Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33601 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33601 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26996/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1827/2024 depositata il 05/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1827/2024, depositata il 5.11.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 174/2024 con cui il Tribunale di Firenze ha disposto l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il giudice del reclamo, dopo aver preliminarmente accertato la legittimazione del creditore RAGIONE_SOCIALE a proporre l’istanza di liquidazione giudiziale, ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, evincibile dal mancato pagamento di numerosi debiti oggetto di decreto ingiuntivo per importi elevati, uno dei quali munito di titolo esecutivo, e dal patrimonio netto negativo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico articolato motivo.
La liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È stata dedotta la violazione dell’art. 40 CCII in relazione all’art. 115 comma 2 c.p.c.
Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello ha omesso di considerare che l’RAGIONE_SOCIALE ha agito sulla base di un credito non portato da titolo definitivo e contestato e si duole che il Tribunale di Milano non ha svolto alcuna istruttoria non consentendogli di dimostrare i fatti estintivi del credito.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 19477/2022; Cass. n. 21144/20; conf. . Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass.
30827/2018; Cass. n. 576/2015; Cass. n. 11421/2014; Cass. n. 23760/2023 non mass. ), maturato nel vigore dell’art 6 legge fallimentare
-il cui testo è stato nella sostanza riprodotto nell’art. 37 CCII quello secondo cui, ‘In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE‘.
Dunque, nella formulazione dell’art. 6 L. fall., con la dizione “creditore”, senza alcuna ulteriore specificazione -esattamente come nell’attuale art. 37 CCII — illegislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell’imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile.
La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato svolgendo un’autonoma delibazione incidentale circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza.
In particolare, ha condiviso l’impostazione del giudice della causa ordinaria (Tribunale di Milano) nell’ambito del quale era stato accertato il credito azionato nella procedura di concorsuale – che aveva dato atto che il credito per le forniture effettuate e fatturate trovava conferma nei documenti di trasposto pacificamente sottoscritti e che le eccezioni svolte erano generiche e tardive, non avendo la parte opponente precisato quale e quanta merce non sarebbe stata consegnata. Inoltre, anche in sede di reclamo, la parte reclamante si era limitata a fondare le sue contestazioni sulla natura di sentenza non passata in giudicato del titolo fatto valere, senza dedurre nulla che valesse a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.
La ricorrente si è limitata a reiterare le stesse tesi già svolte nei precedenti gradi, sollecitando, inammissibilmente, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito in ordine alla sussistenza del credito fatto valere dal creditore RAGIONE_SOCIALE.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 11.11.2025
Il Presidente
NOME COGNOME