Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30342 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 30342 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16256/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente principale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
MERCATI 42, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
E
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente al ricorso principale e a quello incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 2157/2017 depositata il 20/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , proprietari di alcuni terreni siti nel RAGIONE_SOCIALE di Carini interessati da una procedura espropriativa promossa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di insediamenti produttivi, artigianali ed RAGIONE_SOCIALE alla quale era seguita la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità provvisoria e l’espropriazione definitiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convennero in giudizio innanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE, gestione separata RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE-, chiedendone la condanna al pagamento in favore degli stessi RAGIONE_SOCIALE giusta indennità liquidata in maniera irrisoria dal collegio dei tecnici, oltre interessi legali dal decreto di esproprio con ordine al deposito presso il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e finanze.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.2157/2017, pubblicata il 21 novembre 2017, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta, riteneva la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, che all’interno del procedimento espropriativo defin ito con l’esproprio in favore del RAGIONE_SOCIALE aveva svolto unicamente il ruolo di soggetto tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi artigianali ed RAGIONE_SOCIALE, invece riconoscendo la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima in relazione ai principi espressi dal RAGIONE_SOCIALE nella sentenza n.5 del 9.1.2017, già applicati dalla stessa Corte di appello in altro procedimento analogo.
La Corte di appello, quanto al merito, determinava l’indennità di espropriazione sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE C.T.U. e dovuta dal
RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE a ciascun proprietario ordinando ad entrambi i soggetti il deposito RAGIONE_SOCIALE stesse presso la Cassa depositi e prestiti oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il RAGIONE_SOCIALE, gestione separata RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente affidati il primo ad un motivo ed il secondo a due motivi.
Si sono costituiti in giudizio il RAGIONE_SOCIALE ed i signori NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, questi ultimi quali eredi di COGNOME NOME, deceduto il giorno 1.6.2013, resistendo ai ricorsi di entrambi i ricorrenti.
RAGIONE_SOCIALE ed i proprietari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE espropriate hanno depositato memorie unitamente al RAGIONE_SOCIALE che ha pure depositato note di replica RAGIONE_SOCIALE conclusioni scritte depositate dal AVV_NOTAIO generale.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo l’accoglimento di entrambi iricorsi per cassazione.
Il procedimento nel quale sono stati inseriti i due ricorsi per cassazione contro la stessa sentenza è stato posto in decisione all ‘udienza del 21 settembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con
atto a sé stante, in ricorso incidentale -cfr. Cass. n. 27680/2021; conf. Cass. n. 33809 del 19/12/2019; Cass. n. 25054 del 07/11/2013-.
Orbene, deve qualificarsi come ricorso principale quello proposto dal RAGIONE_SOCIALE mentre il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, notificato a mezzo pec a poche ore di distanza e nello stesso giorno di quello proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE altre parti, va qualificato come ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso principale il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 54 del D.P.R. n.327/2001, 29 d.lgs. n. 150/2011 e 57 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 32/2000, come modificata dalla L.R. RAGIONE_SOCIALE n.20/2005 e 102 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE CO.RAGIONE_SOCIALE.A.L. Secondo il ricorrente il quadro normativo di riferimento dallo stesso richiamato deporrebbe per l’esistenza di un litisRAGIONE_SOCIALEo necessario tra autorità espropriante, promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione e beneficiario RAGIONE_SOCIALE stessa ol tre che con il concessionario RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica se allo stesso sia affidato il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità. Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe fondata su una giurisprudenza relativa a fattispecie regolata dalla l. n. 865/1971 e dunque non rilevante, essendo l’espropriazione regolata dal d.P.R. n.327/2001 e dalla legislazione RAGIONE_SOCIALE che espressamente impone all’impresa assegnataria il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione, essendo peraltro il RAGIONE_SOCIALE beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘esproprio, come dallo stesso dichiarato in comparsa di risposta e come risulterebbe dalla determina dirigenziale n.149 del 26.4.2011 del RAGIONE_SOCIALE, nemmeno rilevando l’immissione in possesso da parte del RAGIONE_SOCIALE essendo comunque il RAGIONE_SOCIALE assegnatario tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione, concessionario e beneficiario in base al decreto di espropriazione.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, la Corte di appello ha escluso la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il soggetto legittimato fosse da individuare nel beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, individuato nel caso di specie nel RAGIONE_SOCIALE in base alla determina dirigenziale n.149 del 26 aprile 2011 adottata dal RAGIONE_SOCIALE, pure immessosi nel possesso dei beni in data 12 maggio 2011 -cfr.pag.4 ult.cpv. RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata- ed invece risultando il RAGIONE_SOCIALE unicamente il soggetto ‘che avrebbe dovuto realizzare, nell’area espropriata, insediamenti produttivi artigianali e RAGIONE_SOCIALE, alla stregua del piano attuativo approvato dal RAGIONE_SOCIALE con delibera n.23 del 23 maggio 2008′ – cfr.pag.5 primo cpv. RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sent.impugnata-.
Orbene, il ricorrente prospetta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione impug nata sul presupposto che il RAGIONE_SOCIALE sia soggetto assegnatario RAGIONE_SOCIALE opere, concessionario RAGIONE_SOCIALE stesse o beneficiario in quanto ente nei confronti del quale sarebbe stato emesso il decreto di esproprio.
Epperò tali affermazioni si scontrano con gli accertamenti meritali compiuti dalla Corte di appello la quale, con specifico riferimento al procedimento ablatorio in esame, come già ricordato ha affermato che la determina adottata il 26 aprile 2011 n.149 dal RAGIONE_SOCIALE aveva pronunziato l’espropriazione in favore del RAGIONE_SOCIALE immessosi nel bene, mentre il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto unicamente essere il soggetto tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi alla stregua del piano attuativo approvato dal RAGIONE_SOCIALE con delibera n.23 del 23 maggio 2008.
Ed a ciò, è appena il caso di ricordare, nulla può aggiungere l’esposizione di fatti in tutto o in parte diversa operata dai proprietari RAGIONE_SOCIALE‘area nel ricorso introduttivo al quale pure fa cenno la sentenza qui oggetto di ricorso nello svolgimento del processo, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate dalla Corte di appello sulle questioni e sui fatti controversi e sul contenuto stesso RAGIONE_SOCIALE
determina dirigenziale del 26 aprile 2011, dalla stessa compiutamente esaminati, in modo da rendere nemmeno in astratto ipotizzabile il (qui peraltro non proposto) vizio di cui al n.5 RAGIONE_SOCIALE‘art.360 c.1 c.p.c., alla stregua dei principi espressi dRAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte ormai ben consolidati nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte-cfr. Cass. S.U. n.8053/2014-.
Orbene, dal quadro fattuale considerato dalla decisione impugnata non risulta dunque in alcun modo che il RAGIONE_SOCIALE fosse il soggetto beneficiario o concessionario o assegnatario RAGIONE_SOCIALE opere. Ragion per cui la censura si risolve in una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a base RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che questa Corte non può in alcun modo verificare e/o validare essendole impedita, per costante giurisprudenza, qualunque incursione nei fatti ponderati e valutati dal giudice di merito senza che la censura peraltro prospetti, come si diceva, alcun omesso esame di fatti oggetto di contraddittorio e decisivi per il giudizio alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, c.1 n.5 c.p.c. ovvero, ancora, ipotizzi l’affermata esistenza di valutazioni fondate su fatti inesistenti, a voler seguire un indirizzo interpretativo pur non univoco di questa Corte -Cass. n. 13918/2022, Cass. n. 37382/2022, Cass. n. 9507/2023, contra Cass. n. 24395/2020, Cass. n. 15777/2022 ora rimesso all’esame RAGIONE_SOCIALE S.U. (Cass. nn. 8993/23 e Cass. n. 11111/2023).
La deduzione in ordine al prospettato litisRAGIONE_SOCIALEo necessario fra i soggetti indicati dal ricorrente è dunque parimenti inammissibile, anch’essa agganciandosi ad una ricostruzione di merito che non trova alcuna conferma negli elementi esaminati dalla Corte di appello né deduce l’omesso esame di documenti diversi da quelli indicati dalla Corte di appello, invece fondandosi sulla determina n. 149 del 26.4.2011 del RAGIONE_SOCIALE sulla quale si è pure fondata la sentenza impugnata, rendendo per ciò stesso inammissibile la censura di omesso esame di un fatto- cfr. Cass. S.U. n.8054/2013-
.
Sulla base di tali considerazioni non è dunque consentito esaminare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura sulla quale pure si è soffermato il AVV_NOTAIO generale nelle conclusioni depositate agli atti.
Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.19 L.R. RAGIONE_SOCIALE n.8/2012, 64 L.R. RAGIONE_SOCIALE n.9/2013, 19 L.R. RAGIONE_SOCIALE n.8/2016 e 12 disp. sulle leggi in generale e 1703 e ss. c.c.. La Corte di appello, affermando la legittimazione passiva del ricorrente non avrebbe fatto corretta applicazione del quadro normativo di riferimento sopra indicato, in base al quale i rapporti attivi e passivi dei soppressi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regione siciliana permangono in capo agli stessi, posti in RAGIONE_SOCIALE fino alla definitiva chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE -art.19 L.R. RAGIONE_SOCIALE n.8/2016, non essendo possibile che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE potessero transitare presso l’RAGIONE_SOCIALE -art.64 L.R. Sic. n.9/2013- mantenendo i RAGIONE_SOCIALE la propria autonoma personalità giuridica -art.64 L.R. Sic. n.64, cit.-.
La Corte di appello, nel ritenere la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE oltre che del RAGIONE_SOCIALE sulla base di quanto ritenuto dalla sentenza n.5/2017 del C.G.A., avrebbe raggiunto un risultato interpretativo antitetico a quello espresso dalla normativa RAGIONE_SOCIALE esaminata nel suo complesso, volta invece a ribadire che i rapporti originariamente insorti in capo ai RAGIONE_SOCIALE permanevano in capo ai medesimi enti, integrando una mera gestione di contabilità separata ex lege da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di rapporti rimasti nell’esclusiva titolarità dei RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 L.R. RAGIONE_SOCIALE n.8/2012, 64 L.R. RAGIONE_SOCIALE n.9/2013 19 L.R. RAGIONE_SOCIALE n.8/2016 e dei principi generali in materia di successioni fra enti pubblici, avendo la Corte di appello disatteso i consolidati principi espressi da questa Corte in tema di successione fra enti pubblici a titolo particolare.
I due motivi meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione.
Giova ricordare, ai fini di una più chiara comprensione RAGIONE_SOCIALE censura, che la legge RAGIONE_SOCIALE regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), allo scopo di promuo vere «l’insediamento RAGIONE_SOCIALE imprese nelle RAGIONE_SOCIALE destinate allo svolgimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso lo RAGIONE_SOCIALE e l’implementazione RAGIONE_SOCIALE azioni necessarie per favorire l’avvio di nuove iniziative RAGIONE_SOCIALE e per potenziare ed innovare quelle già esistenti» (art. 2, comma 1), ha istituito l’RAGIONE_SOCIALE, «ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» (art. 1, comma 1).
All’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE hanno fatto riscontro la soppressione e la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, secondo le fasi scandite dall’art. 19 RAGIONE_SOCIALE stessa legge RAGIONE_SOCIALE.
La legge anzidetta, in particolare, prefigurava il compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, «con l’approvazione del bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE e la definizione RAGIONE_SOCIALE posizioni attive e passive RAGIONE_SOCIALE gestione liquidatoria» (art. 19, comma 4, primo periodo).
Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli RAGIONE_SOCIALE transita all’RAGIONE_SOCIALE» (art. 19, comma 4, secondo periodo, nella versione originaria). Ove il termine di centottanta giorni fosse trascorso infruttuosamente il legislatore RAGIONE_SOCIALE aveva previsto che «i rapporti attivi e passivi dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’RAGIONE_SOCIALE tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione RAGIONE_SOCIALE masse patrimoniali, dei rapporti di credito e RAGIONE_SOCIALE passività di ogni singolo
RAGIONE_SOCIALE soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE» (art. 19, comma 8, primo periodo, nella versione originaria).
In sede d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE appena ricordata l’art. 64, comma 1, primo periodo, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive pe r l’anno 2013. Legge di stabilità RAGIONE_SOCIALE» aveva poi specificato che i RAGIONE_SOCIALE, transitati nella gestione separata presso l’RAGIONE_SOCIALE, «mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE produt tive, di concerto con l’RAGIONE_SOCIALE, non attesti con decreto la chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, secondo l’originaria formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALE legge reg. n. 9 del 2013 “Il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19 , è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi RAGIONE_SOCIALE, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all’adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 8/2012. I predetti RAGIONE_SOCIALE aggiungono alla propria denominazione le parole “gestione separata RAGIONE_SOCIALE“. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.”
Peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare, a proposito RAGIONE_SOCIALE disciplina normativa appena ricordata -e prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n.8/2016 del 17 maggio 2016 di cui si dirà appresso – che la legge interpretativa ripropone la netta distinzione RAGIONE_SOCIALE masse patrimoniali RAGIONE_SOCIALE gestioni separate dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (art. 64, comma 1, ultimo periodo, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 9 del 2013). -cfr. Corte cost.3 marzo 2016 n. 45-.
Come si ricordava sopra, il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente modificato con la l.r. RAGIONE_SOCIALEna n. 8/2016 che, con l’art.19, ha per quel che qui rileva, modificato la legge RAGIONE_SOCIALE 12 gennaio 2012, n. 8, art.19 nel modo di seguito rip ortato: ‘a) alla lettera b) del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 le parole «dalla competente Agenzia RAGIONE_SOCIALE» sono sostituite dRAGIONE_SOCIALE parole «dagli uffici del RAGIONE_SOCIALE competenti per RAGIONE_SOCIALE»; b) al comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 le parole «nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE transita all’istituto» sono sostituite dRAGIONE_SOCIALE parole « l’istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun RAGIONE_SOCIALEo in RAGIONE_SOCIALE (enfasi aggiunta n.d.r.).»; c) al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 le parole «nella gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le RAGIONE_SOCIALE dalla stessa contemplate» sono sostituite dRAGIONE_SOCIALE parole «nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni e dei compiti relativi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le RAGIONE_SOCIALE dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi
conseguenti alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesime da parte dei RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.»; d) il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 è sostituito dal seguente: «8 . Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi RAGIONE_SOCIALE permangono in capo agli stessi, posti in RAGIONE_SOCIALE, e ciò sino alla definitiva chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ogni singola RAGIONE_SOCIALE di cui al presente comma è amministrata, ai fini RAGIONE_SOCIALE celere conclusione RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE, da un commissario liquidatore nominato dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tra i dirigenti degli ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, competenti per RAGIONE_SOCIALE, con qualifica ed anzianità complessiva di servizio più elevata, o, in mancanza, tra i funzionari degli ex RAGIONE_SOCIALE in possesso dei requisiti di legge. Il commissario liquidatore può utilizzare il personale non dirigenziale occorrente scelto prioritariamente tra il personale RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE di competenza. Le operazioni di RAGIONE_SOCIALE sono sottoposte al controllo e alla vigilanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.» (enfasi aggiunta n.d.r.) .
Orbene, come si è visto, la sentenza impugnata, ha motivato la decisione in punto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, richiamando quanto ritenuto dal C.G.A. nella sentenza n.5/2017 ritenendo che la gestione separata del RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE non è un soggetto diverso dal neo costituito ente, essendo unicamente una forma di separazione di alcuni rapporti attivi e passivi rispetto al patrimonio principale RAGIONE_SOCIALE‘ente, responsabile unicamente con le risorse patrimoniali RAGIONE_SOCIALE gestione separata.
Orbene, tale decisione non è conforme a legge in quanto il C.G.A., nella ricordata sentenza richiamata per relationem dalla Corte di appello ha fondato il suo assunto sulla base di un quadro normativo che non c onsiderava la disposizione introdotta dall’art. 2 l.r. RAGIONE_SOCIALE n.8/2016, tralasciando quindi di vagliare la portata precettiva RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore norma sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘art.19 c.8 l. n. 8/2012 nella quale, innovando rispetto alla modifica introdotta dall’art.6 4 l. r. sic. n.9/2013, si è espressamente previsto che i rapporti attivi e passivi facenti capo ai RAGIONE_SOCIALE ‘permangono’ in capo RAGIONE_SOCIALE gestioni separate espressamente evidenziando che ‘ In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.’
Orbene, la disposizione innovativa appena indicata ha sostituito integralmente la vecchia disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art.19, c.8 l.r. RAGIONE_SOCIALE n.8/2012, modificata dall’art.64 l.r. sic. n .9/2013, anche nella parte in cui si era stabilito che il presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, transitati nella gestione separata.
Si tratta, in definitiva, di un quadro normativo di riferimento che la Corte di appello, riferendosi a C.G.A. n.5/2017- al cui interno non era stata presa in considerazione la disciplina modificativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 c.8 l.reg. RAGIONE_SOCIALEna n.8/20 12 come introdotta dall’art.2 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n.8/2016- ha totalmente tralasciato di considerare e valutare nella sua portata complessiva, soprattutto laddove risulta che il legislatore RAGIONE_SOCIALE, modificando la precedente disposizione introdotta nel 2013 con la modifica del vecchio art.19, c.8, l.r. Sic. cit., ha rimarcato in maniera precisa la permanenza dei rapporti
attivi e passivi in capo ai RAGIONE_SOCIALE fino alla fine RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE escludendo il transito RAGIONE_SOCIALE posizioni debitorie facenti capo RAGIONE_SOCIALE gestioni all’RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tale complesso ed in effetti non particolarmente agevole reticolo normativo, reputa il Collegio che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ri spetto ad un rapporto debitorio nascente da una procedura espropriativa iniziata dal RAGIONE_SOCIALE e conclusa, come acclarato dalla Corte di appello, con il decreto di esproprio emesso in favore RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE in base alla determina dirigenziale del 26 aprile 2011 n.149 resa dal medesimo ente senza fare corretta applicazione del quadro normativo di riferimento al quale pure ha fatto compiuto ed analitico riferimento il AVV_NOTAIO Generale.
Il ricorso principale va quindi accolto.
Passa ndo all’esame del ricorso incidentale, il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 54 del DPR n.327/2001, 29 d.lgs. n.150/2011 e 57 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n.32/2000, come modificata dalla l.r. RAGIONE_SOCIALE n.20/2005 e 102 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il ricorrente il quadro normativo di riferimento dallo stesso richiamato deporrebbe per l’esistenza di un litisRAGIONE_SOCIALEo necessario tra autorità espropria nte, promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione e beneficiario RAGIONE_SOCIALE stessa oltre che con il concessionario RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica se allo stesso sia affidato il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità. Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe fondata su una giurisprudenza relativa a fattispecie regolata dalla l.n.865/1971 e dunque non rilevante, essendo l’espropriazione regolata dal d.P.R. n.327/2001 e dalla legislazione RAGIONE_SOCIALE che espressamente impone all’impresa assegnataria il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘inden nità di espropriazione, essendo peraltro il RAGIONE_SOCIALE
beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘esproprio, come dallo stesso dichiarato in comparsa di risposta e come risulterebbe dalla determina dirigenziale n.149 del 26.4.2011 del RAGIONE_SOCIALE, nemmeno rilevando l’i mmissione in possesso da parte del RAGIONE_SOCIALE, essendo comunque il RAGIONE_SOCIALE assegnatario tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione, concessionario e beneficiario in base al decreto di espropriazione.
In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE va quindi cassata limitatamente all’accoglimento del motivo e la causa va rimessa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che in diversa composizione provvederà anche sul regime RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE. Accoglie il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che in diversa composizione provvederà anche sul regime RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALE
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso all’udienza del 21 settembre 20 23 nella camera di