Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17887 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17887 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7421/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO CAMPOBASSO n. 2/2022 depositata il 04/01/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/04/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME, quale titolare di impresa individuale, chiese e ottenne, dal Tribunale di Campobasso, nell ‘ anno 2015, un decreto ingiuntivo di oltre undicimila euro (€ 11.475,00) nei confronti di NOME COGNOME, per il pagamento di lavori agricoli
effettuati in favore di questa su terreni siti in agro del comune di San Martino in Pensilis;
l ‘ ingiunta oppose il monitorio;
il COGNOME resistette all ‘ opposizione;
il Tribunale di Campobasso, istruita la causa documentalmente e mediante l ‘ escussione dei testi addotti dall ‘ una e dall ‘ altra parte, con sentenza n. 585 del 5/09/2018, rigettò l ‘ opposizione;
NOME COGNOME propose appello;
la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha rigettato l ‘ impugnazione, con sentenza n. 2 del 4/01/2022;
avverso la sentenza d ‘ appello ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, NOME COGNOME;
ha risposto con controricorso la ditta RAGIONE_SOCIALE;
la causa era stata avviata a trattazione con proposta di definizione di inammissibilità dell ‘ impugnazione ai sensi dell ‘ art. 380 bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile dal 28/2/2023, in quanto alla detta data non era stata ancora fissata l ‘ adunanza camerale o l ‘ udienza;
il difensore della COGNOME, preso atto della proposta di definizione accelerata, ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie, ritualmente munito di una nuova procura speciale;
la causa è stata, pertanto, rimessa in adunanza camerale;
il Procuratore generale non ha depositato conclusioni;
la ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 3/04/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
la ricorrente prospetta il seguente motivo di impugnazione: nullità della sentenza ai sensi dell ‘ art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per non avere i giudici di merito motivato
R.g. n. 7421 del 2022;
Ad. 3/04/2024; estensore: NOME COGNOME
adeguatamente sulla insussistenza di legittimazione passiva della COGNOME in ordine al credito fatto valere in INDIRIZZO dalla ditta RAGIONE_SOCIALE;
il motivo, in disparte il rilievo della sua radicale inammissibilità nella parte in cui prospetta una mera inadeguatezza della motivazione e non anche una delle insanabili anomalie ormai sole a rilevare nel giudizio di legittimità dopo la novella del 2012 del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è privo di adeguato apparato argomentativo, con riferimento all ‘ ambito del giudizio di legittimità, limitandosi esso a criticare la sentenza e in generale il percorso motivazionale dei giudici del merito senza un idoneo discorso di critica ragionata, risolvendosi in una mera contrapposizione e nella richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze documentali e testimoniali di causa;
in particolare, le censure riguardano la valutazione dei due assegni, che, incontroversa la firma della COGNOME, sarebbero stati sottoscritti da questa non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ed il fatto che, secondo la prospettazione della ricorrente, i giudici del merito non si sarebbero fatti carico di spiegare la detta circostanza e, in generale, la non imputabilità dei lavori agricoli, effettuati dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, alla COGNOME su terreni che non risultavano di proprietà di questa;
al contrario di quanto prospettato nelle censure – e pur trattandosi di punti di decisione estranei all ‘ ambito proprio del sindacato di legittimità non può non notarsi che la Corte territoriale compie, nella motivazione della sentenza impugnata, un complesso e articolato ragionamento per spiegare per quale ragione i due assegni, sebbene emessi a nome della RAGIONE_SOCIALE, ma sottoscritti dalla COGNOME, fossero a essa solo direttamente imputabili e riferibili ai lavori agricoli compiuti dal
COGNOME NOME, in quanto risultava dalle prove testimoniali che era stata la COGNOME ad aver commissionato i lavori su terreni di altrui proprietà, ma dei quali stava trattando l ‘ acquisto per una società (un teste riferiva, come riportato in sentenza, trattarsi della RAGIONE_SOCIALE) e tanto anche sulla base della documentazione versata in atti e segnatamente della fattura n. 46 del 2014, rimasta incontestata, nella quale era indicata la partita IVA della stessa ditta individuale di cui era titolare la COGNOME;
il ragionamento dei giudici di merito è, pertanto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla prova della titolarità del rapporto controverso, che deve essere fornita da chi agisce in giudizio (Sez. U n. 2951 del 16/02/2016 Rv. 638371 – 01);
la motivazione resa dalla Corte territoriale risponde, pertanto, al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dall ‘ anno 2014 (Sez. U. n. 8053 del 7/04/20214 Rv. 629830-01 e più di recente Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120-01) e deve, inoltre, ribadirsi che (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679-05) la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all ‘ osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali;
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per complessiva inadeguatezza delle censure;
le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, venendo in oggetto una pronuncia assolutamente conforme all ‘ originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell ‘ art. 380 bis , comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere ritenuta responsabile ai sensi dell ‘ art. 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell ‘ attività processuale espletata (sull ‘ applicabilità dell ‘ art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. si veda Sez. U n. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 – 01);
la decisione di inammissibilità dell ‘ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, oltre a euro 2.300,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e euro 2.300, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di