.fall.).
3.6. L ‘iniziativa del pubblico ministero è, in definitiva, legittima tutte le volte in cui sia tratta dalla sua partecipazione a processi o procedimenti di sua competenza ed ivi conosca della decozione di una parte o di un terzo: ciò che conta è unicamente che un fatto sensibile, ai sensi degli artt. 1-5 l.fall., sia portato all’attenzione del pubblico ministero per le sue valutazioni e ciò avvenga nell’ambito di una competenza propria. L’unico limite è che gli è vietato di aprire un fascicolo per insolvenza di un imprenditore ex abrupto , dovendo egli avere appreso la notizia dell’insolvenza nell’ambito delle sue competenze istituzionali, civili o penali o disciplinari che siano (Cass. n. 27670 del 2022, pressoché testualmente, in motiv.) .
3.7. Il pubblico ministero, naturalmente, ogni qualvolta è legittimato alla proposizione, nei termini predetti, della richiesta di fallimento, ha non solo il potere ma anche il dovere di agire in giudizio per la dichiarazione di fallimento, a prescindere da qualsiasi segnalazione di uno o più creditori o di terzi qualificati, in ragione della mera sussistenza in fatto dei presupposti soggettivi e oggettivi della procedura, che radica, a fronte della conseguente legittimazione all ‘ iniziativa, il corrispondente interesse (istituzionale) alla proposizione dell ‘ istanza di apertura della stessa.
4.1 Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 9 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte d ‘ appello rigettato l ‘ eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze sull’errato presupposto che al fine di verificare se sia o meno trascorso l’anno dal trasferimento della sede, rilevante ai sensi dell’art. 9, 2° comma, l. fall. , occorra aver riguardo alla data di deposito dell ‘istanza di fallimento anziché a quella di notifica della stessa e del correlato decreto di fissazione dell’udienza di
comparazione delle parti innanzi al tribunale, nella specie eseguita solo il 31/5/2022.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. La ricorrente non contesta che la delibera di trasferimento, adottata dall’assemblea il 21/5/2021, sia stata iscritta nel registro delle imprese il 18/6/2021, e dunque meno di un anno prima non solo della presentazione, il 13/5/2022, dell’istanza del P.M., ma anche della notifica del decreto di fissazione d’udienza. E’ pertanto superfluo stabilire se, ai fini del calcolo dell’anno rilevante ai sensi dell’art. 9, 2° comma cit., occorra aver riguardo al mero deposito dell’atto o all’avvenuta instaurazione del contraddittorio: invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, la competenza a provvedere in ordine all ‘ istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui la società debitrice ha la sua sede effettiva (la quale, fino a prova contraria, si presume essere coincidente con la sede legale) mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede sociale intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, quanto , come accaduto nel caso in esame, la delibera di trasferimento adottata dall’assemblea in epoca anteriore all’anno dal deposito dell’istanza ma iscritta nel registro delle im prese successivamente, ed entro l’anno, posto che prima dell’iscrizione la delibera è inefficace (fra molte, Cass. n. 22389 del 2021; Cass. n. 3945 del 2019; Cass. 11732 del 2006).
6.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 5 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere la corte d ‘ appello ritenuto sussistenti il requisito d ell’indebitamento globale e il suo stato di insolvenza in ragione
del solo ammontare del debito verso l’Erario, senza considerare: i) che l ‘ Agenzia delle entrate-Riscossione aveva concesso la rateizzazione di tale debito in data 1/7/2002 e in data 4/7/2022 ed essa non era decaduta dal beneficio del termine; ii) che negli ultimi tre esercizi non erano stati superati i limiti di cui all’art. 1, comma 2 l. fall; iii) che nessun creditore aveva presentato istanza di fallimento; iv) che nel 2021 il Tribunale di Firenze aveva respinto un precedente ricorso ex art. 6 l fall. proposto nei suoi confronti.
7.1 . Il motivo è inammissibile.
7.2. .Premesso che, a norma dell ‘ art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall., è soggetto a fallimento l’imprenditore che abbia un ammontare di debiti, ‘ anche non scaduti ‘ , di importo pari o superiore ad €. 500.000, 00, indipendentemente dal fatto che si tratti di debiti rateizzati, le doglianze della ricorrente si scontrano con l’accertamento in fatto della corte del merito della mancanza di prova sia dell ‘ accoglimento dell ‘ istanza di rateizzazione, sia della sussistenza della provvista necessaria, anche ‘ tempo per tempo ‘ , al pagamento delle rate: accertamento, come noto, sindacabile nella presente sede di legittimità non attraverso generiche censure, ma solo mediante la specifica indicazione, nei termini precisati da Cass. S.U. n. 8053/201, del fatto decisivo omesso, oggetto di discussione, che ove considerato dal giudice, avrebbe determinato un diverso esito della decisione.
7.3 Escluso, infine, ogni rilievo al rigetto di una precedente istanza di fallimento a fronte dell’incontestata esclusione della sua natura di giudicato, il ricorso dev’essere, in definitiva, rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima