Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4176 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21883/2022 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata presso lo studio del medesimo, pec:
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi
Pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 731/2022 depositata il 24/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE e i fideiussori NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio la società Medioleasing SpA e la Banca delle Marche S.p.A., esponendo che la società COGNOME, in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un impianto per il montaggio spingiacqua stipulato con la RAGIONE_SOCIALE, aveva versato somme non dovute, alla luce di una perizia tecnica di parte, dalla quale era emersa l’applicazione di tassi , sia corrispettivi sia moratori, usurari ed interessi anatocistici con conseguente accertamento dell’avvenuta commissione del reato di usura oggettiva. Chiesero che fosse accertata la gratuità del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c., la produzione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento cd. ‘ alla francese ‘, l’incidenza del costo dei derivati acquistati dalla società RAGIONE_SOCIALE da Banca delle Marche ; e, per l’effetto chiesero che Medioleasing e Banca delle Marche fossero condannate alla restituzione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, delle somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora, stimata nella misura di € 21.209,20 oltre interessi o alla maggior o minor somma che fosse risultata di giustizia.
Si costituirono in giudizio le due banche convenute contestando le domande e chiesero, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria per inadempimento degli attori, con condanna della società alla
restituzione del bene oggetto del contratto, della società e dei fideiussori al pagamento della somma di € 175.829,59 con obbligo di Medioleasing di detrarre, dal debito della utilizzatrice, le somme ricavate dalla vendita del bene.
Il Tribunale di Pesaro rigettò le domande principali, ritenendo che fossero basate sul non condivisibile metodo della sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi quando, invece, considerando gli interessi in modo distinto, si perveniva alla conclusione della loro liceità e, conseguentemente, della validità delle rispettive clausole ai sensi dell’art. 1815, comma 2° c.c.; respinse anche la tesi dell’anatocismo nel metodo di ammortamento cd. ‘alla francese’ e la pretesa usura oggettiva, ritenendo non sufficiente la sussistenza di una mera difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e necessaria la sproporzione degli interessi e dei vantaggi pattuiti rispetto al tasso medio praticato per operazioni simili. Il Tribunale accolse, invece, la domanda riconvenzionale dichiarando l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, l’obbligo d ella COGNOME di rilasciare il bene e la condanna degli attori a pagare, in favore di Medioleasing, la somma di € 175.829,59, a titolo di canoni impagati, fermo l’obbligo della concedente di scomputare, dal debito della utilizzatrice, quanto ricavato dalla vendita del bene.
Gli attori soccombenti proposero appello nei confronti di Ubi Banca SpA (succeduta a Medioleasing SpA e incorporante la stessa e Nuova Banca delle Marche); si costituirono in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. di RAGIONE_SOCIALE società veicolo di cartolarizzazione, che aveva acquistato con atto di cessione tutti i crediti per capitale ed interessi da Nuova Banca delle Marche e la società RAGIONE_SOCIALE, quale nuova mandataria e procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 731 pubblicata in data 9 giugno 2022, ha rigettato il gravame condannando gli appellanti alle spese del grado.
Avverso la sentenza i fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
In vista dell’Adunanza Camerale fissata per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c., i ricorrenti e Intesa San Paolo SpA hanno depositato memorie.
Considerato che
con il primo motivo -violazione degli artt. 81, 100, 111,115, 268 e 350 3 comma c.p.c., artt. 1260 e ss. c.c., 58 TUB, artt. 1 e 4 legge 130/1999 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. -impugnano il capo di sentenza (p. 9) che ha ritenuto legittimata processualmente la Ubi Banca SpA, ossia la società parte del giudizio di appello, quando questa si era dichiarata successore della sola Banca delle Marche e per le sole eccezioni da questa proposte, al solo fine di contrastare le richieste attoree relative al contratto derivato. Secondo i ricorrenti la sola RAGIONE_SOCIALE era titolare di un diritto di credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei fideiussori, così che il diverso opinamento della corte territoriale appariva frutto di un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle dichiarazioni delle parti.
Con il secondo motivo di ricorso -violazione degli artt. 77, 81, 100,111, 268 c.p.c. artt. 1260 e ss. c.c. art. 58 TUB, art. 1 e 4 l. 130/1999 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. -impugnano il capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che il requisito per l’efficacia traslativa della cessione dei crediti in blocco da Medioleasing alla
società di cartolarizzazione RAGIONE_SOCIALE -costituita dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco- fosse stato soddisfatto; ad avviso dei ricorrenti non sarebbe stato depositato alcun avviso di cessione e la corte territoriale avrebbe confuso la titolarità del diritto con la legittimazione ad agire invocando a sproposito la sentenza Cass.,SS.UU. n. 2951/2016.
Con il terzo motivo -omessa motivazione artt. 77, 81, 100, 111, 268 cpc, artt.1260 ss. cc, art. 58 TUB, art. 1 e 4 legge n. 130/1999 e art. 2697 cc in relazione all’art. 360, co.1, n. 5, cpc – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza di cui al secondo motivo di ricorso, per non aver la corte di merito in alcun modo motivato sulla prova della titolarità del diritto di RAGIONE_SOCIALE e per essa di RAGIONE_SOCIALE gravando la cessionaria ai sensi dell’art. 2697 c.c., del l’onere della prova.
Con il dodicesimo motivo – violazione degli artt. 132, co. 2, n.4, 112 cpc, art. 58 TUB in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. i ricorrenti lamentano l’apparenza della motivazione relativa alla ‘ inefficacia della cessione a RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei Garanti ‘.
Per procedere allo scrutinio di questi motivi afferenti la legittimazione ad agire, occorre richiamare quanto affermato dalla corte territoriale (p. 9): ‘ Gli attori soccombenti hanno proposto appello nei confronti di Ubi Banca SpA (già Banca Adriatica Spa, già Nuova Banca delle Marche Spa, già Medioleasing S.p.A.). In giudizio si sono costituite RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. di RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima allegando di essere diventata nel frattempo titolare del rapporto di leasing che faceva capo originariamente a Medioleasing S.p.ARAGIONE_SOCIALE e Unione di Banche Italiane spa RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dal medesimo difensore. Successivamente si è costituita RAGIONE_SOCIALE quale nuova mandataria e procuratrice speciale sempre di RAGIONE_SOCIALE Ritiene il Collegio che la parte appellata processualmente legittimata sia RAGIONE_SOCIALE cioè la società che è stata fatta oggetto di appello e che si è costituita in
giudizio. il fatto che Ubi Banca spa sia stata incorporata in Intesa Sanpaolo SpA nell’april e 2021 è irrilevante dovendosi applicare i principi enunciati da Cass. SSUU n.21970/2021 ( a cui si fa rinvio): di talché esclusa la necessità di una interruzione del giudizio, deve ritenersi che gli effetti processuali e sostanziali del rapporto siano comunque ricondotti alla società incorporante titolare del rapporto sostanziale e di quello processuale.
Nel presente giudizio (a) esclusa l’interruzione del processo a norma dell’art. 2504-bis c.c., (b) in difetto di costituzione della società incorporante, le stesse ragioni di economia processuale che hanno condotto le SSUU ad escludere l’interruzione impongono che il processo, pervenuto nella fase di discussione finale e decisoria, possa proseguire nei confronti del soggetto incorporato quale titolare non di una propria autonoma legittimazione processuale (attiva o passiva) ma in funzione della prosecuzione dei rapporti giuridici ora concentrati nel soggetto unificato. Una diversa interpretazione imporrebbe al Collegio l’attuazione del contraddittorio con la necessità di ordinare la citazione in giudizio della società incorporata con ogni evidente diseconomia processuale. In tal modo vanno risolte le eccezioni preliminari di legittimazione sollevate dall’appellante. (p. 20) … ‘ l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE va disattesa perché nella cessione di crediti “in blocco” di cui all’art. 58 T.U.B., il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale che introduce una presunzione di conoscenza della cessione in blocco e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l’efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare; nel caso di specie alla parte appellata, convenuta in primo grado e vittoriosa, RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in amministrazione straordinaria, originaria titolare della res litigiosa, risulta subentrata RAGIONE_SOCIALE società di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130,
con effetto dal 1° maggio 2017 come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 52 del 4 maggio 2017, come rappresentato dalla parte stessa; sicché il requisito è stato soddisfatto. L’eccezione di inefficacia della cessione a RAGIONE_SOCIALE va disattesa. Questa motivazione non è attinta adeguatamente dai motivi di ricorso, che tentano di porre in luce un preteso difetto di legittimazione attiva sia di Ubi Banca sia di Gardenia senza confrontarsi affatto con le richiamate rationes decidendi, con la conseguente inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso e del dodicesimo. Per quel che riguarda, in particolare, la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE, occorre rilevare che la sentenza è pienamente conforme al più che consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ‘ In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco”, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito … allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione ‘ ( Cass. 3, n. 4277 del 10/2/2023; Cass., 3, n. 17944 del 22/6/2023).
Con il quarto motivo -violazione 112, 113 e 115 cpc, artt. 821, 1194, 1195, 1283, 1284, 1346 cc e 1318, 1418, co. 2, cc, art. 117 TUB, art. 6 delib. CICR 92/2000, artt. 1363, 1370 e 1371 ss. cc, in relazione all’art. 360 cpc, cp. 1, n. 3 – i ricorrenti impugnano i capi di sentenza nei quali la Corte d’ Appello dà atto dell’applicazione, per il calcolo degli interessi, del metodo di capitalizzazione cd. ‘alla francese’ (calcolo sulla quota capitale in via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata); secondo la corte territoriale detto metodo non determina la capitalizzazione degli interessi, e non produce l’effetto anatocistico lamentato dagli appellanti (qui ricorrenti) ma solo il
frazionamento dell’obbligo restitutorio, perché ogni rata è composta da una quota di capitale e di una quota di interessi.
Il motivo è infondato.
La ritenuta legittimità del metodo di ammortamento alla francese è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, da ultimo consacrato da Cass. S.U. n. 15130 del 29/5/2024, secondo cui ‘ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti ‘ .
Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2697 cc, 132, co. 2, n. 4, cpc, 118 disp. att. cpc, art. 99, 112, 113, 115 cpc, art. 61, 167, 193, 195, 196 cpc, art. 3 e 24 cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc. In sostanza lamentano che la corte territoriale non abbia risposto, con ciò violando specificamente il diritto di difesa, all’istanza degli attori di ammettere una consulenza cd. percipiente, unica in grado di poter risolvere questioni altamente tecniche. La corte territoriale non avrebbe potuto, da un lato, negare ingresso alla consulenza tecnica e, dall’altro, ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti provare.
Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 210 cpc, 2697 cc, 112 cpc, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, con riguardo al capo di sentenza con il quale la Corte ha ritenuto la richiesta di assunzione di CTU meramente esplorativa e come tale inammissibile e la richiesta di esibizione documentale generica e conseguentemente anch’essa inammissibile.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili perché volti a contrastare il consolidato principio di diritto secondo cui è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito la decisione sul rigetto o sull’accoglimento dell’istanza di ammissione di una CTU, censurabile soltanto per vizio di motivazione trattandosi di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti.
Inoltre i motivi non si confrontano con la ratio decidendi dell ‘ impugnata sentenza secondo cui l’attore deve allegare gli elementi a sostegno della propria domanda senza affidare a consulenze tecniche di natura esplorativa il compito di accertare ‘la eventuale’ natura usuraria degli interessi.
Anche la censura mossa in relazione al mancato ordine di esibizione dei documenti è inammissibile perché tale strumento di prova rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e la valutazione della sua indispensabilità non deve essere neppure esplicitata , sicché l’esercizio di tale potere è svincolato da ogni onere di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 3, 8 ottobre 2021, n.27412). Con il settimo motivo -violazione degli artt. 132, co. 1, n. 4, 112, cpc, in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, cpc – parte ricorrente impugna il capo di sentenza che ha affermato la legittimità delle clausole contrattuali che prevedono il diritto della concedente, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, di pretendere la restituzione del bene, l’acquisizione dei canoni corrisposti, il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese e la liquidazione anticipata del danno attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati, purché venga portato in detrazione quanto il concedente abbia conseguito dalla vendita e dalla locazione del bene.
C on l’ottavo motivo di ricorso -violazione dell’art. 132, co. 2, n.4, art. 112 cpc, 2697 cc, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, co.1, n.3, cpc- parte ricorrente censura il capo di sentenza con il quale, respingendosi integralmente l’appello, la corte territoriale avrebbe
omesso di pronunciare sul motivo d’appello – non riportato- con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado sul punto relativo alla domanda riconvenzionale.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili sia perché privi di autosufficienza, e dunque non conformi alle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. , sia perché del tutto generici, e dunque non conformi alle prescrizioni dell’art. 366 n. 4 c.p.c. , in quanto le censure non si confrontano con le rationes decidendi.
Con il nono motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132, co. 2, n.4, 112 cpc, 111 Cost., art. 1419, co. 1, cc, art. 2 legge n.287/1990, art. 2729 cc, art. 1362 cc., il tutto in relazione all’a rt. 360, co.1, n.3, cpc. Il capo di sentenza impugnato riguarda il rigetto dell’eccezione di nullità della fideiussione per conformità con il modello ABI, dichiarato in contrasto con l’art. 2 L. 287 del 1990 e dell’art. 101 TFUE. Secondo i ricorrenti la sentenza non avrebbe svolto in modo adeguato la valutazione di essenzialità delle clausole e in conseguenza non avrebbe pronunciato sulla nullità della fideiussione.
Con il decimo motivo lamenta la violazione delle medesime norme di cui al precedente motivo ed anche degli artt. 115 cpc e 1957 cc. con riguardo al capo di sentenza che ha rigettato le eccezioni di nullità delle fideiussioni.
Con l’undicesimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione delle medesime norme di cui al nono motivo, in questo caso, in relazione all’art. 360, co.1, n. 5, cpc.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili in quanto i ricorrenti omettono di riportare il testo delle clausole asseritamente in contrasto con il modello ABI e con la circolare Banca d’Italia . Ne consegue il grave difetto di autosufficienza dei predetti motivi e la loro palese inammissibilità. Si aggiunga, peraltro, che tale pretesa nullità è stata allegata dai
ricorrenti soltanto con la comparsa conclusionale d’appello, il che rende tali motivi inammissibili anche sotto il profilo della loro tardiva allegazione.
Con il tredicesimo motivo -omessa motivazione art. 132, 2 comma n. 4 c.p.c. art. 112 c.p.c. art. 58 TUB in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. -si censura l’omessa motivazione su una questione, neppure posta in appello, afferente la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo e la pretesa inammissibilità della relativa cessione. Il motivo è inammissibile perché nuovo, risultando introdotto per la prima volta nel presente giudizio di cassazione e non risulta neppure dall’impugnata sentenza.
Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società Intesa San Paolo SpA; in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile