SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 326 2026 – N. R.G. 00000714 2025 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposta
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO , presso il cui studio, in Pomigliano d’Arco , alla INDIRIZZO, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del l’ex socio
,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio, in Agropoli, alla INDIRIZZO, elettivamente domicilia.
.
APPELLATO – CONTUMACE
Oggetto: appello alla sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di Vallo Della Lucania.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto introduttivo del g iudizio di primo grado, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per violazione del termine essenziale e/o grave inadempimento dell’odierna convenuta, chiedendo altresì il risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione dell’immobile e di quello derivante dall’impossibilità di alienare a terzi gli immobil i che le erano stati concessi in uso gratuito.
Si costituiva che contestava le domande proposte nei suoi confronti chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della controparte ; chiedeva, altresì, l’autorizzazione alla chiamata in causa della Contestualmente, la convenuta chiamava in causa dell’agenzia immobiliare deducendo la violazione degli obblighi
NONCHE’
informativi imposti dalla legge e, segnatamente, l’omessa segnalazione di un’ ipoteca legale gravante sui beni e l’ esistenza di una pratica di sanatoria urbanistica, chiedendo la restituzione della provvigione e il risarcimento del danno.
S i costituiva in giudizio l’agenzia immobiliare , chiedendo la sua estromissione dal giudizio per mancanza dei presupposti di legge e, nel merito, il rigetto della domanda di parte convenuta, con condanna della stessa alle spese; in particolare, deduceva che l’iscrizione ipotecaria gravava su cespiti differenti da quelli promessi in vendita e che la era stata notiziata della pratica di sanatoria, peraltro poi regolarmente rilasciata.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, raccoglimento di interrogatorio formale e prova testimoniale.
Con sentenza n. 1230/2024, pubblicata in data 11/11/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla , dichiarava risolto il contratto preliminare intercorso tra le parti per inadempimento del , condannandolo al pagamento, in favore della , della somma di € . 70.000,00 (pari al doppio della caparra confirmatoria), oltre accessori, ponendo a carico del medesimo i 2/3 delle spese di lite e compensando il residuo terzo; rigettava la domanda proposta dalla nei confronti della terza chiamata, condannandola chiamante alla refusione delle spese in favore di quest’ultima, liquidate in € . 7.616,00, oltre accessori.
Avverso tale decisione ha proposto appello
, chiedendone la parziale
riforma, con riguardo al rigetto della domanda proposta nei confronti della e della sua conseguente condanna alla refusione delle spese di lite; in particolare, l’appellante lamenta la mancata declaratoria di inammissibilità della costituzione della società in primo grado per inesistenza della procura, stante l’incapacità della a stare in giudizio, nella qualità di liquidatore, posto che, al momento della costituzione, la società era estinta, con conseguente nullità della sentenza bella parte relativa alla statuizione di condanna. Ne consegue, a suo dire, che la sentenza sarebbe nulla nella parte in cui veniva condannata a corrispondere, in favore della Società, le spese di lite; nel merito, lamenta, poi, la violazione e falsa applicazione degli art. 1703 -1710 cc e 1173-1175- 1176 c.c., per non aver il Tribunale ravvisato nella condotta della società intermediaria profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, avendo quest’ultima omesso ogni controllo sulla regolarità urbanistica e sull’assenza di vincoli legali e/o giudiziali sui beni proposti in vendita.
Si è costituita che ha eccepito, in via preliminare,
l’inammissibilità dell’appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito, con vittoria di spese.
Quindi, all’udienza del 26 gennaio 2026, sulle conclusioni rassegante dai procuratori costituiti, la causa era riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non costituitosi.
Per quanto attiene, poi, alla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello deve rilevarsene la infondatezza.
L’ art. 342 c.p.c., come sostituito dall’art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma che: ‘ L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’ art. 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’ appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grad o; 2) l’ indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata’ .
Ciò posto, come chiarito ormai dalla Cassazione a Sezioni Unite, l’ impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
In conseguenza, sotto tale profilo l’appello è ammissibile, rispondendo al modello legale di impugnazione, avendo l’appellante indicato sia le parti della sentenza oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma.
In conseguenza, sotto tali profili, l’appello è ammissibile.
Nel merito, rileva la Corte che l’appello non è fondato.
Sussiste, infatti, la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa,
Dagli atti emerge, infatti, che ha sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto per il tramite della società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (P.IVA ), con sede in Castellabate (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO. (cfr. proposta di acquisto immobiliare). Tale società, così identificata, risulta tuttavia cancellata dal Registro delle Imprese in data 24.12.2007 (cfr. visura camera RAGIONE_SOCIALE). P.
Orbene, nel giudizio di primo grado, la promissaria acquirente ha, invece, evocato in giudizio, al fine di accertarne la responsabilità professionale, la (NUMERO_DOCUMENTO) con sede in Castellabate (SA) al INDIRIZZO, come emerge dalla comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale e dai successivi atti difensivi.
Appare, quindi, evidente che è stata chiamata in giudizio una società diversa da quella con cui è sorto il rapporto giuridico sostanziale, e, cioè, la RAGIONE_SOCIALE (P.IVA
), con sede in Castellabate (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, bensì la (NUMERO_DOCUMENTO) con sede in Castellabate (SA) al INDIRIZZO, soggetto P.
distinto e, pertanto, estraneo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
In virtù della chiamata in causa, sebbene erronea, la , in liquidazione, si è costituita in persona del liquidatore p.t.,
indicando però l’indirizzo e la partita IVA corrispondente alla RAGIONE_SOCIALE, ossia alla società con cui ha intrattenuto rapporti contrattuali.
Tale costituzione non vale, tuttavia, a sanare il difetto di legittimazione passiva, atteso che la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ risultava già estinta al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado (2011), per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese intervenuta, in data 24.12.2007.
In tali ipotesi, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio.
Invero, ‘qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: : a) le obbligazioni della società non si estinguono, perché, diversamente, si pregiudicherebbero ingiustamente i diritti dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 6070/13)’.
In senso conforme, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che ‘la cancellazione dal registro delle imprese di una società, sia essa di persone o di capitali, determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti cap o all’ ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate’ (Cass. civ. n. 9085/2025).
Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, la domanda avrebbe dovuto essere proposta tutt’al più nei confronti dei soci della società estinta, quali titolari della legitimatio ad causam, in quanto successori della società estinta.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, il che preclude l’esame nel merito della domanda proposta in primo grado, il cui rigetto risulta in tale sede censurato.
Difatti, la legittimazione ad causam costituisce un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa, con la conseguenza che il difetto di essa preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all’esame del merito della controversia (Cass., 12 agosto 2005, n. 16878).
Per quanto attiene, poi, alla doglianza concernente la condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite in favore della chiamata, deve rilevarsi che la stessa è stata disposta, in virtù della soccombenza.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustific ato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cassazione civile, sez. I, 18/04/2023, n. 10364).
Al riguardo è stato precisato che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass.
n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011)
Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 18710 del 2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012).
Orbene, nel caso di specie, l’appellante ha dato causa alla errata costituzione in giudizio della chiamata, avendola erroneamente evocata in giudizio.
In conseguenza, pur dovendosi qualificare la domanda della nei confronti della come inammissibile, anziché infondata, l’appello non può, i n ogni caso essere accolto.
La condanna dell’appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
Nulla per le spese relative all’appellato contumace.
P.M.Q.
La Corte d’Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti della e di
, avvero la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di Vallo Della Lucania. n. n. 975/2025, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
Rigetta l’appello.
Condanna a rifondere all’ appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 1911,00, oltre rimborso forfettario, I.V .A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Nulla per le spese relative all’appellato contumace.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 12 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME