Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27865 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27865 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 4068-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRAVV_NOTAIO, nello studio degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRAVV_NOTAIO, nello studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 7205/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO per parte ricorrente e l’AVV_NOTAIO , in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per parte controricorrente
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 29.11.2005 RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Roma per sentir accertare la piena proprietà, in capo ad essa attrice, di un’area di terreno e condannare la convenuta, occupante, alla restituzione della stessa ed al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo ricevuto l’area in contestazione dal Comune di Roma, che a sua volta l’aveva espropriata, per realizzarvi un parcheggio, come previsto dal Piano Urbano Parcheggi (P.U.P.) con sovrastante struttura annonaria, ed invocando comunque il rigetto della domanda, poiché con atto del 15.10.2005 la stessa aveva ceduto ad altra società il ramo di azienda relativo alla gestione della predetta struttura.
Con sentenza n. 21810/2012 il Tribunale accoglieva la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 7205/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dall’originaria convenuta avverso
la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta dall’odierna ricorrente, attrice in prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
Il P .G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato.
Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza ed hanno partecipato alla stessa, insistendo, rispettivamente, per l’accoglimento del ricorso e per il suo rigetto, nonché, in subordine, quanto alla parte controricorrente, per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare i terreni ceduti dal Comune di Roma ad RAGIONE_SOCIALE per realizzare la struttura annonaria con annesso parcheggio non coincidevano con l’area oggetto della domanda di restituzione proposta dall’odierna ricorrente.
Con il secondo motivo, il ricorrente principale si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che i beni oggetto della cessione del ramo di azienda intercorso in data 15.10.2005 coincidessero con quelli dei quali la società ricorrente invocava la restituzione.
Con il quarto motivo, suscettibile di essere trattato unitamente ai primi due, il ricorrente principale lamenta invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 183, 184 c.p.c. e 948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE valorizzando il contenuto di documenti tardivamente depositati dalla difesa dell’odierna ricorrente incidentale.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Le prime due, in quanto la sentenza impugnata da atto che le opere realizzate da RAGIONE_SOCIALE ‘… in parte (boxes sotterranei), sono state vendute a terzi e, in parte, restituite al Comune …’ (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Nel contestare tale statuizione la società ricorrente deduce che le aree oggetto della domanda di restituzione non coinciderebbero con quelle oggetto della cessione di ramo di azienda del 15.10.2005, ma non dimostra che esse siano ancora nella disponibilità materiale di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente deficit di specificità delle censure in esame.
Il quarto motivo è a sua volta inammissibile, in quanto il profilo della tardiva produzione dei documenti, sollevato dalla società ricorrente, non supera la mancata dimostrazione che le aree oggetto della domanda fossero, in tutto o in parte, ancora nella disponibilità materiale di RAGIONE_SOCIALE Elemento, quest’ultimo, che la parte ricorrente aveva l’onere di dimostrare.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 167 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ricavato argomenti confermativi circa la carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE dal fatto che
l’odierna ricorrente aveva proposto, in separata sede, azioni contro i terzi acquirenti dei boxes realizzati dalla stessa RAGIONE_SOCIALE per far accertare la nullità dei rispettivi contratti di acquisto, in quanto conclusi a non domino. Secondo la società ricorrente principale, la circostanza sarebbe stata dedotta da RAGIONE_SOCIALE solo tardivamente e, rispetto ad essa, non vi sarebbe stata alcuna accettazione del contraddittorio.
La censura è infondata, in quanto le deduzioni concernenti la carenza di legittimazione, attiva o passiva, o la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, costituiscono mere difese e possono quindi essere sempre proposte, nel corso del giudizio di merito, senza che esse siano soggette a preclusioni processuali (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. del 01/09/2021, Rv. 662115 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 15/05/2018, Rv. 648612).
In definitiva, il ricorso principale va rigettato. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito, per effetto del rigetto del ricorso principale.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda