SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4838 2025 – N. R.G. 00004760 2021 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai magistrati
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel.
NOME Roberto COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4760 del registro generale degli affari contenziosi dell’anno 2021, vertente
tra
Avv. COGNOME
e
Avv. COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 7814 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: ‘Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, la soc.
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2608/2017, n.r.g. 5054/2017, emesso da questo Tribunale in data 31/01/2017 in cui è stato disposto, a carico dell’opponente, il pagamento della somma di €.6.145,14 oltre interessi e le spese del procedimento monitorio.
L’attrice ha dedotto di aver concluso con la Tipografia un contratto orale di fornitura avente ad oggetto 2000 copie di ‘ Roma e Vaticano’ in lingua cinese;
Per tale commessa la emetteva la fattura n. 001363 di €. 11.741,61;
a fonte di detta fattura l’ RAGIONE_SOCIALEemetteva due bonifici di €. 6.741,61 e di €. 2.500,00, rimanendo debitrice della somma di €. 2.500,00.
Successivamente, in data 24 ottobre 2011 l’
comunicava
alla
(
d’ora innanzi la volontà di commissionare n. 500 copie del libro ‘promuovere l’imprenditoria come stile di vita’ da distribuire nel corso di quattro eventi tenutisi a Milano, Salò, Torino e Roma.
Ricevuto il preventivo -di euro 1.695,00 + iva, la non effettuava l’ordine essendo intervenuta la Commissione Europea Ufficio di rappresentanza per l’Italia che si sarebbe offerta di pagare a titolo di contributo, la stampa delle copie, subentrando di fatto nella posizione dell’ ampliando l’offerta a 2000,00 copie. Part
Sostanzialmente l’opponente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la infondatezza delle pretesa azionata da controparte nei propri confronti.
La convenuta, ritualmente costituita, ha contestato la domanda attorea deducendo come la stessa , in occasione del secondo pagamento specificava: secondo acconto fattura n. 001363 del 31.10.2010 Rimangono 2500,00 Euro. Part
Successivamente al rapporto di cui alla la fattura n.001363 del 31.10.2020, le parti istauravano un ulteriore rapporto di fornitura che riguardava la stampa di 500 copie del libro Promuovere l’imprenditoria come stile di vita’; le suddette copie dovevano essere distribuite in occasione degli eventi tenutisi alle date del 11.11.2011 ( Milano); 12.11.2011 ( Salò); 13.11.2011 ( Torino) e 29.11.2011 ( Roma); conseguentemente la P.A.M.O.M. , in data 24 ottobre 2011 inoltrava il preventivo di €. 1.695,00 oltre iva, per un totale complessivo di €. 1.762,80). Le copie venivano quindi commissionate e consegnate in data 8 novembre 2011 come risulta dall’accettazione a firma della signora legale rappresentante della debitrice. ( all.1 comparsa di costituzione).
Al DDT seguiva la fattura n. 001570 del 30.11.2011 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
L’ulteriore richiesta di fornitura di 2000 copie che la Comunità Europea avrebbe commissionato non interessa evidentemente il credito azionato da n questa sede
All’udienza di prima comparizione il Giudice , su richiesta delle parti, assegnava i termini ex art. 183, VI co. c.p.c.
Parte opponente non presentava la prima memoria e nulla deduceva in merito all’allegato n. 1) attestante l’avvenuta consegna di 500,00 copie alla
, legale rappresentante della causa, di natura documentale è stata rinviata per discussione orale e pervenuta per l’incombente a questa udienza, previa proposta conciliativa del Giudice, rifiutata da parte opponente.
L’ opposizione proposta da è infondata e non suscettibile di accoglimento per le motivazioni che seguono:
L’opponente non ha contestato la restante somma della fattura lamentando un preteso danno inerente a una ulteriore commessa che non è oggetto del presente giudizio.
Parte opponente ha dichiarato, nell’atto di opposizione, di essere rimasta debitrice dell’opposta della somma di €. 2.500,00; tale affermazione ha valenza di confessione stragiudiziale del debitore e costituisce prova legale, liberamente valutabile dal Giudice.
Quanto, invece, alla seconda fattura avente ad oggetto l’ordine e la successiva consegna delle cinquecento (500) copie da distribuire nel corso degli eventi svoltisi a Milano, Salò, Torino e Roma in data 11/11/2011, 12/11/2011, 13/11/2011 e 29/11/2011, si osserva che il documento di trasporto nr. 00875/2011 (all.1 del fasc. di parte opposta) attestante la consegna delle cinquecento copie richieste per gli eventi che si sarebbero svolti nei giorni immediatamente successivi è stato firmato dalla dott.ssa , nella qualità di legale rappresentante della odierna opponente, in data 8/11/2011.
La consegna avveniva quindi tre giorni prima l’evento di Milano: Tale circostanza deve ritenersi acquisita, non avendo l’opposta contestato la documentazione né l’autenticità della firma riferita al legale rappresentante della L’opponente non ha depositato la prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. pertanto deve considerarsi non contestata la difesa di parte opposta. (V.art. 115 c.p.c.)
Ne consegue che, essendo la consegna delle opere ( n. 500) avvenuta in data 8/11/2011, ovvero prima dei quattro eventi in cui le stesse dovevano essere distribuite, ed essendo le stesse regolarmente accettate, le tempistiche devono ritenersi rispettate.
Viceversa il preventivo (di 2000 copie) che avrebbe coinvolto -successivamente e con un diverso ordine -la Commissione Europea, è datato 15/12/2011 e la mail di conferma è datata 2/2/2012.
Da ciò si deduce che il preventivo delle 2.000 copie chiesto dalla Commissione Europea riguarda un’altra fornitura che nulla ha a che vedere con la fattura delle cinquecento copie il cui pagamento è stato richiesto con ricorso monitorio.
Tale circostanza, è stata confermata nella deposizione testimoniale resa dal sig. di parte opposta all’udienza del 29 ottobre 2019
che ha risposto positivamente al capitolo n.2), oltre che dal teste della controparte, il sig. che non ha saputo rispondere alla domanda formulata in udienza circa la incongruenza delle date che, secondo parte opponente avrebbero interessato lo stesso preventivo; sul capitolo 2 di parte opponente il testimone ha risposto : ‘ non so …’
Con provvedimento del 29/7/2020, il Giudicante formulava una proposta conciliativa nei seguenti termini: ‘ abbandono del contenzioso previo pagamento, da parte dell’opponente, della somma di € 4.262,80 omnia per sorte ed € 2.500,00 oltre accessori di legge -per spese processuali ‘.
Per le motivazioni fin qui esposte la domanda di parte opponente deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in ogni sua statuizione.
Alla soccombenza consegue l’onere delle spese processuali: poste a carico dell’opponente e liquidate secondo i parametri medi di cui al D.m. 55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l’opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n. 2608/ 2017. NRG 5054/2017 , emesso da questo Tribunale in data 31 gennaio 2017.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge’.
La parte appellata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è parzialmente fondato.
L’appellante con riguardo a quanto richiestole con la fattura 1363/2010 del 31.10.2010 non contesta di essere debitrice del residuo importo di euro 2.500,00, ma ha chiesto in primo grado che fosse compensato con quanto richiesto dalla stessa a titolo risarcitorio del danno subito per effetto della stampa di 500 copie in luogo di 2000 della pubblicazione intitolata ‘Promuovere l’imprenditorialità come stile di vita’, asseritamente commissionata alla controparte dall’Unione Europea.
Sul punto il Tribunale ha respinto la pretesa risarcitoria rilevando la discrasia temporale posta a fondamento della decisione sul punto. Questa Corte non può che confermare la decisione. Ed invero è dirimente
osservare che non essendo stato dimostrato che l’Unione Europea abbia, effettivamente, ordinato le 2000 copie in discorso, alcun danno l’appellante ha provato di aver ricevuto. In particolare, né i documenti richiamati, né la deposizione testimoniale cui fa riferimento l’appellante comprovano che la pubblicazione fosse la stessa delle 500 copie ricevute. Ed inoltre, l’appellante non ha fornito una spiegazione all’incongruenza del dato temporale evidenziata dal Tribunale che ha rilevato come sia il preventivo fornito all’Unione che la mail di conferma dovessero riferirsi ad un altro ordine in quanto successivi alle date di tutti gli eventi (stando alla tesi della nei quali le copie si sarebbero dovute distribuire. Sicchè la critica è
infondata.
L’impugnazione va accolta, invece, per quel che concerne l’importo richiesto in base alla fattura 1570/2011 del 30.11.2011.
Con riferimento a questa l’odierna appellante ha da subito eccepito il difetto di legittimazione passiva. L’eccezione va accolta.
Va osservato che la controparte non ha fornito la prova della fondatezza della domanda in quanto il documento di trasporto sottoscritto dalla legale rappresentante della società appellante non dimostra altro se non il trasporto e la consegna di quella merce.
E’ rimasto indimostrato, invece, che sia stata la ad effettuare l’ordine di acquisto assumendo, così, l’obbligazione di corrispondere il prezzo relativo.
L’accoglimento del motivo assorbe anche la censura relativa agli interessi moratori.
L’accoglimento parziale dell’opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo. L’appellante, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore dell’appellata, dell’importo di euro 2.500,00, oltre interessi secondo il criterio stabilito col decreto in quanto non fatto oggetto di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell’appellante in misura di un terzo, rimanendo compensate per il resto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell’appello e riforma della sentenza gravata; accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2608/ 2017 del Tribunale di Roma e, per l’effetto, lo revoca;
condanna la al pagamento, in favore di , dell’importo di euro 2.500,00 oltre accessori come in parte motiva; condanna la alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore di nella misura che liquida, per l’intero, quanto al primo grado in euro 4.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 3.600,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025. Part
Il Presidente
Il Consigliere estensore