Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30030 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3501-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINSTRATIVA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 1704/2020 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 15/9/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza in camera di consiglio del 9/10/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 31/7/2017, ha accolto la domanda proposta ai sensi
degli artt. 44 e 200 l.fall. dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed ha, per l’effetto, dichiarato l’inefficacia dei pagamenti che la banca convenuta aveva eseguito, per conto della predetta società, in data successiva al decreto con in quale, il 4/3/2010, la stessa è stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, condannando la banca convenuta alla restituzione, in favore della procedura, della somma complessiva di €. 496.558,96.
1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che era emersa in giudizio la prova di ‘… tutti i movimenti in uscita a partire dal 4.3.2010 dai due conti correnti intestati alla società a cui la RAGIONE_SOCIALE aveva dato esecuzione su ordine dell’intestataria … ‘.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ha proposto appello avverso tale ordinanza deducendo, tra l’altro, che, a fronte della domanda con la quale la procedur a aveva chiesto l’inefficacia dei pagamenti che la convenuta aveva eseguito in favore di terzi su disposizione del cliente, la banca era priva di legittimazione passiva.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha, per quanto ancora rileva, rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
1.6. La corte, in particolare, ha ritenuto che fosse dirimente la questione, dedotta con il secondo motivo d’appello, del difetto di legittimazione passiva della banca convenuta.
1.7. La corte, infatti, dopo aver rilevato che: -‘ tutti i pagamenti eseguiti’ ‘da parte della RAGIONE_SOCIALE‘ ‘dal 4 marzo 2010’ ‘erano stati effettuati in favore di terzi ‘ ‘ creditori dell’impresa ‘, come fornitori e dipendenti, ‘ che hanno incamerato le relative somme ‘; – la banca convenuta aveva, dunque, operato quale mera delegata ad effettuare tali pagamenti e non come accipiens degli stessi; ha, in sostanza, ritenuto che la banca era priva della legittimazione passiva rispetto alla domanda di inefficacia di tali pagamenti e alla conseguente pretesa restitutoria azionata in giudizio dalla procedura, la quale, per contro, spetta esclusivamente agli effettivi beneficiari degli stessi.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, con ricorso notificato il 25/1/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, documentandone la notifica in data 26/11/2020.
1.9. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.10. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente, lamentando, rispettivamente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 78 l.fall., in comb.disp. degli artt. 42 e 44 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la banca convenuta era priva della legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale introdotta dalla procedura sul rilievo che tale azione, in quanto fondata sui fatto che la banca convenuta dopo l’assoggettamento della società
correntista a liquidazione coatta amministrativa aveva eseguito su ordine della stessa pagamenti in favore di terzi e che tali pagamenti erano conseguentemente inefficaci ai sensi degli artt. 44 e 200 l.fall., doveva essere proposta nei confronti non già della banca che li ha eseguiti quale mera delegata della correntista ma dei creditori di quest’ultima che li hanno ricevuti.
2.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che la domanda proposta dall’attrice era stata fondata sul fatto, oggetto di contraddittorio in entrambi i gradi di giudizio, che le operazioni di addebito erano state eseguite dalla banca dopo lo scioglimento automatico dei conti co rrenti a norma dell’art. 78 l.fall. e che la banca convenuta, avendo dato esecuzione a tali addebiti (come l’esecuzione di bonifici e giroconti e il pagamento di assegni) nonostante la cessazione del rapporto contrattuale tra la stessa e la società correntista e dell’ordine di disposizione rivolto da quest’ultima alla banca, era, di conseguenza, passivamente legittimata, a fronte di tali ‘ operazioni di addebito, di cui sole si chiesta la declaratoria di inefficacia ‘, rispetto all’azione di restituzione proposta dalla procedura.
2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.4. La corte d’appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che: la domanda proposta dall’attrice nei confronti della banca era stata fondata esclusivamente sul presupposto costituito dall’inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla stessa ‘ in favore di terzi ‘ su ordine della società correntista dopo l’assoggettamento di quest’ultima a procedura concorsuale e che, di conseguenza, la banca, avendo operato quale mera delegata ad effettuare i pagamenti e non come accipiens degli stessi, era, rispetto alla pretesa restitutoria delle somme versate
che la procedura aveva azionato in giudizio, priva della necessaria legittimazione passiva, spettante in via esclusiva agli effettivi beneficiari dei pagamenti inefficaci.
2.5. La ricorrente, pertanto, lì dove ha affermato che la domanda proposta dall’attrice era in realtà volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle operazioni bancarie disposte dalla banca sul (diverso) presupposto costituito dallo scioglimento del rappor to di conto corrente bancario ai sensi dell’art. 78 l.fall. e dalla conseguente estinzione degli obblighi della banca concernenti l’esecuzione del mandato allo stesso inerente, si è doluta dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato di tale doma nda e, solo per l’effetto, della sua conseguente qualificazione come azione d’inefficacia dei singoli pagamenti eseguiti dalla banca in favore dei terzi (creditori della correntista) piuttosto che come azione di condanna della banca al pagamento del saldo attivo del conto corrente al momento dell’apertura della procedura concorsuale ai danni della correntista e, come tale, comprensivo anche degli importi che la stessa aveva inefficacemente addebitato su tale conto dopo l’apertura della procedura concorsuale .
2.6. L’interpretazione del contenuto della domanda costituisce, tuttavia, un tipico apprezzamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito, suscettibile di essere censurato in sede di legittimità solo per vizio della motivazione (resa sul punto dalla pronuncia impugnata) che trasmodi in una violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., e, dunque, per mancanza di motivazione o per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, oppure per omesso esame dei fatti a tal fine decisici (vale a dire, in sostanza, i fatti dedotti in giudizio a fondamento della domanda proposta e del provvedimento giudiziale conseguentemente chiesto a tutela del diritto azionato).
2.7. Nel caso in esame, per contro, la ricorrente, pur dolendosi dell’accertamento che la corte d’appello ha fornito della domanda proposta in giudizio, non ha lamentato né la mancanza (o comunque il vizio) della motivazione resa in ordine a tale apprezzamento dalla corte territoriale, né i fatti sul punto decisivi che la stessa avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti in giudizio, né, prima ancora, ha provveduto (pur avendone l’onere a norma dell’art. 366 n. 3 e n. 6 c.p.c.) a indicare e riprodurre in ricorso, con la dovuta specificità, l’emergenza di tali fatti (neppure nei loro dati essenziali) dagli atti (a tal fine utilizzabili) del giudizio di merito.
2.8. Ed una volta che la domanda proposta dalla procedura istante è stata (oramai definitivamente) interpretata come domanda d’inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla banca in favore di terzi (creditori della correntista) su ordine di quest’ultima dopo l’assoggettamento della stessa a procedura concorsuale, non si presta, evidentemente, a censure per violazione di legge la decisione che la corte d’appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della banca convenuta.
2.9. Questa Corte, infatti, ha condivisibilmente affermato che i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell’art. 44 l.fall., e che le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum devono essere proposte nei confronti dell’ accipiens , che è l’unico legittimato passivo, essendo l’effettivo beneficiario dell’atto solutorio, e non, invece, contro la banca che, su incarico del medesimo fallito, ha provveduto alla sua esecuzione (Cass. n.
7477 del 2020, la quale, in forza di tale principio, ha cassato la decisione di appello che aveva erroneamente ritenuto legittimata passiva di una domanda ex art. 44 l.fall. una banca che si era limitata a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del liquidatore di quest’ultima, il quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società stessa).
2.10. In effetti, la correlazione tra la domanda di accertamento dell’inefficacia e la domanda di condanna, quale emerge dalla sentenza impugnata, ha, per un verso, circoscritto i fatti costitutivi al (solo) compimento degli atti solutori in data successiva a quella di pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese del decreto di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della società correntista, e, per altro, definito il (conseguente) petitum alla richiesta di restituzione da parte della banca delle somme di denaro utilizzate dalla stessa, in ragione degli ordini ricevuti dalla correntista, per l’esecuzione dei pagamenti impugnati.
2.11. Tali essendo esclusivamente i fatti costitutivi allegati a sostegno della domanda principale di accertamento (dovendo intendersi la domanda recuperatoria di condanna meramente conseguenziale ed accessoria rispetto alla prima), rimane, allora, del tutto est raneo all’oggetto della controversia il presupposto di fatto dell’esistenza di un preesistente rapporto contrattuale di conto corrente tra la società poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa e la banca ed il suo scioglimento a norma dell’art. 78 l.fall..
2.12. La fattispecie descritta dall’art. 44 l.fall., in relazione ai pagamenti, ipotizza, infatti, che l’atto, o meglio gli effetti giuridici dell’atto, siano riferibili alla sfera patrimoniale del fallito, con la conseguenza che ‘ il pagamento effettuato mediante
ordine di bonifico, richiede l’esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale con la banca (da individuarsi nella convenzione di delegazione di pagamento accessoria al contratto di conto corrente) tale da giustificare la riferibilità al delegante (fallito) dell’atto giuridico compiuto dalla banca -delegata, ed a qualificare detto atto come pagamento, ossia come adempimento estintivo di un’obbligazione che era stata assunta dal soggetto (poi dichiarato fallito) nei confronti del terzo, con effetto satisfattivo del credito ‘.
2.13. Posta in questi termini la fattispecie delineata dall’art. 44 l.fall., ‘ risulta del tutto evidente come: a) l’azione dichiarativa della inefficacia, debba essere svolta nei confronti del terzo-accipiens, quale unico legittimato passivo, in quanto diretta a privare l’atto giuridico -pagamento dell’effetto estintivo del debito, con la conseguenza, da un lato, che il curatore potrà recuperare dal terzo la somma a questi versata, eventualmente azionando il titolo esecutivo relativo al capo di condanna della sent enza dichiarativa della inefficacia; dall’altro che, persistendo inadempiuta la obbligazione originaria, il terzo sarà legittimato ad insinuare il proprio credito al passivo della procedura concorsuale; b) la banca-delegata rimane del tutto estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito ed il terzo, e non è, pertanto, destinataria né dell’azione di inefficacia, né della azione di condanna alla restituzione, fatta salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio cliente (fallito), che dovrà, allora, essere dedotta specificamente in giudizio dal curatore, a fondamento di una distinta azione di condanna ‘.
2.14. L’azione ex art. 44 l.fall. è, dunque, ‘ fondata su presupposti diversi rispetto alla domanda volta a ricondurre l’insorgenza della obbligazione restitutoria della somma di
denaro, a carico della banca-delegata, al distinto presupposto fattuale dell’inadempimento della relativa obbligazione derivante dal contratto di conto corrente, in seguito alla cessazione ex lege dello stesso e della accessoria convenzione di delegazione (art. 78 LF), non avendo la banca ottemperato a trasferire il saldo attivo del conto agli organi fallimentari, così come cristallizzatosi nel suo ammontare alla data della dichiarazione di fallimento ‘ e come ‘ancora diversa sia la domanda di condanna fonda ta sul presupposto della inesistenza di qualsiasi vincolo obbligatorio ex contractu tra le parti, con la quale si venga ad individuare, nell’atto di disposizione del denaro appartenente al soggetto fallito – distratto a vantaggio del terzo creditore -, una condotta illecita da cui si intenda far derivare la responsabilità extracontrattuale della banca per indebita appropriazione’ : ‘ la domanda di inadempimento contrattuale o di responsabilità extracontrattuale, prescinde del tutto dalla inefficacia del pagam ento (id est dalla eliminazione dell’effetto estintivo del debito del fallito) ed impone invece l’accertamento della disforme condotta della banca rispetto alla prescrizione della attività dovuta, avente titolo nel contratto (e nella disciplina legale inte grativa) o nella regola generale dell’art. 2043 c.c.’.
2.15. In conseguenza, una volta che, come nel caso in esame, ‘ la domanda di condanna alle restituzioni ‘ è stata correlata ‘ alla pronuncia dichiarativa della inefficacia del pagamento delle somme riscosse dai creditori, la relativa azione doveva essere proposta nei confronti dei terzi creditori – che avevano alterato il principio della “par condicio” attraverso la soddisfazione preferenziale dei propri crediti – e non, invece, nei confronti della banca ‘, la quale, dunque, è priva della relativa legittimazione passiva.
Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso ; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME