Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5408 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5408 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5532/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore giudiziale NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n.3812/2019 depositata il 25.9.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20.12.2017 il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, avendo la RAGIONE_SOCIALE acquistato nel marzo 2009 da COGNOME NOME 500/1000 in piena proprietà e 250/1000 in nuda proprietà, e nel settembre 2009 250/1000 in piena proprietà da COGNOME NOME gli immobili con garage siti in Villafranca, INDIRIZZO (nel NCEU del Comune di Villafranca a foglio 19, particella 71, sub. 12 (cat. A/3), sub. 3 (cat. A/4) e sub. 1 (cat. C/6), ed avendo constatato il liquidatore nel settembre 2016 che essi erano occupati senza titolo da COGNOME NOME e dal di lei convivente COGNOME NOME ( rectius NOME), che malgrado la missiva del novembre 2016 non li avevano rilasciati, ne chiedeva la condanna alla restituzione degli immobili ed al pagamento dell’indennità di occupazione ed al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Si costituivano nel procedimento sommario COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente, e la prima sosteneva di essere proprietaria degli immobili suddetti per usucapione per averli da sempre utilizzati come proprietaria esclusiva, assistendo anche la zia COGNOME NOME, che risiedeva nell’appartamento riportato a foglio 19, particella 71, sub. 2, chiedendo il mutamento del rito da sommario ad ordinario e l’espletamento della prova testimoniale volta a
supportare la riconvenzionale, rispetto alla quale il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che comunque in occasione del sopralluogo del settembre 2016 la COGNOME aveva dichiarato di “detenere” l’immobile senza titolo, stipulando subito dopo un contratto di comodato con la zia che assisteva, COGNOME NOME, usufruttuaria di 250/1000 degli immobili, per cui non poteva vantare alcun possesso ad usucapionem, e si opponeva alla conversione del rito.
Il Tribunale di Verona con l’ordinanza del 17.4.2018 ordinava a COGNOME NOME e COGNOME NOME (il cui nominativo veniva poi corretto in NOME) di rilasciare immediatamente gli immobili a foglio 19, particella 71, sub. 3 (cat. A/4) e sub. 1 (cat. C/6), liberi da persone e cose, condannandoli al pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo di tali immobili dall’omologazione del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE del 23.2.2016, quantificati nella misura ridotta di € 2.100,00 (€ 150,00 mensili) oltre interessi legali dall’ordinanza, rigettava invece la domanda di rilascio dell’appartamento a foglio 19, particella 71, sub. 2 (cat. A/3) abitato dall’usufruttuaria COGNOME NOME, e di risarcimento danni, respingeva per difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE la riconvenzionale di usucapione di COGNOME NOME.
La suddetta ordinanza veniva appellata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, sia per non avere disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario e per non avere ammesso la prova testimoniale articolata a supporto dell’invocata usucapione, sia per avere ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE rispetto alla riconvenzionale di usucapione della COGNOME, omettendo di integrare il contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. La COGNOME chiedeva anche di accertare la nullità del contratto di comodato da lei concluso con la
zia COGNOME NOME per difetto di un’esatta individuazione dei beni immobili a lei concessi in godimento, ed entrambi gli appellanti contestavano la riconosciuta indennità di occupazione sia in ordine alla sussistenza della prova del danno conseguenza, sia in ordine alla sua entità, e lamentavano che il primo giudice, nel compensare solo per 1/3 le spese processuali, non avesse tenuto conto della disposta riduzione dell’indennità di occupazione rispetto alle richieste di controparte, del rigetto delle avverse pretese risarcitorie e di restituzione dell’appartamento a foglio 19, particella 71, sub. 2.
In secondo grado il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto dell’appello.
Con la sentenza n. 3812/2019 del 30.4/25.9.2019 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello, confermando sia il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE rispetto alla riconvenzionale di usucapione della COGNOME, sia la condanna della stessa e del COGNOME al rilascio di immobili già disposto ed al pagamento dell’indennità di occupazione nella misura di € 2.100,00, calcolata equitativamente in base al valore di mercato dei cespiti occupati a partire dall’omologazione del concordato preventivo, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Rilevava la Corte d’Appello che l’ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario aveva ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del concordato rispetto alla richiesta di usucapione della COGNOME, che doveva semmai essere avanzata contro la RAGIONE_SOCIALE, effettiva proprietaria dei beni e quindi legittimata passiva per le azioni reali, non qualificabile come litisconsorte necessario pretermesso ai fini dell’integrazione del contraddittorio invocata per l’inesistenza nella disciplina del concordato di una norma analoga all’art. 43 L.F. e per l’esistenza di una legittimazione del liquidatore limitata alle operazioni di
liquidazione e ripartizione del ricavato della vendita ed alla promozione delle azioni recuperatorie ricomprese nel suo mandato; che il contratto di comodato concluso dalla COGNOME con COGNOME NOME il 2.9.2016, estraneo alla procedura di concordato, non era stato fatto oggetto di una domanda della COGNOME di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, ed era stato considerato come espressivo di una volontà della COGNOME di detenere l’immobile che ne era oggetto, contraria al possesso uti dominus, e non per la sua efficacia negoziale. Da ultimo la Corte d’Appello affermava che il danno da occupazione senza titolo di un immobile altrui era un danno in re ipsa, che si ricollegava al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all’impossibilità per lo stesso di conseguire l’utilità anche solo potenzialmente ricavabile dall’immobile , liquidabile anche figurativamente attraverso il riferimento al presumibile valore locativo dell’immobile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte la sola COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi, ed ha resistito il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa, inizialmente avviata per la trattazione in camera di consiglio, è stata poi rimessa alla pubblica udienza per la questione relativa alla validità della procura conferita dalla ricorrente, e perché si è ritenuta opportuna la trattazione congiunta con la causa n. 32342/2019 RG, promossa da COGNOME NOME nei confronti del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE per l’usucapione in suo favore degli stessi immobili.
Nelle more in data 17/19.10.2022 è intervenuto un accordo transattivo tra COGNOME NOME e COGNOME NOME ed il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, che ha segnalato il permanere dell’interesse alla decisione sul quinto motivo di ricorso, e chiesto che per gli altri motivi le spese processuali siano regolate
secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l’inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso e per il rigetto del quinto motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per disporre la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO e pertanto l’istanza del difensore va respinta.
Sempre preliminarmente occorre dare atto che il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità non é stato notificato a COGNOME NOME, che aveva partecipato ai due gradi del giudizio di merito, ma in relazione all’esito del ricorso ed al fatto che la sua partecipazione al giudizio non recherebbe alcun beneficio, mentre determinerebbe un aumento dei costi ed un ulteriore differimento della definizione del giudizio, in contrasto col principio della ragionevole durata del processo garantita dall’art. 111 comma 2° della Costituzione, l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti si appalesa superflua.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per
cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti, la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (in tal senso, Cass. sez. un. 23.9.2013 n. 21670; Cass. n.2723/2010 e per il riferimento ad un’ipotesi di inammissibilità del ricorso, Cass. sez. un. n.6826/2010).
Sempre in via preliminare, va riconosciuta la validità della procura rilasciata dalla ricorrente a margine di un foglio separato che riproduce la prima pagina del ricorso sottoscritto da COGNOME NOME e per autentica dall’AVV_NOTAIO e che é stato notificato a mezzo pec il 4.2.2020 in copia con attestazione di conformità all’originale analogico da parte dello stesso AVV_NOTAIO, che all’originale del ricorso notificato digitalmente e depositato presso la Suprema Corte il 14.2.2020 ha allegato la copia cartacea del ricorso notificato a mezzo pec con gli allegati (tra i quali oltre alla relata di notifica ed alle ricevute di consegna ed accettazione, la copia per immagine della procura con attestazione di conformità all’originale analogico).
La sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 18.7.2023 n.20896 ha riconosciuto che la nullità della procura speciale per proporre ricorso per cassazione è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: a) riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; b) mancanza della indicazione della data; c) mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; d) mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (principio di diritto enunciato in continuità con Cass. sez. un. n.36057/2022).
Nel caso di specie la procura conferita dalla COGNOME all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ancorché priva di data e d’indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato, ed apposta su un foglio cartaceo separato, la cui copia per immagine é stata fatta oggetto di notifica a mezzo pec insieme all’attestazione di conformità all’originale analogico, secondo i principi enunciati dalle richiamate pronunce delle sezioni unite, deve ritenersi valida, in quanto benché priva di data e di riferimenti specifici al provvedimento impugnato, oltre ad attribuire le facoltà relative ai giudizi di primo grado e di appello, conferisce espressamente all’AVV_NOTAIO i poteri anche per il giudizio di cassazione.
Va peraltro precisato che quella che figura a margine della prima pagina dell’originale del ricorso in Cassazione depositato il 14.2.2020, come verificato dal fascicolo d’ufficio, é una semplice copia, come desumibile dal fatto che le firme della COGNOME e del legale autenticante, AVV_NOTAIO, ancorché manoscritte, sono in copia, e dal fatto che a tale originale sono allegate le copie cartacee della relata di notifica a mezzo pec, delle ricevute di consegna ed accettazione, e della copia per immagine della procura analogica con attestazione di conformità all’originale cartaceo inserita nella busta notificata telematicamente, e quindi equiparabile all’originale ai sensi dell’art. 16 decies del D.L. n.179/2012, convertito nella L. 17.12.2012 n.2021 e dell’art. 19 ter del provvedimento della DGSIA 16.4.2014.
Venendo ora all’esame dei motivi di ricorso, deve anzitutto rilevarsi, in linea con quanto osservato dalla Procura Generale nella seconda requisitoria scritta, che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi Cass. 24.6.2005 n. 13565; Cass. 11.6.2004 n. 11176) ove nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione, o un altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie é
ravvisabile una causa d’inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza, per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione.
Nel caso di specie con la memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.10.2022 la parte controricorrente ha prodotto l’accordo transattivo del 17/19.10.2022, intercorso tra il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE da un lato e COGNOME NOME e COGNOME NOME dall’altro, e la documentazione relativa alla piena esecuzione di tale accordo, col quale quei soggetti, e quindi anche le parti di questo giudizio, hanno rinunciato ad impugnare la sentenza n.1316/2022 della Corte d’Appello di Venezia del 7.6.2022, che confermando la sentenza del Tribunale di Verona n. 1997/2020 dell’1.12.2020, aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata per gli immobili di Villafranca (INDIRIZZO), INDIRIZZO e INDIRIZZO contro la RAGIONE_SOCIALE, formulata poi in quel giudizio anche dall’intervenuta COGNOME NOME, che identica domanda di usucapione aveva avanzato in via riconvenzionale contro il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento sommario di primo grado.
Ne deriva che devono ritenersi inammissibili, per il venir meno dell’interesse alla decisione di merito per cessazione della materia del contendere, i primi quattro motivi del ricorso di COGNOME NOME, inerenti alla sua domanda riconvenzionale di usucapione ed a questioni preliminari e conseguenziali a quella domanda, ed in particolare:
A) Il primo motivo inerente alla violazione di legge dell’art. 702 bis c.p.c., che sarebbe stata commessa dal Tribunale di Verona, omettendo di convertire il rito da sommario ad ordinario in relazione alla riconvenzionale di usucapione di COGNOME NOME,
e che sarebbe stata ripetuta dalla Corte d’Appello di Venezia nella sentenza impugnata;
Il secondo motivo inerente all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nel fatto che l’impugnata sentenza avrebbe accolto acriticamente la tesi del difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che i beni immobili oggetto della riconvenzionale di usucapione di COGNOME NOME facevano parte dei beni che la procedura concordataria doveva liquidare, per cui per essi sussisteva la legittimazione passiva suddetta, ed inerente altresì all’erronea/contraddittoria motivazione per avere l’impugnata sentenza, da un lato affermato l’indicato difetto di legittimazione passiva, e dall’altro fatto riferimento alle dichiarazioni rese dalla COGNOME nel verbale di sopralluogo del settembre 2016 ed al contratto di comodato, per desumerne l’inesistenza in capo alla stessa di un possesso ad usucapionem ;
Il terzo motivo inerente all’erronea applicazione dell’art. 182 L.F. e dell’art. 102 c.p.c., per avere l’impugnata sentenza aderito ad un certo orientamento giurisprudenziale e ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, non considerando che dall’omologazione del concordato preventivo, derivava al commissario liquidatore nominato, il mandato a tutelare gli interessi dei creditori concordatari, anche attraverso la difesa della proprietà dei beni immobili che dovevano essere liquidati nell’ambito della procedura, e per avere negato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, pur riconoscendo che il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE fosse titolare di un interesse ad intervenire in giudizio;
Il quarto motivo inerente alla contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza, che da un lato avrebbe dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro avrebbe invece rigettato la
domanda della COGNOME di usucapione, non considerando che la stessa fin dal 1995 abitava nell’immobile di Villafranca, INDIRIZZO, e che la stessa controparte aveva riconosciuto la sua occupazione senza titolo dell’immobile, ed attribuendo invece rilievo al contratto di comodato, nullo per indeterminabilità dell’oggetto, da lei concluso con la zia COGNOME NOME, ed inopponibile alla procedura concordataria.
I primi quattro motivi vanno comunque esaminati, in quanto il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE ha chiesto nella memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.10.2022, alle pagine 3 e 4, di applicare il principio della soccombenza virtuale per il governo delle relative spese processuali.
Il motivo sopra riportato sub A) é inammissibile in quanto la valutazione sulla necessità o meno di convertire il rito da sommario ad ordinario é rimessa al giudice di merito e non é sindacabile in sede di legittimità, e comunque l’impugnata sentenza ha correttamente evidenziato che il Tribunale di Verona non ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, in quanto ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE (richiamando le sentenze della Suprema Corte che nel concordato preventivo con cessione dei beni ha riconosciuto il permanere della legittimazione attiva e passiva dell’impresa in concordato a tutela del proprio patrimonio nei confronti dei terzi per essere attribuiti agli organi della procedura concordataria solo i poteri di gestione finalizzati alla liquidazione ed in particolare Cass. n. 18755/2014; Cass. n.27897/2013; Cass. n.13340/2009; Cass. n.11701/2007; Cass. n.7661/2005; Cass. n.10738/2000) rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione di COGNOME NOME, che non ha quindi richiesto alcuna attività istruttoria e non é stata esaminata nel merito. La sentenza del Tribunale di Verona, come spiegato dalla sentenza impugnata, ha solo esaminato e respinto
incidentalmente l’eccezione di usucapione sollevata dalla COGNOME per contrastare l’avversa domanda di rilascio degli immobili, valorizzando, in senso contrario all’asserito esercizio del possesso ad usucapionem invocato dalla COGNOME, la dichiarazione dalla stessa resa nel verbale di sopralluogo del settembre 2016 di detenere l’immobile senza titolo e nel contratto di comodato concluso con la zia COGNOME NOME, con la quale aveva riconosciuto di avere ricevuto da quest’ultima, alla quale prestava assistenza, la mera detenzione e non il possesso dell’immobile.
Il motivo sopra riportato sub B) é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in quanto il vizio dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non può essere fatto valere in ipotesi, quale quella in esame, di “doppia conforme”, essendo sovrapponibili le decisioni di primo e secondo grado sulla questione del difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE rispetto alla riconvenzionale di usucapione della COGNOME, ed é altresì inammissibile per la parte in cui si lamenta l’erroneità/contraddittorietà della motivazione, in quanto dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., apportata dall’art. 2 del D. Lgs. 2.2.2006 n. 40, non é più sindacabile la motivazione insufficiente, o contraddittoria su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, e non risulta dedotta una motivazione inesistente, meramente apparente, o talmente contraddittoria da non consentire di comprendere le ragioni della decisione, ora sindacabile ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 132 n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
Il motivo sopra riportato sub. C) é infondato, in quanto l’impugnata sentenza si é conformata alla giurisprudenza della Suprema Corte richiamata a pagina 9, che nega la legittimazione passiva del commissario liquidatore della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni rispetto alle azioni reali dei terzi, essendo lo stesso legittimato ad agire e resistere in giudizio nelle
sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e spettando la legittimazione passiva rispetto alle azioni reali solo all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura (vedi più recentemente Cass. 14.9.2022 n.26982; Cass. n. 16534/2012). Non essendo già parte del giudizio la RAGIONE_SOCIALE, e difettando la legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, correttamente il Tribunale di Verona ha ritenuto di non potere ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, strumento utilizzabile quando almeno uno dei litisconsorti necessari sia già parte in causa, e non per sopperire al difetto di legittimazione passiva della controparte processuale.
Il motivo sopra riportato sub D) é inammissibile, anzitutto perché la contraddittorietà della motivazione dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., apportata dall’art. 2 del D. Lgs. 2.2.2006 n. 40, non é più sindacabile, e perché non si confronta con la motivazione dell’impugnata sentenza, che ha spiegato come nell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di primo grado non vi sia stato un rigetto con efficacia di giudicato della domanda di usucapione, in ragione del rilevato difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, ma solo un rigetto incidentale dell’eccezione di usucapione opposta dalla COGNOME all’avversa domanda di rilascio degli immobili, basato sulle dichiarazioni rese dalla stessa COGNOME nel verbale di sopralluogo del settembre 2016 e nel contratto di comodato concluso con la zia COGNOME NOME.
Tale contratto non é venuto in rilievo per la sua efficacia negoziale (di qui l’irrilevanza della nullità per indeterminabilità dell’oggetto sollevata dalla COGNOME in secondo grado), limitata alle parti e quindi non opponibile al liquidatore della procedura concordataria, soggetto terzo, ma come prova del fatto della concessione alla
COGNOME da parte della zia COGNOME NOME, usufruttuaria per 250/1000 degli immobili, della mera detenzione degli stessi, escludente il possesso ad usucapionem da lei eccepito.
Va infine esaminato nel merito il quinto motivo del ricorso, perché inerente alla condanna della COGNOME al pagamento in favore del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE dell’indennità di occupazione senza titolo degli immobili a foglio 19, particella 71, sub. 3 (cat. A/4) e sub. 1 (cat. C/6) dall’omologazione del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE del 23.2.2016, quantificata nella misura complessiva di € 2.100,00 (€ 150,00 mensili) oltre interessi legali dall’ordinanza, non coperta dall’accordo transattivo del 17/19.10.2022.
Con tale motivo la ricorrente lamenta che l’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, seguendo l’orientamento giurisprudenziale indicato come minoritario, avrebbe considerato l’indennità di occupazione senza titolo dei suindicati immobili da parte della COGNOME come un danno in re ipsa, liquidabile in base al presumibile valore locativo degli immobili usurpati, determinabile equitativamente, anziché considerarlo come un danno -conseguenza da provare da parte del danneggiato mediante la dimostrazione di un’effettiva lesione del proprio patrimonio, e non mediante la semplice allegazione della lesione del suo diritto di proprietà (in tal senso si é richiamata Cass. n. 18494/2015).
Con lo stesso motivo la ricorrente lamenta, altresì, che l’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, confermata dall’impugnata sentenza, abbia compensato solo per 1/3 le spese processuali di primo grado, e non integralmente, non tenendo conto delle domande di risarcimento danni per €31.500,00, e di rilascio dell’appartamento di Villafranca (VR) a foglio 19, particella 71, sub. 2 (cat. A/3) abitato dall’usufruttuaria COGNOME NOME della controparte rigettate, e del notevole ridimensionamento
dell’indennità di occupazione riconosciuta dovuta rispetto a quella richiesta dal Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE (da € 300,00 ad € 150,00 mensili), facendo riferimento al disputatum anziché al decisum.
Premesso che é inammissibile la doglianza di erroneità e contraddittorietà della motivazione, in quanto tali vizi dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., apportata dall’art. 2 del D. Lgs. 2.2.2006 n. 40, non sono più sindacabili, va rigettata la residua parte del motivo.
Per quanto riguarda l’indennità di occupazione senza titolo, la sentenza n.33645 del 15.11.2022 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ha stabilito, componendo il contrasto insorto sul punto tra la seconda e la terza sezione civile, che si tratta di un danno presunto, o danno normale ricavabile per presunzioni dall’id quod plerumque accidit o dalle circostanze allegate (Cass. 22.4.2022 n.12865; Cass. 20.1.2022 n. 4936; Cass. 7.1.2021 n. 39); che nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita é la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto ed indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo che é andata perduta; che se il danno da perdita subita non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso é liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, mentre richiedono una prova specifica a cura del danneggiato le circostanze che il proprietario, senza l’occupazione senza titolo del terzo, avrebbe locato l’immobile per un corrispettivo superiore al canone di locazione di mercato, o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Nel caso di specie, l’indennità di occupazione senza titolo degli immobili che la COGNOME é stata condannata a restituire, é stata liquidata equitativamente, facendo riferimento al periodo
decorrente dall’omologazione del concordato preventivo, indicante il momento in cui il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE Avrebbe dovuto acquisire la disponibilità per la vendita degli immobili, fino alla decisione, e ad un canone di locazione di mercato di € 150,00 mensili, per cui sono stati rispettati i principi dettati in materia dalle sezioni unite.
Insussistenti sono poi le violazioni lamentate in ordine al governo delle spese processuali del giudizio di primo grado, perché non risulta affatto che il Tribunale di Verona abbia liquidato le spese processuali tenendo conto per la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione dell’importo ben superiore che era stato richiesto dal Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE anziché di quello riconosciuto dovuto, avendo tenuto conto di tutte le domande decise, sia di quelle accolte, che di quelle respinte, ed addivenendo perciò alla compensazione per 1/3 con condanna dei resistenti in solido ai residui 2/3, perché prevalentemente soccombenti, senza superare i massimi tariffari vigenti.
Quanto alla misura di tale compensazione, questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 8532/2000) che ” in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale della parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione ” e che ” non integra, del resto, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l’eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese ” (Cass. 27.4.2023 n. 11157; Cass. 19158/2013 Cass. 8528/2004).
La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. che era stata avanzata nel controricorso, non é stata ripetuta dal Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.10.2022, in cui si é dato atto della sopravvenuta transazione, che ha determinato la cessazione di gran parte della materia del contendere, per cui deve intendersi implicitamente rinunciata.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente, in base ai principi della soccombenza virtuale quanto ai primi quattro motivi, e della soccombenza quanto al quinto motivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi e rigetta nel resto il ricorso e condanna COGNOME NOME al pagamento in favore del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed €2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2024
Il cons. est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME