Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11944/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ex lege dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA n. 3799/2022, depositata il 29/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO aveva prestato attività professionale in un processo amministrativo a favore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Per l’attività difensiva prestata il TAR aveva poi liquidato le spese processuali, in misura contestata da NOME COGNOME, perché al di
sotto del minimo normativamente previsto, con proposizione di opposizione avanti alla Corte d’Appello d’Ancona, per la quale il contraddittore era stato individuato nel RAGIONE_SOCIALE; il RAGIONE_SOCIALE si era costituito sollevando contestazioni sulla sua legittimazione passiva, perché la domanda avrebbe dovuto essere rivolta al RAGIONE_SOCIALE.
L’opposizione era stata accolta nel merito, senza esame RAGIONE_SOCIALE questione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal RAGIONE_SOCIALE: il Tribunale di Ancona aveva liquidato le spese dovute, dimezzate ex art.130 DPR n.115/2002, con il riconoscimento di un ulteriore importo a favore del richiedente di € 1.458,00, oltre accessori di legge; le spese del giudizio di opposizione erano state liquidate in base alla soccombenza, con il riconoscimento a favore RAGIONE_SOCIALE‘opponente di € 600,00 oltre accessori di legge.
Propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE fondandolo su due motivi.
NOME COGNOME non ha depositato controricorso, rimanendo intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo articolato il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c., per non essere stata esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente proposta.
Il motivo è fondato.
Si richiama la pronuncia di questa Corte n.34602/2021, che ha evidenziato, con puntuale motivazione, come effettivamente l’art.185 DPR n.115/2002 pone una questione di legittimazione passiva tra il RAGIONE_SOCIALE -destinatario RAGIONE_SOCIALEe richieste di pagamento degli onorari per i professionisti che hanno assistito soggetti ammessi al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato avanti al Giudice ordinarioe il RAGIONE_SOCIALE -destinatario RAGIONE_SOCIALEe analoghe richieste di pagamento relative a
prestazioni effettuate avanti alla giurisdizione amministrativa-; la questione deve essere affrontata nel giudizio introdotto per la liquidazione dei compensi, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, se, in applicazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.4 l. n.260/58, il RAGIONE_SOCIALE convenuto che non si ritiene il reale destinatario RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento, l’abbia eccepita tempestivamente.
Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, poiché il RAGIONE_SOCIALE, concretamente convenuto nonostante le prestazioni rese dall’AVV_NOTAIO si siano svolte nell’ambito di un processo amministrativo, ha immediatamente eccepito, con la costituzione in giudizio, che il RAGIONE_SOCIALE competente alla liquidazione richiesta è in realtà il MEF (l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ex art.185 DPR n.115/2002, sollevata tempestivamente dal RAGIONE_SOCIALE erroneamente citato, ex art.4 l. n.260/58, non vanifica il giudizio instaurato ma rende possibile l’integrazione del contraddittorio, ad opera del Giudice, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE realmente destinatario RAGIONE_SOCIALE domanda: si rinvia alla motivazione del provvedimento di legittimità n.34602/2021, cit.).
Sulla questione prospettata, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘eccezione tempestivamente sollevata dal RAGIONE_SOCIALE convenuto il Tribunale di Ancona non svolge alcuna considerazione, omettendo di pronunciare -e quindi omettendo di procedere alla corretta identificazione del legittimato passivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate, rispetto alla domanda proposta da NOME COGNOME-.
2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.185 co 1 DPR n.115/2002, per essere stato il RAGIONE_SOCIALE condannato a pagare spese per il difensore di un soggetto ammesso al patrocinio nell’ambito di un giudizio amministrativo.
Questo motivo rimane assorbito, perché presuppone risolta a favore del RAGIONE_SOCIALE la questione di legittimazione passiva sollevata dallo stesso ma non esaminata dal Giudice di merito.
In conclusione, il ricorso per cassazione proposto deve essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. L’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Ancona che, in altra composizione, dovrà esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, il 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME