Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4803 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4803 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14028/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome per conto di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7737/2021 depositata il 23/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Il Tribunale di Velletri ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME al decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., a mezzo della propria mandataria RAGIONE_SOCIALE, per la somma di euro 109.388,30 volta alla rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente e di un contratto di finanziamento in ragione dell’illegittimo addebito di somme per interessi anatocistici, CMS e usura, ritenendo: mancante la prova dell’applicazione di interessi usurari non avendo l’opponente specificato in quali periodi essa si sarebbe manifestata; rispettato, nel corso del rapporto, il principio di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi passivi con esclusione di forme anatocistiche; generica la censura in punto di commissione di massimo scoperto.
– NOME COGNOME ha impugnato la sentenza e RAGIONE_SOCIALE MPS Spa (anche quale incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d’appello di Genova ha respinto l’impugnazione osservando che:
fermo l’onere della banca che vanti un credito ed intenda ottenerne il soddisfacimento del diritto di fornire la prova del fatto costitutivo attraverso la produzione dell’intera documentazione contrattuale e contabile, e considerato che ove la banca, invece, produca la documentazione contabile solo a partire da una certa data e la prima movimentazione trascritta nel primo della serie degli estratto canto prodotti risulti a debito per la correntista esso deve essere convertito “a zero” conteggiandosi, così, solo i movimenti successivi, nel caso di specie, alla data del 31.01.2001, il saldo era positivo per il correntista di € 88.645.582, essendo divenuto negativo solo successivamente e fino alla data di chiusura del conto;
perciò in tal caso spettava al correntista muovere contestazioni specifiche affermando, ad esempio, che il saldo attivo iniziale era più elevato e vi erano stati momenti di saldo passivo in ordine ai quali erano stati computati interessi ultralegali o anatocistici;
il correntista non aveva provato tale assunto;
ciò travolgeva tutte le censure in ordine alla prova del credito della banca, comprese quelle in punto applicazione di interessi anatocistici rispetto ai quali l’appellante censurava la sentenza di primo grado poiché, non avendo la delibera CICR del 9.2.2000 effetto retroattivo, per il periodo 1993 -2000 il calcolo degli interesso a debito con tecniche anatocistiche era illegittimo: infatti il correntista aveva l’onere di produrre la documentazione comprovante l’applicazione vietata di tali interessi relativamente al rapporto contrattuale ante 31.03.2001
– Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato ad un unico motivo di ricorso e corredata di memoria. RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Si è costituita resistendo con controricorso RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti, tra i quali quello per cui è causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità spiegata dall’intervenuta, RAGIONE_SOCIALE che in nome e per conto della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, osserva che il ricorso è stato proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, mentre la sentenza d’appello era stata pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., che aveva in precedenza incorporato per fusione RAGIONE_SOCIALE
1.1.L’eccezione è fondata.
Il ricorso è stato proposto e notificato ad una società, RAGIONE_SOCIALE, che, oltre a non aver mai partecipato al giudizio in
proprio, bensì quale mandataria del titolare del diritto azionato (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.A.) è estinta da un decennio essendo stato incorporata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. a seguito di fusione con effetto dal 12.05. 2013. (v. Sezioni Unite, sentenza n. 21970/2021).
Ne consegue che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto rivolgersi ed essere notificato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a. o, al più, alla cessionaria qui intervenuta come successore nel credito. Così non è stato e, quindi, il ricorso è inammissibile.
E’ noto , infatti, che « In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis cod. civ. intervenuta in corso di causa la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla sola società incorporante … che prosegue in tutti i rapporti anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte che non sia stata resa edotta della intervenuta fusione di notificare l’atto di impugnazione anche nei confronti di quest’ultima » (Cass. 14177/2019).
2.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell’importo di euro 5.200,00di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 24.2.2026
Il Presidente NOME COGNOME